DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali.

Numero 45 Anno 1997 GU 06.03.1997 Codice 097G0075

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;45

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))


Art. 3

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Comma 1

(ALIMENTI PER ANIMALI DESTINATI A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI)

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27)).


Per le modifiche ed integrazioni agli allegati al presente decreto, conseguenti a direttive Europee dovute a conoscenze scientifiche e tecniche si applica l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera p)) che e' abrogato il "decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4, 5, 6 e all'allegato II".


Art. 4

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Comma 1

(NATURA E COMPOSIZIONE)

Comma 2

La natura e la composizione degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali devono essere idonee a soddisfare il particolare fine nutrizionale cui sono destinati in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato I, parte A e B.


Art. 5

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Comma 1

(ETICHETTATURA)

Comma 2

Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere conformi all'elenco delle destinazioni ed alle disposizioni generali di cui all'allegato I.


L'etichettatura degli alimenti dietetici puo' far riferimento ad uno stato patologico specifico, sempre che tale stato corrisponda al fine nutrizionale definito dall'allegato I, parte B, escludendo in ogni caso che gli alimenti composti possano vantare proprieta' terapeutiche, prevenire, curare o guarire malattie.


L'etichetta o le istruzioni per l'uso degli alimenti dietetici devono recare la dicitura: "Si raccomanda di chiedere il parere di uno specialista prima dell'uso", salvo quanto previsto nell'elenco delle destinazioni di cui all'allegato I, parte B, in cui tale dicitura e' sostituita, per alimenti dietetici specifici, dalla raccomandazione di chiedere il parere preliminare di un veterinario.


L'etichettatura degli alimenti per particolari fini nutrizionali, in applicazione dell'allegato IV, punto 14), alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, come modificata dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, puo' mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o piu' ingredienti essenziali per caratterizzare gli alimenti in questione, anche se destinati ad animali diversi da quelli familiari. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale di peso, degli ingredienti impiegati, deve essere chiaramente riportato a fianco della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati oppure nell'elenco degli ingredienti, oppure menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e la percentuale o le percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di ingredienti.


L'etichettatura degli alimenti dietetici puo', inoltre, mettere in rilievo la presenza o il basso tenore di una o piu' componenti analitici che caratterizzano l'alimento. In tal caso il tenore minimo o il tenore massimo del componente o dei componenti analitici, espresso in percentuale di peso dell'alimento, deve essere chiaramente indicato nell'elenco dei componenti analitici dichiarati.


La qualifica "dietetico" e' riservata esclusivamente agli alimenti per particolari fini nutrizionali per i quali sono vietate nell'etichettatura e nella presentazione di tali alimenti le qualifiche diverse da "dietetico".


((


Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione delle materie prime per mangimi puo' essere fornita sotto forma di categorie che raggruppino piu' materie prime per mangimi, anche se la dichiarazione di talune materie prime per mangimi con il loro nome specifico e' richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento.


))


Art. 6

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Comma 1

(VIGILANZA E CONTROLLO)

Comma 2

Il Ministero della Sanita', quando stabilisce che l'impiego di un alimento dietetico o la sua utilizzazione alle condizioni prescritte comporta un pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente, ne informa immediatamente la Commissione Europea, fornendo una motivazione dettagliata, ed applica le misure previste dalla Commissione Europea.


I servizi veterinari delle Unita' Sanitarie Locali competenti controllano, almeno a campione, che durante la fabbricazione o la commercializzazione degli alimenti dietetici siano rispettate le condizioni previste dal presente decreto.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2017, N. 26)).


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2017, N. 26))