IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178 e 21 gennaio 1943, n. 21; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735 e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 27 ottobre 1951, n. 1701; 31 agosto 1951, n. 1824; 25 luglio 1952, n. 1350; 16 ottobre 1952, numero 4013; 27 marzo 1954, n. 734; 24 settembre 1954, n. 1135; 4 febbraio 1955, n. 116; 24 luglio 1955, n. 801; 31 luglio 1956, n. 1027 e 5 settembre 1956, n. 1151;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 16. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
14) Esegesi delle fonti del diritto romano;
15) Diritto internazionale privato e processuale.
Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
11) Scienza dell'alimentazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1