Le disposizioni concernenti la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio (voce della tariffa doganale n. 28.15-1) stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica. 5 giugno 1962, n. 530, successivamente prorogate fino al 7 dicembre 1962 con il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1962, n. 1267 e fino al 7 dicembre 1963 con il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1963, n. 237, sono ulteriormente prorogate dall'8 dicembre 1963 al 31 marzo 1964.
Durante quest'ultimo periodo, tale tassa e' ridotta a lire 1351,50 per 100 kg. di prodotto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Nei limiti dei contingenti fissati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea non scortate dai certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunita', si applica temporaneamente, dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura indicata per ciascun prodotto nella, tabella stessa, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.