DECRETO LEGISLATIVO

Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in prodotti per la

Numero 33 Anno 2008 GU 03.03.2008 Codice 008G0052

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-14;33

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:22:34

Art. 1

#

Comma 1

All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "in conformita' al decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44" sono sostituite dalle seguenti: "in conformita' all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".


All'articolo 5 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto, nonche' la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente.".


All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" sono inserite le seguenti "e del mare, in qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/42/CE,".


All'allegato I, paragrafo 1, lettera d), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "pellicola opaca" sono sostituite dalle seguenti: "pellicola coprente".


All'allegato I, paragrafo 1, lettera e), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "pellicola trasparente o semiopaca" sono sostituite dalle seguenti: "pellicola trasparente o semitrasparente".


All'allegato I, paragrafo 1, lettera f), ed all'allegato II, tabella 1, lettera f), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "impregnanti non filmogeni per legno" sono sostituite dalle seguenti: "impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo".


All'allegato I, paragrafo 2, lettera e), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "sigillanti per carrozzeria" sono sostituite dalle seguenti: "sigillanti sottoscocca".


All'allegato II, tabella 2, lettera c), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: "printer" e' sostituita dalla seguente: "primer".


Dopo l'allegato III al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e' aggiunto il seguente:
""Allegato III-bis TRASMISSIONE DI DATI E INFORMAZIONI
1. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che effettuano i controlli.
1.1. Il numero dei controlli, indicando, per ciascun controllo:
- il destinatario (produttore, importatore o altri soggetti);
- il tipo di attivita' (sopralluogo, campionamento e analisi, verifica delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo dell'etichettatura, ecc.).
1.2. La distribuzione dei controlli rispetto ai mesi dell'anno ed alle singole regioni.
1.3. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui e' stata accertata, in riferimento a ciascun prodotto di cui all'allegato I, la violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3, indicando, in riferimento a ciascun prodotto, il quantitativo complessivo risultato non conforme.
1.4. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui e' stata accertata la violazione degli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 4, indicando se vi sia stata la contestuale violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3.
1.5. Il costo complessivo stimato dei controlli ed il numero e la qualifica dei soggetti adibiti.
2. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I.
2.1. Il numero di produttori, il numero di importatori ed il numero degli altri soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I.
2.2. I quantitativi di prodotti elencati nell'allegato I immessi sul mercato, distinguendo quelli rispettivamente immessi sul mercato dai produttori, dagli importatori e da altri soggetti.".