Ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonche' delle procedure di cui all'articolo 9, gli enti proprietari, in persona dei sindaci o dei rispettivi rappresentanti legali, individuati dal decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si avvalgono degli atti, delle procedure, nonche' dei poteri gia' attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE.
Per il completamento delle operazioni in corso, compresi l'ultimazione dei lavori, il collaudo e il ripristino delle opere vandalizzate, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposita convenzione, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli o del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, nonche' delle strutture del commissario straordinario e del relativo personale in servizio alla data del 13 giugno 1999.
Il personale in servizio presso la struttura del commissario straordinario alla data del 7 agosto 1997 rientra nelle amministrazioni di appartenenza alla scadenza del termine di cui all'articolo 2. All'atto del rientro nelle amministrazioni di appartenenza si computano il periodo di servizio e le funzioni svolte presso la struttura dei commissari straordinari di Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, del funzionario incaricato dal CIPE e del commissario straordinario di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina. Le funzioni di commissario straordinario rientrano tra quelle di dirigente di prima fascia di cui all'articolo 23 , comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di accertata carenza di organico, gli enti di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni con strutture tecnicamente idonee e con professionisti esterni per lo svolgimento di attivita' specificamente individuate. I componenti della commissione di collaudo, il direttore dei lavori e l'ingegnere capo nominati per gli interventi previsti dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, restano in carica fino all'approvazione del collaudo definitivo. La commissione di collaudo opera a maggioranza dei componenti. Nel caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza per due sedute, anche non consecutive, l'ente destinatario nomina una nuova commissione.
Per l'affidamento di opere strettamente necessarie per gli interventi di cui all'articolo 2, e' ammessa la trattativa privata, qualora l'importo dei lavori non sia superiore al limite di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Per l'espletamento dei compiti attribuiti, il commissario straordinario si avvale degli atti, delle procedure, nonche' dei poteri gia' attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE. Il commissario, su conforme parere del gruppo di supporto tecnicogiuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, puo' stipulare convenzioni con tecnici esterni in numero non superiore a cinque, nonche' assumere fino a cinque unita' di personale di supporto, con contratto di diritto privato a tempo determinato per una durata comunque non superiore a quella occorrente per il completamento degli interventi di cui al presente decreto, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie della propria contabilita' speciale.