DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Miglioramenti alle prestazioni concesse dalla ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e dalla ex Cassa sovvenzioni.

Numero 127 Anno 1948 GU 16.03.1948 Codice 048U0127

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-01-26;127

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

L'aliquota di un centesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'indennita' di buonuscita ai sensi dell'art. 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e' elevata ad un cinquantesimo per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1 luglio 1947.
Rimangono fermi gli aumenti di un decimo, due decimi o tre decimi previsti dal terzo comma del suddetto art. 48.
Per i casi di cessazione dal servizio contemplati dal primo comma del presente articolo l'indennita' di buonuscita non puo' essere inferiore a L. 10.000.
(2) ((3))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 12, commi 1 e 2) che "Il periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato previsto dagli articoli 48 e 52 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.
619
, per il conseguimento del diritto all'indennita' di buonuscita, e' ridotto ad un biennio compiuto per i casi di cessazione dal servizio a decorrere dal 1 luglio 1956.
L'aliquota di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennita' e', nei casi suddetti, elevata ad un venticinquesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva, restando soppresse le maggiorazioni previste dal terzo comma dell'art. 48 del citato testo unico".


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 nel modificare l'art. 12, comma 2 della L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, da, prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennita' di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, e' elevata, nei confronti dei dipendenti il cui provvedimento di cessazione dal servizio abbia effetto dal 1 gennaio 1965 o successivamente, nonche' dei loro aventi diritto, ad un ventesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo o paga o retribuzione, per quanti sono gli anni di servizio computabili".


Art. 2

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Comma 1

Per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1 luglio 1947, l'aliquota di un sessantesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'assegno vitalizio diretto ai sensi dell'art. 22 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e' elevata ad un cinquantesimo, restando abrogati il limite minimo di L. 1200 e quello massimo di un terzo dell'ultimo stipendio annuo previsti dello stesso art. 22. In nessun caso l'assegno da liquidarsi all'iscritto puo' essere minore di quello che spetterebbe alla vedova in base ai successivi articoli 3 e 4. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "L'aliquota di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno vitalizio diretto, e' elevata, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, da un cinquantesimo ad un quarantesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva".


Art. 3

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Comma 1

Per i casi in cui gli assegni vitalizi indiretti hanno decorrenza non anteriore al 1 luglio 1947, la tabella degli assegni medesimi annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e' sostituita da quelli allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per il tesoro.


Art. 4

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Comma 1

Per gli assegni vitalizi indiretti con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1947, l'aumento di L. 360 annue previsto dall'art. 6 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 - che ha sostituito l'art. 24 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 - e' elevato a L. 3000 annue sia per gli assegni dovuti alle vedove per ciascun orfano minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro a loro carico, sia per gli assegni dovuti a gruppi di orfani, di fratelli o di sorelle per ciascun compartecipe oltre il primo. (2) ((4))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 15, comma 2, lettera b)) che "Per gli stessi casi del precedente comma: [...] b) e' elevato da lire 3000 a lire 5100 annue l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilita', nei casi di gruppi di superstiti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127 [...]".


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che a partire dal 1 marzo 1966 "e' elevato da L. 5.100 a L. 18.000 l'aumento per ogni compartecipe oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di riversibilita', nei casi di gruppi di superstiti previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127".


Art. 5

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Comma 1

Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi dell'ex Cassa sovvenzioni previste dall'art. 11 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 - che ha sostituito l'art. 72 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 sono elevate, tanto per gli assegni gia' conferiti quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati:
a) lire 18.000 annue per gli impiegati;
b) lire 16.800 annue per le vedove con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;
c) lire 14.400 annue per le vedove senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonche' per gli orfani;
d) lire 12.000 annue per i genitori.
Gli importi degli assegni vitalizi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1947 per gli assegni aventi una decorrenza anteriore a tale data. (1) (2) ((4))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 27 ottobre 1951, n. 1352 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Le misure degli assegni vitalizi a carico del fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, sono elevate, tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati:
lire 24.000 annue per gli impiegati;
lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;
lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonche' per gli orfani;
lire 16.800 annue per i genitori.
Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data".


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 25 novembre 1957, n. 1139, nel modificare l'art. 2 della L. 27 ottobre 1951, n. 1352, ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, sono elevati, tanto per gli assegni gia' conferiti quanto per quelli da conferire, a lire:
84.000, per gli assegni vitalizi diretti;
78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova;
72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente art. 18".
Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 3) che "Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1 luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data".


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 759, nel modificare l'art. 20 della L. 25 novembre 1957, n. 1139, che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 27 ottobre 1951, n. 1352, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi, di cui all'art. 20 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, tanto per gli assegni gia' conferiti, quanto per quelli da conferire, sono elevati, con effetto dal 1 marzo 1966 a lire:
144.000 per gli assegni vitalizi diretti;
132.000 per gli assegni vitalizi a favore della vedova;
120.000 per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dall'art 18 della citata legge 25 novembre 1957, n. 1139".


Art. 6

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Comma 1

L'assegno temporaneo di contingenza a favore, dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o dell'ex Cassa sovvenzioni, concesso con l'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e maggiorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947, e' ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 luglio 1947, a L. 18.000 annue per i titolari di assegni vitalizi diretti ed a L. 15.000 annue per i titolari di assegni vitalizi indiretti.


Art. 7

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Comma 1

Gli assegni vitalizi indiretti a carico dell'ex Opera di previdenza, aventi una decorrenza anteriore al 1 luglio 1947, sono elevati, da quest'ultima data, rispettivamente a L. 18.000 annue per gli assegni a favore di vedove e a L. 15.000 annue per gli assegni a favore di orfani, genitori o collaterali.
Con effetto dalla stessa data la misura minima degli assegni vitalizi diretti a carico dell'ex Opera di previdenza, aventi una decorrenza anteriore al 1 luglio 1947, e' elevata a L. 18.000 annue.