DECRETO LEGISLATIVO

Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 20 Anno 1998 GU 12.02.1998 Codice 098G0048

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;20

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Trasformazione

Comma 2

L'Istituto nazionale per il dramma antico, gia' ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e di seguito denominato "l'Istituto", e' trasformato in fondazione ed acquisisce la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.


La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione, ((...)).
Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.


((


La fondazione ha sede legale in Roma e sede amministrativa e operativa in Siracusa.


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Art. 2

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Comma 1

(( (Statuto). ))

Comma 2

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L'Istituto e' dotato di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, ed approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.


Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.


))


Art. 3

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Comma 1

(( (Finalita'). ))

Comma 2

((


L'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attivita' culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.


L'Istituto puo', previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, partecipare a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione, e puo' altresi' svolgere attivita' commerciali ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali. Le societa' di cui al periodo precedente non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui all'articolo 6.
Nel caso in cui eserciti una attivita' commerciale, l'Istituto e' soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.


))


Art. 4

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Comma 1

(( (Organi). ))

Comma 2

((


Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.


I componenti del consiglio di amministrazione non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attivita' imprenditoriali nel medesimo campo di attivita' dell'Istituto.


La durata degli organi collegiali e' di quattro anni. Ciascun componente puo' essere riconfermato per non piu' di due volte e, se e' nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.


Lo statuto determina la composizione e le competenze del collegio dei revisori, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze.


))


Art. 5

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Comma 1

(( (Consiglio di amministrazione).))

Comma 2

((


Fino a quando non si sara' verificata la condizione di cui al comma 1, lettera g), il componente di cui alla stessa disposizione e' designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.


Il componente del consiglio di amministrazione di cui alla lettera b) e' individuato tra personalita' di elevato profilo culturale e con comprovate capacita' organizzative; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono individuati tra personalita' di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo degli studi sul teatro antico e della letteratura classica latina e greca, e con comprovate capacita' organizzative. Sui componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e del componente di cui al comma 2, sono sentite le competenti commissioni parlamentari.


Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.


Il consigliere delegato formula proposte per gli indirizzi artistico-culturali e promuove le attivita' dell'Istituto; cura l'attivita' e l'organizzazione degli uffici; predispone il bilancio di esercizio da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione; adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di quest'ultimo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.


Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione "Amici dell'INDA", in quanto promotrice di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche dell'Istituto, secondo la volonta' dei fondatori.
Al rappresentante viene attribuito diritto di voto qualora al consiglio di amministrazione partecipi l'ulteriore componente designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), secondo periodo.


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Art. 6

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Comma 1

(( (Sovrintendente). ))

Comma 2

((


Il sovrintendente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sulla base di una rosa di tre nominativi proposta dal consiglio di amministrazione, tra persone in possesso di elevato profilo culturale e di comprovati requisiti tecnico-professionali, in relazione alle finalita' dell'Istituto.


L'incarico del sovrintendente e' conferito dal presidente con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni e rinnovabile.


Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del sovrintendente sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


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Art. 7

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Comma 1

(( (Personale). ))

Comma 2

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I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.


Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Le eventuali procedure di mobilita', conseguenti alla destinazione presso le sedi dell'Istituto, sono definite dal consiglio di amministrazione previo accordo con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative.


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Art. 8

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Comma 1

Disponibilita' finanziarie e gestione

Comma 2

Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalita' istituzionali. Il contributo e' assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma 1, lettera b), sentita la commissione consultiva per il teatro, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni. (1)


La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di cui ((all'articolo 12 della)) legge 21 marzo 1958, n. 259.


L'Istituto, ((...)), anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.


Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'((Ministero per i beni e le attivita' culturali)) ed al ((Ministero dell'economia e delle finanze)), per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "In sede di prima applicazione, il programma dell'attivita' di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e' presentato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 9

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Comma 1

Vigilanza e amministrazione straordinaria

Comma 2

Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.


Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorita' vigilante.


Art. 10

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Comma 1

Patrimonio

Comma 2

Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dai beni mobili ed immobili di cui e' proprietario, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.


((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 33)).


((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 33)).


((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 33)).


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 33))