DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1402/1964 - Riduzione daziaria dal 1 gennaio 1965 per le merci importate dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea nonche' modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

Riduzione daziaria dal 1 gennaio 1965 per le merci importate dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea nonche' modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

Numero 1402 Anno 1964 GU 29.12.1964 Codice 064U1402

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-23;1402

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Dal 1 gennaio 1965, ai prodotti compresi nelle voci della tariffa dei dazi doganali, elencate nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi indicati per ciascuna voce, rispettivamente, per le provenienze CEE, CEEA e CECA scortate dai certificati prescritti e per le provenienze CEE, CEEA e CECA non scortate dai certificati prescritti e per le altre provenienze.


Art. 2

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Comma 1

Dal 1 gennaio 1965, per le merci importate alle condizioni previste dall'art. 48 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, in provenienza dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, si applica il dazio forfettario del 3% sul valore.


Art. 3

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Comma 1

Il contingente stabilito per l'anno 1964 con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 23 per l'importazione in esenzione da dazio di merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccala' (voce di tariffa 03.02-A-I-b-2-bb) provenienti da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, e' aumentato da quintali 340.000 a quintali 380.000.


Art. 4

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Comma 1

La sospensione del dazio per gli animali vivi della specie bovina, domestica, altri, non nominati, di peso unitario non superiore a 340 kg., destinati all'ingrasso (voce di tariffa ex 01.02-A-II-b-1), disposta, fino al 31 ottobre 1964 e limitatamente alle provenienze da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, con lo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1964, n. 808, e' prorogata fino al 31 dicembre 1964.


Art. 5

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 aprile 1965 per le destrine a base di fecola di patate e per le fecole di patate solubili o torrefatte (voce di tariffa ex 35.05-A) provenienti dai sottoindicati Paesi membri della Comunita' Economica, Europea scortate dai certificati prescritti, e' dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nelle seguenti misure:
lire 246 per 100 kg. all'importazione dalla Repubblica federale di Germania;
lire 1.525 per 100 kg. all'importazione dalla Repubblica Francese;
lire 2.704 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi.
Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione:
marchi 1,40 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica federale di Germania;
franchi 10,72 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica Francese;
fiorini 13,94 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi.


Art. 6

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 aprile 1965 per le destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte (voce di tariffa 35.05-A) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea non scortate dai certificati prescritti e dai Paesi estranei alla predetta Comunita', e' dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nella misura di L. 2.704 per 100 kg.


Art. 7

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Comma 1

Salvo le diverse decorrenze stabilite agli articoli 1 e 2, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.