DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 663/1967 - Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica.

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica.

Numero 663 Anno 1967 GU 10.08.1967 Codice 067U0663

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-02;663

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, e 5 dicembre 1966, n. 1351, le voci dal n. 1 al n. 17 sono sostituite dalle seguenti:

1. - Lettere:
fino a 20 grammi................................... L. 50
da oltre 20 grammi fino a 100 grammi............... L. 100
da oltre 100 grammi fino a 250 grammi.............. L. 300
da oltre 250 grammi fino a 500 grammi.............. L. 600
da oltre 500 grammi fino a 1.000 grammi............ L. 1.500
da oltre 1.000 grammi fino a 2.000 grammi.......... L. 2.000
Lettere a tariffa ridotta:
meta della tariffa della lettera.

2. - Biglietti postali:
la tassa di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 20
grammi, di L. 5.

3. - Cartoline di Stato e dell'industria privata:
a) semplici........................................ L. 40
a tariffa ridotta............................... L. 20
b) con risposta pagata............................. L. 80

4. Carte manoscritte:
per i primi 250 grammi............................. L. 125
per ogni 50 grammi o frazione, successivi.......... L. 25

5. - Cartoline illustrate:
con la sola firma o con non piu di 5 parole di
convenevoli, data e firma del mittente................ L. 25

6. - Biglietti da visita:
con non piu di 5 parole di convenevoli............. L. 25

7. - Stampe augurali:
a) contenenti convenevoli redatti interamente a
stampa................................................ L. 25
b) contenenti convenevoli manoscritti, espressi con
un massimo di 5 parole................................ L. 25

8. - Fatture commerciali:
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento....... L. 40

9. - Partecipazioni di nascita, morte, matrimoni e
simili a stampa.................................. L. 25

10.- Estratti di conto delle Amministrazioni dei
giornali e di periodici aventi carattere politico
sindacale o culturale............................ L. 6

11.- Stampe periodiche spedite in abbonamento:
gruppo 1°:
giornali quotidiani compresi quelli che non escono
nei giorni festivi riconosciuti:
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 0,30 per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 0,20 gruppo 1° bis:
periodici pubblicati almeno una volta per settimana
il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello
dei quotidiani:
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 0,50 per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 0,30 gruppo 2°:
giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani
che escano almeno una volta ogni quindici giorni:
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 1,25 per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 0,75 gruppo 3°:
giornali, riviste, rassegne e simili che, non
potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano
una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 3
per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 1,50 gruppo 4°:
giornali, riviste, rassegne e simili che non si
possano comprendere nei gruppi precedenti, di
periodicita almeno semestrale; stampe
propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini
di commercio, e annunzi editoriali e librari di
qualsiasi periodicita purche escano almeno una
volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 8
per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 5

Le stampe periodiche dei primi tre gruppi e del gruppo 1° bis contenenti pubblicita' a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate - anche se non numerate o numerate a parte - od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico, vanno sottoposte ad una tariffa pari a quella prevista per i porti successivi al primo per le stampe periodiche di 4° gruppo. La percentuale della pubblicita' deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.

12.- Inserti pubblicitari, impaginati o meno,
realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli,
ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole e
fogli di commissione, programmi di abbonamento,
quando si riferiscono a terzi o ad altri
periodici, anche se aventi unica amministrazione
che siano di formato diverso da quello delle
pagine dei periodici in cui sono inclusi:
per ciascun oggetto:
per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 5
Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

13.- Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite
di seconda mano e cedole di commissioni librarie:
per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 25

13-bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro e filo:
per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 25

14.- Dichiarazioni di spedizione rilasciate alle Case
editrici e librarie circa il numero dei pieghi
presentati per l'inoltro in via ordinaria e a
tariffa ridotta:
diritto fisso per ogni piego..................... L. 10

15.- Campioni di merci:
per i primi 100 grammi........................... L. 50
per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 25

16.- Pacchetti postali:
per i primi 250 grammi........................... L. 150
per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 25

17.- Diritto da applicarsi su ogni busta contenente
corrispondenze affrancate a macchina imbucate
nelle cassette d'impostazione.................... L. 50


Art. 2

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Comma 1

Le voci n. 29, 34, 38, 51 e 55 della Tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, e 5 dicembre 1966, n. 1351, sono sostituite dalle seguenti:

29.- Soprattassa di trasporto aereo:
a) L.C. - (Lettere, biglietti postali, cartoline
postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi
ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere
assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro,
avvisi di ricevimento e di pagamento):
per ogni 5 grammi o frazione..................... L. 10
b) A.O. - (tutti gli altri oggetti non rientranti
nella categoria L.C.):
per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 10
c) Pacchi:
fino a 1.000 grammi.............................. L. 220
per ogni 500 grammi o frazione in piu'............ L. 110

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali e quelli voluminosi sino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a 10 kg. sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso di L. 180. Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

34. - Pacchi postali:

