DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. (17G00037)

Numero 26 Anno 2017 GU 17.03.2017 Codice 17G00037

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-03;26

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione, di seguito denominato «regolamento».


Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento.


Art. 2

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Comma 1

Autorita' competenti


All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province autonome, delle Aziende unita' sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza.


Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni in quanto compatibili.


Art. 3

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Comma 1

Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.500 a euro 15.000.


L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.


L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in relazione all'allegato I, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, in relazione all'allegato I, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.


Art. 4

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Comma 1

Violazioni riguardanti le responsabilita' e gli obblighi delle imprese nel settore dei mangimi


La persona responsabile dell'etichettatura che non fornisce alle autorita' competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprieta' dichiarate dei mangimi che immette sul mercato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.


Art. 5

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Comma 1

Violazioni riguardanti restrizioni e divieti

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, immettendo in commercio o utilizzando ai fini dell'alimentazione animale materiali soggetti a restrizioni o vietati contenuti nell'allegato III del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 5.000 a euro 30.000.


Art. 6

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Comma 1

Violazioni riguardanti il tenore di additivi

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, in merito alla concentrazione massima di additivi coccidiostatici e istomonostatici ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 10.000.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, superando il tenore massimo di additivi ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento.


Art. 7

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Comma 1

Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

Comma 2

L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.


Art. 8

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Comma 1

Violazioni riguardanti i principi per l'etichettatura e la presentazione

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 3.000 a euro 12.000.


L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non risultano rispettare uno o piu' margini di tolleranza ammessi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte A, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che prepara o immette in commercio materie prime o mangimi composti che, a seguito di un controllo ufficiale, non risultano rispettare uno o piu' margini di tolleranza ammessi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, e contenuti nell'allegato IV, parte B del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.


Art. 9

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Comma 1

Violazioni riguardanti le responsabilita'


L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.


L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.


Art. 10

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Comma 1

Violazioni riguardanti le allegazioni

Comma 2

Fatta salva la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, il responsabile dell'etichettatura che utilizza allegazioni in maniera non conforme a quanto prescritto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.


Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 12.000.


Art. 11

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Comma 1

Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di etichettatura

Comma 2

Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.


Art. 12

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Comma 1

Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura

Comma 2

Il responsabile dell'etichettatura che immette sul mercato materie prime per mangimi, mangimi composti, mangimi destinati a particolari fini nutrizionali o alimenti per animali da compagnia privi di una o piu' indicazioni obbligatorie di etichettatura o con una o piu' indicazioni non rispondenti, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 e di cui agli allegati II, V, VI e VII del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento.


L'operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato materie prime per mangimi o mangimi composti oltre la durata minima di conservazione da indicarsi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 250 a euro 2.500.


Art. 13

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Comma 1

Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'etichettatura che immette sul mercato, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento, mangimi non conformi privi delle indicazioni obbligatorie specifiche di etichettatura o con indicazioni non rispondenti a quelle contenute nell'allegato VIII del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 8.000 a euro 30.000.


Art. 14

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Comma 1

Violazioni riguardanti l'etichettatura facoltativa

Comma 2

Si applica la sanzione di cui all'articolo 12, comma 1, al responsabile dell'etichettatura che utilizza nell'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti una o piu' indicazioni a carattere facoltativo in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento.


Art. 15

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Comma 1

Violazioni riguardanti il confezionamento

Comma 2

L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 23 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000.


Art. 16

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Comma 1

Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi

Comma 2

Il responsabile dell'etichettatura che viola le condotte di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento, utilizzando la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo senza che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.


Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 150 a euro 1.000.


Art. 17

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Comma 1

Violazioni riguardanti i codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura

Comma 2

Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 300 a euro 1.500.


Art. 18

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Comma 1

Sanzioni accessorie

Comma 2

In presenza di reiterate violazioni di cui agli articoli 3, comma 1; 5, comma 1; 13, conuna 1, del presente decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorita' competente l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita' da tre giorni a tre mesi.


In presenza di gravi violazioni di cui al comma 1, l'autorita' competente puo' disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183/2005.


Art. 19

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 20

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 21

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Comma 1

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale

Comma 2

I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 18 del presente decreto affluiscono all'entrata del bilancio statale.


I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17, sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale, e, successivamente, sono riassegnati in favore delle Amministrazioni statali previste dall'articolo 2 del presente decreto, per migliorare le attivita' di controllo previste dal presente decreto.


Art. 22

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Le disposizioni contenute nel presente decreto nonche' le eventuali successive modifiche sono notificate, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, alla Commissione.