IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, n. 1011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, n. 495;
Vista l'istanza con cui in data 21 luglio 1954, il presidente del Liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina ha chiesto il pareggiamento della scuola di canto (ramo cantanti);
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1 ottobre 1957 la scuola di canto (ramo cantanti) presso il Liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina e' pareggiata a tutti gli effetti di legge alla scuola analoga dei Conservatori di musica di Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1