DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 808/1964 - Temporanee agevolazioni daziarie per l'importazione di bestiame e carni bovine nonche' di altri prodotti.

Temporanee agevolazioni daziarie per l'importazione di bestiame e carni bovine nonche' di altri prodotti.

Numero 808 Anno 1964 GU 01.10.1964 Codice 064U0808

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-30;808

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Dal 17 luglio 1964 e fino al 31 ottobre 1964, e' temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio previsto dalla vigente tariffa doganale, limitatamente alle provenienze da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, per gli animali vivi della specie bovina, domestica, altri, non nominati, di peso unitario non superiore a 340 kg., destinati all'ingrasso (voce di tariffa ex 01.02-A-II-b-1), sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.


Art. 2

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Comma 1

Dal 31 luglio 1964 e fino al 31 ottobre 1964, e' temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per le carni fresche, refrigerate o congelate, della specie bovina (voce di tariffa 02.01-A-II), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, scortate dal certificati prescritti, destinate all'industria conserviera, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.


Art. 3

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Comma 1

Dal 31 luglio 1964 e fino al 31 ottobre 1964, e' temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per le carni congelate, della specie bovina (voce di tariffa ex 02.01-A-II), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', destinata alla industria conserviera, sotto la osservanza delle norma e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.


Art. 4

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Comma 1

Il contingente stabilito per l'anno 1964 con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 23, per l'importazione in esenzione da dazio di tonni freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati (voce di tariffa ex 03.01-B-I-b-2) provenienti da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, e' aumentato da quintali 250.000 a quintali 375.000.


Art. 5

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, il dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per i datteri destinati alla preparazione di mangimi per animali, nei limiti di un contingente annuo di tonnellate 10.000 (voce di tariffa 08.01-A-II), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, senza i certificati prescritti e dai Paesi estranei alla predetta Comunita', si applica temporaneamente nella misura del 3%, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.


Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

Salvo le diverse decorrenze stabilite dagli articoli 1, 2 e 3, il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.