IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, numero 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305 e 11 aprile 1951, n. 564;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21. - E' sostituito dal seguente:
"Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:
a) istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto della navigazione, il diritto processuale civile, il diritto industriale ed il diritto del lavoro;
b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale e per il diritto del lavoro;
c) matematica generale per la statistica;
d) economia politica per la scienza delle finanze e diritto finanziario per la politica economica e finanziaria e per la storia economica;
e) ragioneria generale ed applicata per la tecnica commerciale e industriale e per la tecnica bancaria e professionale.
Gl'insegnamenti propedeutici debbono precedere, rispettivamente per l'iscrizione e per l'esame, gl'insegnamenti cui servono di preparazione".
Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto quello di:
"Geochimica".
Art. 58. - E' aggiunto il seguente comma:
"Gl'insegnamenti fondamentali per la laurea in scienze naturali, di "zoologia" (biennale) e di "botanica" (biennale) sono scissi rispettivamente in due distinti esami annuali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1