DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1101/1958 - Modificazioni al regime daziario temporaneo.

Modificazioni al regime daziario temporaneo.

Numero 1101 Anno 1958 GU 31.12.1958 Codice 058U1101

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-29;1101

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, si applicano:
a) il dazio del 5% (*) sul valore per le masse positive per accumulatori a base di idrossido di nichelio e di grafite (voce della tariffa doganale ex 389, voce della nuova nomenclatura basata su quella di Bruxelles ex 38.19);
b) il dazio del 12% (*) sul valore, senza limiti di contingenti, per i pannelli, lastre, blocchi e simili, di legno e prodotti vegetali diversi, sfibrati, di segatura e di trucioli di legno, agglomerati con o senza resine naturali o artificiali o con o senza altri leganti organici, porosi per isolamento (voce della tariffa ex 546; voce della nuova nomenclatura ex 48.09, ex 48.18-b);
c) il dazio del 12% (*) sul valore per le taglia-ribobinatrici automatiche per carta o cartone, con larghezza di luce superiore a metri 2,60 fino a metri 3,60 e con velocita' di lavoro superiore a metri 500 per minuto primo (voce della tariffa ex 1096, voce della nuova nomenclatura ex 84.33-a).


Art. 2

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Comma 1

Dal 1° gennaio 1959 a non oltre il 31 dicembre 1961, ai prodotti compresi nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuno di essi indicati.


Art. 3

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Comma 1

Il regime daziario stabilito per i prodotti di cui ai precedenti articoli rimarra' in vigore anche dopo l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvato con decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105, e sostituisce il regime daziario temporaneo per gli stessi prodotti attualmente in vigore, riportato nella suddetta tariffa.


Art. 4

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Comma 1

I quantitativi di frumento, che risultano arrivati nel territorio doganale dello Stato entro il 31 dicembre 1957, per essere importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione delle farine, dei semolini e delle paste, nonche' dei prodotti secondari e dei sottoprodotti della macinazione, esportati entro la stessa data, e che non poterono beneficiare delle disposizioni stabilite dal decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1279, modificato con il decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 656, in quanto entro tale data non furono espletate le formalita' previste per il reintegro, sono ammessi al beneficio di cui ai decreti Presidenziali sopraindicati, purche' le operazioni doganali si compiano non oltre il 31 marzo 1959.


Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.