Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite col decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, ed in vigore alla data del presente decreto, sono prorogate a non oltre il 14 luglio 1954.
Resta ferma, per i dazi del bestiame e delle carni, la scadenza a non oltre il 31 luglio 1954 stabilita col decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.