DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 315/1994 - Attuazione della direttiva 92/101/CEE che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della societa' per azioni, nonche' la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

Attuazione della direttiva 92/101/CEE che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della societa' per azioni, nonche' la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

Numero 315 Anno 1994 GU 26.05.1994 Codice 094G0389

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;315

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Acquisto delle azioni proprie

Comma 2

Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti puo' eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da societa' controllate.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1993). L'art. 14 cosi' recita:
"Art. 14. (Salvaguardia del capitale delle societa' per azioni: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto;
b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale delle societa' controllante e di quella controllata;
c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima;
d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra societa' in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90".
- La direttiva del Consiglio 92/101/CEE e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 347 del 28 novembre 1992.
- La direttiva del Consiglio 77/91/CEE e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 26 del 31 gennaio 1977.


Art. 2

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Comma 1

Acquisto di azioni o quote della societa' controllante

Comma 2

L'art. 2359-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
"2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di societa' controllate). - La societa' controllata non puo' acquistare azioni o quote della societa' controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'art. 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti puo' eccedere la decima parte del capitale della societa' controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima societa' controllante e dalle societa' da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della societa' controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finche' le azioni o quote non siano trasferite.
La societa' controllata da altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.".


Art. 3

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Comma 1

Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societa' controllante

Comma 2

Dopo l'art. 2359-bis del codice civile, e' aggiunto il seguente articolo:
"2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societa' controllante). - Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la societa' controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.".


Art. 4

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Comma 1

Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della societa' controllante

Comma 2

Dopo l'art. 2359-ter del codice civile, e' aggiunto il seguente articolo:
"2359-quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della societa' controllante). - Le limitazioni dell'art. 2359- bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357-bis.
Le azioni o quote cosi' acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'art. 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'art. 2359-ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359-bis e' superato per effetto di circostanze sopravvenute, la societa' controllante, entro tre anni dal momento in cui si e' verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna societa', con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle societa' controllate secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.".


Art. 5

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Comma 1

Sottoscrizione di azioni o quote della societa' controllante

Comma 2

Dopo l'art. 2359-quater del codice civile, e' aggiunto il seguente articolo:
"2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o quote della societa' controllante). - La societa' controllata non puo' sottoscrivere azioni o quote della societa' controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa' controllata, azioni o quote della societa' controllante e' considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio.
Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della societa' controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.".


Art. 6

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Comma 1

Aggiunte al contenuto dello stato patrimoniale

Comma 2

Nell'art. 2424 del codice civile, il n. 1) dell'attivo B) III e' sostituito da:
"1. partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese.";
l'attivo C) III e' sostituito da:
"III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.".


Art. 7

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Comma 1

Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori

Comma 2

Nell'art. 2630 del codice civile, il numero 4) del secondo comma e' sostituito dal seguente:
"4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma; 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.".


Art. 8

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Comma 1

Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della societa' controllante

Comma 2

L'art. 2630-bis del codice civile e' sostituito dal
seguente:
"2630-bis (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della societa' controllante). - Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies,primo comma.".


Art. 9

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Comma 1

Violazione di obblighi incombenti ai sindaci

Comma 2

Il secondo comma dell'art. 2632 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-ter, secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.".


Art. 10

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Comma 1

Partecipazioni reciproche di societa' quotate in borsa

Comma 2

L'ottavo comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, se non trova applicazione l'art. 2359-bis del codice civile, la societa' che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo aver ricevuto quella dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due societa' ricevono la comunicazione nello stesso giorno, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.".


Art. 11

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Comma 1

Disposizione transitoria

Comma 2

Il terzo comma dell'art. 2359-quater si applica anche nel caso in cui le azioni o quote possedute dalle societa' controllate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccedano i limiti indicati dal terzo comma dell'art. 2359-bis del codice civile. Il termine di tre anni decorre dalla suddetta data.