DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 40/1959 - Prelevazione di L. 357.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

Prelevazione di L. 357.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

Numero 40 Anno 1959 GU 20.02.1959 Codice 059U0040

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-01-23;40

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 31 ottobre 1958, numeri 965, 968 e 970;
Considerato che sul fondo di riserva, per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59, esiste la necessaria disponibilita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1958-59, e' autorizzata la prelevazione di L. 357.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro

Cap. n. 726-bis(di nuova istituzione)
- Conferimento dello Stato per la
costituzione del capitale della Agenzia
di approvvigionamento della Comunita'
europea dell'energia atomica (Euratom)
(art. 54 del Trattato istitutivo della
Comunita', ratificato e reso esecutivo
con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203). L. 42.000.000

Ministro degli affari esteri

Cap. n. 35. - Spese di rappresentanza
ecc.................................... L. 15.000.000

Ministero dei lavori pubblici

Cap. n. 142. - Spese per
l'apprestamento dei materiali, ecc..... L. 300.000.000
--------------
L. 357.000.000

Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.