Pacchi ordinari:
a) normali:
fino a 1 kg.............. L. 460
da oltre 1 kg. fino a 2 kg.............. L. 520
da oltre 2 kg. fino a 3 kg.............. L. 580
da oltre 3 kg. fino a 4 kg.............. L. 640
da oltre 4 kg. fino a 5 kg.............. L. 700
da oltre 5 kg. fino a 6 kg.............. L. 760
da oltre 6 kg. fino a 7 kg.............. L. 820
da oltre 7 kg. fino a 8 kg.............. L. 880
da oltre 8 kg. fino a 9 kg.............. L. 940
da oltre 9 kg. fino a 10 kg.............. L. 1.000
da oltre 10 kg. fino a 11 kg.............. L. 1.040
da oltre 11 kg. fino a 12 kg.............. L. 1.080
da oltre 12 kg. fino a 13 kg.............. L. 1.120
da oltre 13 kg. fino a 14 kg.............. L. 1.160
da oltre 14 kg. fino a 15 kg.............. L. 1.200
da oltre 15 kg. fino a 16 kg.............. L. 1.240
da oltre 16 kg. fino a 17 kg.............. L. 1.280
da oltre 17 kg. fino a 18 kg.............. L. 1.320
da oltre 18 kg. fino a 19 kg.............. L. 1.360
da oltre 19 kg. fino a 20 kg.............. L. 1.400

b) voluminosi:
tariffe di cui alla lettera a) maggiorate
del 50 %;
c) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera a) maggiorate
del 100 %.

38.- Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle
agenzie autorizzate all'accettazione ed al
recapito delle corrispondenze per espresso nella
loro localita di provenienza:
per ogni oggetto.......................... L. 35
b) diritto dovuto all'Amministrazione da
banche, ditte, enti in genere autorizzati a
recapitare in loco la loro corrispondenza con
mezzi propri:
per ogni oggetto.......................... L. 35
c) diritto che deve essere corrisposto alla
Amministrazione dai concessionari del trasporto
pacchi e colli fino a 20 kg.:
per ogni pacco o collo fino a 1 kg........ L. 80
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 kg.. L. 150
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 kg....... L. 220
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 kg...... L. 290
51 - Avviso di ricevimento o di pagamento....... L. 40
55 - Tassa per conoscere l'esito di
titolipostali................................... L. 80


Art. 3

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Comma 1

Alla rubrica "Limiti di peso" della tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 e 5 dicembre 1966, n. 1351, le voci n. 7 e n. 8 sono sostituite dalle seguenti:
7. - Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali, estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie, gr. 15;
8. - Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa o contenenti non piu' di cinque parole di convenevoli manoscritti e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc., gr. 20.


Art. 4

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Comma 1

Alla rubrica "Dimensioni massime" della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 e 5 dicembre 1966, n. 1351, le voci n. 4, 5 e 6 sono sostituite dalle seguenti:
4. - Cartoline illustrate, biglietti da visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie, cm. 15 x 10,5.
Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purche' siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilite.
5. - Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa o manoscritti espressi con un massimo di cinque parole e partecipazioni, cm. 23,5 x 12. Tolleranza in piu' mm. 2.
6. - Campioni, pacchetti postali: cm. 45 x 20 x 10 o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza, con cm. 15 di diametro.
In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purche' la relativa somma non risulti rispettivamente superiore ai cm. 75 e cm. 60.


Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

Nella tabella n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, le voci nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 12 sono sostituite dalle seguenti:


- Telegrammi ordinari privati e di Stato a
pagamento, con un minimo
di 16 parole..................................... L. 600
per ogni parola in piu'........................... L. 25


- Telegrammi urgenti, privati e di Stato ap agamento
con un minimo di 16 parole....................... L. 1.200
per ogni parola in piu'........................... L. 50


- Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari, tassa
fissa................................................. L. 600
per ogni parola aggiunta dal mittente............ L. 25


- Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti, tassa
fissa................................................. L. 1.200
per ogni parola aggiunta dal mittente............ L. 50


Art. 7

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Comma 1

Alla tabella n. 5, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, e' aggiunta la seguente voce:
3-bis. - Radiofototelegrammi scambiati fra le navi straniere in navigazione e l'Italia tramite il Centro Radio Nazionale P.T.:
Medit. Oceano
F/oro F/oro
- -
Radiofototelegrammi:
formato cm. 18 x 9,9
tassa di bordo................... -- -
tassa costiera................... 14,00 28,00
tassa terrestre:
tassa telegrafica................ 10,00 10,00
tassa di prosecuzione............ 12,00 12,00
------- ------
Totale... 36,00 50,00
------- ------
L... 7.990 11.100


Radiofototelegrammi:
formato cm. 18 x 13,2
tassa di bordo................... -- -
tassa costiera................... 17,50 35,00
tassa terrestre:
tassa telegrafica................ 10,00 10,00
tassa di prosecuzione............ 12,00 12,00
------- ------
Totale... 39,50 57,00
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L... 8.770 12.650


Radiofototelegrammi:
formato cm. 18 x 16,5
tassa di bordo................... -- -
tassa costiera................... 21,00 42,00
tassa terrestre:
tassa telegrafica................ 10,00 10,00
tassa di prosecuzione............ 12,00 12,00
------- ------
Totale... 43,00 64,00
------- ------
L... 9.550 14.210


Radiofototelegrammi:
formato cm. 18 x 19,8
tassa di bordo................... -- -
tassa costiera................... 24,50 49,00
tassa terrestre:
tassa telegrafica................ 10,00 10,00
tassa di prosecuzione............ 12,00 12,00
------- ------
Totale... 46,50 71,00
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L...10.320 15.760


Art. 8

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il 16 agosto 1967.