Sono istituiti, a decorrere dal 1 ottobre 1952:
a) un Istituto tecnico nautico statale per macchinisti e capitani in Brindisi;
b) un Istituto tecnico nautico statale per macchinisti in Riposto;
c) la sezione "capitani" presso l'Istituto tecnico nautico statale di Procida, istituito con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1973.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso ciascuno dei suddetti Istituti sono indicati nelle tabelle A, B, C, allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
#Comma 1
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53.