DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica.

Numero 278 Anno 1998 GU 13.08.1998 Codice 098G0326

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-29;278

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:22:13

Art. 2

#

Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184

Art. 3

#

Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564

Comma 2

La domanda per l'accredito figurativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1998, sia per i periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, sia per i periodi di aspettativa relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto e quella di entrata in vigore del presente decreto. ((1))


----------------------


AGGIORNAMENTO (1)


La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 58, comma 14) che "Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, e' prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."


Art. 5

#

Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157

Comma 2

Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis (Riconoscimento degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalita' idonee a garantire unita' di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza.
2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidita', con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalita' ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidita' civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali e' demandata la determinazione dello stato di invalidita'. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidita' oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medicolegale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.
3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.".


Art. 6

#

Comma 1

Norme finali

Comma 2

Le disposizioni modificative e correttive di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto entrano in vigore dalla stessa data di entrata in vigore delle norme contenute nei relativi decreti legislativi che esse modificano o correggono.