I dazi applicati al 1 gennaio 1957, che per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103 e 28 giugno 1960 n. 588, furono ridotti, complessivamente, del 20% sono ulteriormente ridotti del 10% per le merci importate dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea, fatte salve le eccezioni previste negli articoli seguenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'ulteriore riduzione di cui al precedente art. 1 e' da applicare nella misura del 5% per le seguenti voci della, tariffa: 04.01; 04.02; 01.04-b-1); 08.01-b-ex-1) (altri datteri, eccetto quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di gr. 500 o meno); 08.03-b-ex 2) (altri fichi secchi, eccetto quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di gr. 500 o meno); 08.04-b-1)-beta;08.04-b-2); 10.01; 11.01-a; 11.02-a; 12.04-a-ex 2) (barbabietole altre, eccetto quelle destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe); 12.08-a; 15.17-a; 15.17-ex b (paste di saponificazione eccetto quelle residuate dalla lavorazione dell'olio greggio di oliva in temporanea importazione per la purificazione); 17.01; 17.02-a; ex 17.03 (melassi, anche decolorati, eccetto quelli destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' e dei foraggi melassati); ex 20.05 (paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta); 20.07-a-1);
20.07-b-1) ex beta e 20.07-b-2) alfa-ex II (succhi di datteri e di fichi secchi, anche mescolati con succhi di altre frutta); 22.04; 22.03; 45.01.
Art. 3
#Comma 1
Per i tabacchi lavorati di cui alla voce 24.02-a della tariffa doganale, provenienti dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea, i dazi attualmente vigenti, stabiliti dalla legge 11 aprile 1959, n. 137, sono ridotti del 30%.
Art. 4
#Comma 1
Per usufruire delle riduzioni daziarie previste nei precedenti articoli 1, 2 e 3, le spedizioni debbono essere accompagnate dal "Certificato di circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformita' alla decisione adottata il 4 dicembre 1858 dalla Commissione della Comunita' Economica Europea, riprodotta in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103.
Art. 5
#Comma 1
La riduzione del 10% di cui all'art. 1 non si applica alle voci sotto elencate per le quali continuano ad essere riscossi i dazi nella misura attualmente in vigore:
01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.05; 01.06; 02.01; 02.02; 02.03; 02-04; 02.05; 02.06; 03.01; 03.02; 03.03; 04.03; 04.04-b-2); 04.05; 04.06; 05.04; 05.15; 06.01; 06.02; 06.03; 06.04; 07.01; 07.02; 07.03; 07.04; 07.05; 07.06; 08.01-a; 08.01-b-ex-1) (datteri confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno); 08.01-b-2)3)4)5); 0803-b-1); 08-03-b-ex 2) (fichi secchi confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno); 08.04-a; 08 04-b-1-alfa; 08.05; 08-06; 08.07; 08.08; 08.09; 08.10; 08.11; 08.12; 08.13; 09.01; 09.02; 09.04; 09.05; 09.06; 09.07; 09.08; 09.09; 09.10; 10.02; 10.03; 10.04; 10.05; 10.06; 10.07; 11.01-b-c-d-e-f-g-h-i; 11.02 b c d-e; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 11.08; 11.09; 12.01 12.02; 12.03; 12.04 a-1); 12.04-a-ex 2) (barbabietole destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe); 12.04-b; 12.05; 12.06; 12.07; 12.08-b-c-d-e; 12.09; 12.10; 13.03-b-1; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.07; 15.12; 15-13; 15.17-ex-b (paste di saponificazione residuate dalla lavorazione dell'olio greggio di oliva in temporanea importazione per la purificazione); 15.17-c (altri residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse e delle cere animali o vegetali); 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 17.02-b-c-d,-e-f-g-h-i; ex 17.03 (melassi destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' e dei foraggi melassati); 17.05; 18.01; 18.02; 20.01; 20.02; 20.03; 20.04; ex 20.05 (puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura. anche con aggiunta di zuccheri, escluse le paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta); 20.06; 20.07-a-2); 20.07-b-1)-alfa; 20.07-b-1) ex-beta (altri succhi di frutti (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, ne' di zuccheri, non nominati, esclusi i succhi di datteri e di fichi secchi, anche mescolati con succhi di altre frutta); 20.07-b-2)-alfa-I; 20.07-b-2)-alfa-ex-II) (altri succhi di frutti (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, non nominati, esclusi i succhi di datteri e di fichi secchi, anche mescolati con succhi di altre frutta); 20.07-b-2)-beta; 22.07; 22.08; 22.09; 22.10; 23.01; 23.02; 23.03; 23.04; 23.05; 23.06; 23.07; 24.01; 28.01-d-1)-2); 28.15-b; 28.19-a; 28.27; 28.30-a-5): 28.34-a)-c); 28.35-a; 28.38-a-5); ex 28.41-b (arsenato di piombo); 28.47-a-2; 28.47-a-3; 28.55-b; 29.16-a-4)-alfa, beta,-I); 32.07-a-2-beta-ex-III) (litopone); 32.07-a-2); beta-IX; 38.14-a; 50.01; 50.02; 50.03; 50.04; 50.05; 50.06; 50.07; 50.08; 50.09; 50.10; 54.01; 57.01; 58.04-a; 58.05-a-2); 58.10-b-1); 59.17-e-1)-alfa); ex 61.06 (scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili di seta o di caseami di seta); 78.01-a-b; 78.02; 78.03; 78.04; 78.05; 79.01-a-b; 79.02; 79.03; 85.04-a; ex 85.23 (cavi elettrici sotto piombo); ex 93.07-b-2)-alfa (pallini da caccia di piombo).
Art. 6
#Comma 1
Per le merci importate nelle condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 5, rimane applicabile il regime daziario entrato in vigore dopo il 1 gennaio 1957, qualora questo risulta inferiore a quello applicato a tale data e ridotto secondo le norme del presente decreto.
Art. 7
#Comma 1
Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei che mantengono delle relazioni particolari con il Belgio, e la Francia e i Paesi Bassi, associati alla Comunita' Economica Europea, sono riscossi i dazi doganali nella misura stabilita dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5, a condizione che le merci stesse siano accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorita' dei Paesi e Territori di esportazione e risultino trasportate direttamente dal luogo di origine fino a uno qualsiasi degli Stati membri della predetta Comunita'.
Art. 8
#Comma 1
I dazi ridotti secondo le percentuali indicate negli articoli precedenti sono arrotondati per difetto alla prima cifra decimale.
Art. 9
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1961.