DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 956/1955 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Numero 956 Anno 1955 GU 31.10.1955 Codice 055U0956

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1 ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1 ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 ottobre 1951; n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541; 11 marzo 1953,n. 545; 12 maggio 1953, n. 547; 30 giugno 1954, n. 742; 30 giugno 1954, n. 755; 14 agosto 1954, n. 862; 14 settembre 1954, n. 1231; 29 ottobre 1954, n. 1319; 29 ottobre 1954, n. 1457; 1 marzo 1955, n. 222 e 24 luglio 1955, n. 799;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 125, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del "corso di specializzazione in scienze amministrative" con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di specializzazione in scienze amministrative

Art. 126. - Alla Facolta' di giurisprudenza e' annesso un corso di specializzazione in scienze amministrative.
Art. 127. - Il corso ha lo scopo di conferire una preparazione specializzata agli aspiranti alle carriere burocratiche pubbliche.
Ad esso possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche.
Art. 128. - Il direttore del corso post-universitario di specializzazione in scienze amministrative e' nominato per un triennio dal rettore fra i professori ordinari, anche fuori ruolo, della Facolta' di giurisprudenza, su proposta del Consiglio della facolta' medesima ed e' rieleggibile.
Il Consiglio dei professori e' costituito da tutti i docenti che impartiscono un insegnamento.
Art. 129. - Il corso ha la durata di un anno e comprende i seguenti insegnamenti:
Insegnamenti fondamentali:
A - 1) Gli istituiti ed i principi fondamentali dei diritto amministrativo;
2) La responsabilita' della pubblica Amministrazione e dei pubblici amministratori;
3) Gli istituti ed i principi fondamentali dello ordinamento della giustizia amministrativa in Italia, con cenni di diritto comparato;
4) La Regione, gli Enti autarchici territoriali ed istituzionali; loro rapporto con lo Stato;
5) Il rapporto di pubblico impiego. Esposizione della disciplina di tale rapporto per gli impiegati civili dello Stato e degli Enti autarchici territoriali ed istituzionali per le Forze armate, per le Forze di polizia;
6) La finanza e contabilita' dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, loro rapporto con lo Stato.
B - La tecnica amministrativa:
1) La metodologia del lavoro nella pubblica Amministrazione;
2) Gli strumenti dell'azione amministrativa;
3) Le relazioni umane (interne ed esterne) nella pubblica Amministrazione;
4) La funzione direttiva nella pubblica Amministrazione.
Insegnamenti complementari:
1) La polizia, l'igiene e sanita', l'assistenza;
2) Il lavoro e la previdenza sociale;
3) L'agricoltura, l'industria ed il commercio;
4) La finanza pubblica, il credito e le assicurazioni;
5) I lavori pubblici;
6) I trasporti e le comunicazioni;
7) La difesa nazionale;
8) La pubblica istruzione, le arti e le scienze;
9) Lo spettacolo, le ricreazioni, il turismo, lo sport e la gioventu'.
Art. 130. - I corsi di lezioni saranno completati da esercitazioni pratiche e da visite ai principali uffici pubblici amministrativi, e da conferenze che potranno essere affidate anche a docenti estranei alla scuola e ad eminenti cultori, italiani e stranieri, delle discipline amministrative.
Art. 131. - Le date d'inizio e di termine delle lezioni sono stabilite dal Consiglio dei professori, il quale predispone anche l'ordinamento e la successione dei corsi, graduandoli nel modo piu' confacente ai fini didattici.
Art. 132. - Il Consiglio dei professori compilera' il regolamento di esecuzione delle presenti norme statutarie.
Art. 133. - Al termine del corso verra' rilasciato agli iscritti, che abbiano sostenuto un colloquio su tutte le materie obbligatorie e su due complementari a loro scelta, un attestato di frequenza e di profitto.