All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279 e 24 ottobre 1955, n. 1006, e' aggiunto il seguente quarto comma:
"Il prezzo speciale di vendita del sale per la pastorizia, tipo complesso, condizionato in sacchi da kg. 50, e' stabilito in lire 2250 per quintale quando e' reso franco su vagone o automezzo presso gli stabilimenti di produzione, per quantitativi non inferiori a 2000 quintali per ogni acquisto".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1