Le tabelle delle retribuzioni spettanti al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e dal regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, sono sostituite con quelle annesse al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per il personale indicato nel precedente articolo, l'indennita' di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 400, ed il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati nelle retribuzioni di cui al precedente art. 1, sono soppressi.
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono estese, in quanto applicabili, al personale di cui al presente decreto.
Restano ferme le norme dell'art. 8 dei decreti Ministeriali 6 luglio 1948 e 23 giugno 1952, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1948, n. 197, e del 3 novembre 1952, n. 255.
Art. 4
#Comma 1
Gli assegni personali, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 23 giugno 1952 richiamato nel precedente art. 3, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di retribuzione, non vengono ridotti e riassorbiti in sede di prima applicazione del presente decreto.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio