DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20 e 23 aprile 1998, n. 134.

Numero 492 Anno 1998 GU 21.01.1999 Codice 099G0035

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-21;492

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426

Art. 2

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19

Comma 2

Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'articolo 13, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.
1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1 -bis, e' assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la societa' di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalita' nei settori di attivita' indicati al comma 1 -bis.
1-quater. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.".


In sede di prima applicazione, i programmi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono presentati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20

Art. 4

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Comma 1

Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi

Comma 2

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, lettera d), fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, e per i film che abbiano avuto la prima proiezione in pubblico anteriormente a tale data.


Art. 6

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Comma 1

Commissione per il credito cinematografico

Comma 2

L'articolo 19, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' sostituito dal seguente:
"La quota di partecipazione del coproduttore non puo' essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.".


All'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato e' concesso dalla societa' concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis.".


Art. 7

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134

Comma 2

Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'identificazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede.
1-ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 1-bis possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione del decreto di identificazione.".


L'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Contributi in conto interessi). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, e' istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilita' del Fondo e' costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono disposti i criteri, le modalita' ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.".


((2-bis. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto))


All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gia' modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, la 1ettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e succesive modificazioni.".


Art. 10

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Comma 1

Commissione consultiva per la danza

Comma 2

Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attivita' di danza, il Ministro per i beni e le attivita' culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 20 aprile 1985, n. 163.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle commissioni di cui all'articolo 1, commi 59 e 60 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e della commissione di cui all'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo', con proprio decreto, disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.


Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a (( dieci )), presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali (( e le direzioni generali competenti )), ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali.


La concessione di mutui, a valere sui fondi statali, alle imprese che operano nei settori della cinematografia, e' riferita esclusivamente ai film ammessi al Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri casi, previsti dalla legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 31 -bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalita' di erogazione dei contributi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti.


All'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4 -bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento.".