DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Pareggiamento della scuola di canto del Liceo musicale di Messina.

Numero 1511 Anno 1957 GU 10.12.1958 Codice 057U1511

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-29;1511

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, n. 1011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, n. 495;
Vista l'istanza con cui in data 21 luglio 1954, il presidente del Liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina ha chiesto il pareggiamento della scuola di canto (ramo cantanti);
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1 ottobre 1957 la scuola di canto (ramo cantanti) presso il Liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina e' pareggiata a tutti gli effetti di legge alla scuola analoga dei Conservatori di musica di Stato.