DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1585/1960 - Terza riduzione daziaria per le merci importate dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea.

Terza riduzione daziaria per le merci importate dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea.

Numero 1585 Anno 1960 GU 31.12.1960 Codice 060U1585

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1585

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

L'ulteriore riduzione di cui al precedente art. 1 e' da applicare nella misura del 5% per le seguenti voci della, tariffa: 04.01; 04.02; 01.04-b-1); 08.01-b-ex-1) (altri datteri, eccetto quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di gr. 500 o meno); 08.03-b-ex 2) (altri fichi secchi, eccetto quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di gr. 500 o meno); 08.04-b-1)-beta;08.04-b-2); 10.01; 11.01-a; 11.02-a; 12.04-a-ex 2) (barbabietole altre, eccetto quelle destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe); 12.08-a; 15.17-a; 15.17-ex b (paste di saponificazione eccetto quelle residuate dalla lavorazione dell'olio greggio di oliva in temporanea importazione per la purificazione); 17.01; 17.02-a; ex 17.03 (melassi, anche decolorati, eccetto quelli destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' e dei foraggi melassati); ex 20.05 (paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta); 20.07-a-1);
20.07-b-1) ex beta e 20.07-b-2) alfa-ex II (succhi di datteri e di fichi secchi, anche mescolati con succhi di altre frutta); 22.04; 22.03; 45.01.


Art. 3

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Comma 1

Per i tabacchi lavorati di cui alla voce 24.02-a della tariffa doganale, provenienti dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea, i dazi attualmente vigenti, stabiliti dalla legge 11 aprile 1959, n. 137, sono ridotti del 30%.


Art. 4

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Comma 1

Per usufruire delle riduzioni daziarie previste nei precedenti articoli 1, 2 e 3, le spedizioni debbono essere accompagnate dal "Certificato di circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformita' alla decisione adottata il 4 dicembre 1858 dalla Commissione della Comunita' Economica Europea, riprodotta in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103.


Art. 5

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Comma 1

La riduzione del 10% di cui all'art. 1 non si applica alle voci sotto elencate per le quali continuano ad essere riscossi i dazi nella misura attualmente in vigore:
01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.05; 01.06; 02.01; 02.02; 02.03; 02-04; 02.05; 02.06; 03.01; 03.02; 03.03; 04.03; 04.04-b-2); 04.05; 04.06; 05.04; 05.15; 06.01; 06.02; 06.03; 06.04; 07.01; 07.02; 07.03; 07.04; 07.05; 07.06; 08.01-a; 08.01-b-ex-1) (datteri confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno); 08.01-b-2)3)4)5); 0803-b-1); 08-03-b-ex 2) (fichi secchi confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno); 08.04-a; 08 04-b-1-alfa; 08.05; 08-06; 08.07; 08.08; 08.09; 08.10; 08.11; 08.12; 08.13; 09.01; 09.02; 09.04; 09.05; 09.06; 09.07; 09.08; 09.09; 09.10; 10.02; 10.03; 10.04; 10.05; 10.06; 10.07; 11.01-b-c-d-e-f-g-h-i; 11.02 b c d-e; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 11.08; 11.09; 12.01 12.02; 12.03; 12.04 a-1); 12.04-a-ex 2) (barbabietole destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe); 12.04-b; 12.05; 12.06; 12.07; 12.08-b-c-d-e; 12.09; 12.10; 13.03-b-1; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.07; 15.12; 15-13; 15.17-ex-b (paste di saponificazione residuate dalla lavorazione dell'olio greggio di oliva in temporanea importazione per la purificazione); 15.17-c (altri residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse e delle cere animali o vegetali); 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 17.02-b-c-d,-e-f-g-h-i; ex 17.03 (melassi destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' e dei foraggi melassati); 17.05; 18.01; 18.02; 20.01; 20.02; 20.03; 20.04; ex 20.05 (puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura. anche con aggiunta di zuccheri, escluse le paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta); 20.06; 20.07-a-2); 20.07-b-1)-alfa; 20.07-b-1) ex-beta (altri succhi di frutti (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, ne' di zuccheri, non nominati, esclusi i succhi di datteri e di fichi secchi, anche mescolati con succhi di altre frutta); 20.07-b-2)-alfa-I; 20.07-b-2)-alfa-ex-II) (altri succhi di frutti (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, non nominati, esclusi i succhi di datteri e di fichi secchi, anche mescolati con succhi di altre frutta); 20.07-b-2)-beta; 22.07; 22.08; 22.09; 22.10; 23.01; 23.02; 23.03; 23.04; 23.05; 23.06; 23.07; 24.01; 28.01-d-1)-2); 28.15-b; 28.19-a; 28.27; 28.30-a-5): 28.34-a)-c); 28.35-a; 28.38-a-5); ex 28.41-b (arsenato di piombo); 28.47-a-2; 28.47-a-3; 28.55-b; 29.16-a-4)-alfa, beta,-I); 32.07-a-2-beta-ex-III) (litopone); 32.07-a-2); beta-IX; 38.14-a; 50.01; 50.02; 50.03; 50.04; 50.05; 50.06; 50.07; 50.08; 50.09; 50.10; 54.01; 57.01; 58.04-a; 58.05-a-2); 58.10-b-1); 59.17-e-1)-alfa); ex 61.06 (scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili di seta o di caseami di seta); 78.01-a-b; 78.02; 78.03; 78.04; 78.05; 79.01-a-b; 79.02; 79.03; 85.04-a; ex 85.23 (cavi elettrici sotto piombo); ex 93.07-b-2)-alfa (pallini da caccia di piombo).


Art. 6

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Comma 1

Per le merci importate nelle condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 5, rimane applicabile il regime daziario entrato in vigore dopo il 1 gennaio 1957, qualora questo risulta inferiore a quello applicato a tale data e ridotto secondo le norme del presente decreto.


Art. 7

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Comma 1

Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei che mantengono delle relazioni particolari con il Belgio, e la Francia e i Paesi Bassi, associati alla Comunita' Economica Europea, sono riscossi i dazi doganali nella misura stabilita dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5, a condizione che le merci stesse siano accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorita' dei Paesi e Territori di esportazione e risultino trasportate direttamente dal luogo di origine fino a uno qualsiasi degli Stati membri della predetta Comunita'.


Art. 8

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Comma 1

I dazi ridotti secondo le percentuali indicate negli articoli precedenti sono arrotondati per difetto alla prima cifra decimale.


Art. 9

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1961.