Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente delle Forze armate, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate per l'accordo relativo al triennio 2018-2020.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione e durata
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Estensione degli istituti normativi
Comma 2
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al personale dirigente delle Forze armate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo, 2018, n. 40 e agli articoli 19, 21 commi 1, 2 e 4, e articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
Art. 4
#Comma 1
Importi una tantum
Comma 2
E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:
Forze Armate
2021
2022
2023
Generale
735,53 €
1.164,48 €
1.173,28 €
Generale di corpo d'armata
704,88 €
1.115,96 €
1.124,39 €
Generale di divisione
674,23 €
1.067,44 €
1.075,50 €
Generale di brigata
643,59 €
1.018,92 €
1.026,62 €
Colonnello
612,94 €
970,40 €
977,73 €
Tenente colonnello
582,29 €
921,88 €
928,84 €
Maggiore
551,65 €
873,36 €
879,96 €
L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Art. 5
#Comma 1
Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018-2020
Comma 2
Le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 7.165.244 a decorrere dal 2024.
Le risorse di cui al comma 1 sono al netto degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.
Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dello Stato.
Art. 6
#Comma 1
Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2021-2023
Comma 2
Le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 1.304.732 per l'anno 2024 ed euro 1.287.492 a decorrere dall'anno 2025.
Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dello Stato.
Art. 7
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Al personale dirigente delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni normative e quelle dei provvedimenti di concertazione vigenti gia' estese alla data di entrata in vigore del presente decreto.