DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria.

Numero 161 Anno 2006 GU 02.05.2006 Codice 006G0179

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-27;161

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:22:50

Art. 1

#

Comma 1

Campo di applicazione e finalita'

Comma 2

Il presente decreto, al fine di prevenire o di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili, di seguito denominati: «COV», sulla formazione dell'ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, di seguito unitariamente denominati prodotti, elencati nell'allegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato.


Restano ferme, per i prodotti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro, nonche' in materia di etichettatura dei prodotti.


Art. 3

#

Comma 1

Immissione sul mercato

Comma 2

A decorrere dalla data di applicazione dei valori limite previsti nell'allegato II i prodotti elencati nell'allegato I possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore a tali valori limite e se sono etichettati in conformita' all'articolo 4.


Se i prodotti elencati nell'allegato I richiedono, per essere pronti all'uso, l'aggiunta di altri prodotti, quali solventi o ((miscele)) contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell'allegato I, i valori limite previsti nell'allegato II si applicano soltanto al prodotto divenuto pronto all'uso a seguito di tale aggiunta.


Al fine di valutare la conformita' del contenuto di COV dei prodotti elencati nell'allegato I ai valori limite previsti nell'allegato II si applicano i metodi analitici di cui all'allegato III.


I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare nelle attivita' effettuate presso gli impianti autorizzati ed eserciti in conformita' all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Se presso tali impianti si effettuano attivita' di restauro o manutenzione dei veicoli di cui al comma 5 il gestore non deve ottenere l'autorizzazione ivi prevista.


I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare per il restauro o la manutenzione degli edifici d'epoca o dei veicoli tutelati come beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per il restauro o la manutenzione dei veicoli d'epoca o di interesse storico o collezionistico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chi intende acquistare e utilizzare tali prodotti deve ottenere una preventiva autorizzazione. L'istanza di autorizzazione e' presentata, per gli edifici e per i veicoli tutelati come beni culturali, al soprintendente per i beni culturali competente per territorio nell'ambito della richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, per gli altri veicoli, al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. L'autorizzazione e' rilasciata soltanto per le quantita' rigorosamente necessarie alla esecuzione delle attivita' di restauro e di manutenzione.


Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 5 inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.


Art. 4

#

Comma 1

Etichettatura

Comma 2

All'etichettatura di cui al comma 1 provvedono il produttore e chi trasferisce il prodotto da una confezione ad una o piu' confezioni differenti.


Art. 5

#

Comma 1

Raccolta e trasmissione dei dati

Comma 2

((


I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto, nonche' la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno civile precedente.


))


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ((e del mare, in qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/42/CE,)) invia alla Commissione europea entro il 1° luglio 2008, entro il 1° luglio 2011 e, successivamente, ogni cinque anni una relazione circa l'applicazione del presente decreto, elaborata sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 6. A tal fine e' utilizzato, ove disponibile, il formato predisposto dalla Commissione europea. Il Ministero comunica inoltre annualmente tali informazioni alla Commissione europea, su apposita richiesta.


Art. 6

#

Comma 1

Sanzioni

Comma 2

La sanzione di cui al comma 1 non si applica se il prodotto, secondo le istruzioni per l'uso che lo accompagnano, non e' pronto all'uso. Tale sanzione si applica in caso di immissione sul mercato di prodotti che, secondo le istruzioni per l'uso che li accompagnano, e indipendentemente dal proprio contenuto di COV, non sono pronti all'uso e che, a seguito dell'aggiunta prevista dall'articolo 3, comma 2, effettuata in modo conforme alle istruzioni stesse, presentano un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti dall'allegato II.


Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque altera o contraffa' l'etichetta prevista dall'articolo 4 per i prodotti elencati nell'allegato I, ovvero appone un'etichetta riportante caratteristiche non conformi al prodotto, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I nei quali l'etichetta prevista dall'articolo 4 e' assente, incompleta o evidentemente alterata o contraffatta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede la regione competente per territorio o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale.


Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano se i prodotti sono destinati, fin dal primo atto di immissione sul mercato, ad un'attivita' prevista dall'articolo 3, comma 4, o ad un'operazione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 5. La sanzione non si applica comunque a chi, prima di immettere il prodotto sul mercato, acquisisce dal soggetto che lo utilizzera' una dichiarazione scritta in merito al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, o una copia dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 5.


Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano all'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, effettuata nei termini ivi previsti.


Art. 7

#

Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

I prodotti elencati nell'allegato I aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite previsti nell'allegato II possono essere immessi sul mercato nei dodici mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data.


I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30 giugno 2009.


I valori limite previsti dall'allegato II ((...)) non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea. (4) (6) (8)


Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica degli allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva comunitaria recepita con il presente decreto.


-------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 2 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011."


-------------


AGGIORNAMENTO (6)


Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 2 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.


-------------


AGGIORNAMENTO (8)


Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art.13, comma 7) che "Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012".


Art. 8

#

Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.