IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398; e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, n. 4542; 10 febbraio 1953, n. 550; 30 luglio 1953, n. 716; 6 ottobre 1953, n. 1097; 29 maggio 1954, n. 752 e 24 settembre 1954, n. 1206;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di:
7) "storia delle dottrine politiche".
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di:
7) "biochimica applicata".
Art. 100. - Agli insegnamenti del 2° anno della scuola di specializzazione in radiologia e' aggiunto quello di: "Biologia ed anatomia patologica dei tumori".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1