Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
"Art. 4 (Riconoscimento della nazionalità italiana). - 1. Ai fini della presente legge, per 'film' o 'opera filmicà si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purchè opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) direttore della fotografia italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
p) uso di industrie tecniche italiane;
q) uso di teatri di posa italiani.
3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.
4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionalè si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a) , b) e c) ,
5. Per 'film lungometraggio di interesse culturale nazionalè si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti
6. Per 'film di animazionè si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Per 'cortometraggiò si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.
8. Per 'film in coproduzionè o 'compartecipazionè si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.
9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.
10. Per 'sala cinematograficà si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico.
Per 'sala d'essaì si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per 'sale delle comunità ecclesialì si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.
11. Per 'film d'essaì si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di 'film d'essaì. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.
12. Per impresa nazionale 'di produzionè o 'di distribuzionè o 'di esportazionè si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per 'impresa nazionale di eserciziò e 'industria tecnica nazionalè si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività.".
Art. 3
#Comma 1
"Art. 5 (Ammissione ai benefici) . - 1. I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purchè presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato ad una dalle commissioni di cui all'articolo 46.
2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30.".
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
"Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dall'articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo.".
Art. 6
#Comma 1
"La quota di partecipazione del coproduttore non potrà essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale, può essere autorizzata con decreto dell'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere.".
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
"Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.
Il numero e l'importo dei premi, nonchè il termine e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.
La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalità scelta dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:
a) il direttore generale dello spettacolo;
b) due esperti nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;
c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria.
Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente.
I premi sono assegnati annualmente dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.
Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall'Autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.
Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia.
Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti e non meno di quindici progetti con priorità per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonchè i relativi titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.
La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorità competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione.".
Comma 2
Il D. Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3 ha disposto (con l'art. 8, comma 1)che "La giuria per la selezione delle sceneggiature, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, è soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999 e da tale data le relative attribuzioni sono trasferite alla commissione consultiva per il cinema."
Art. 9
#Comma 1
"Art. 31 (Apertura di sale cinematografiche). - 1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonchè l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
2. L'Autorità di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione.
3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonchè della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.
4. L'autorizzazione per l'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana.".
Art. 10
#Comma 1
"Art. 31- bis (Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione) . - 1. A favore dalle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonchè a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2.
L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunità europea diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.
2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.
3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalità per sostenere l'attività di imprese di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attività di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione.".
Art. 11
#Comma 1
"Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film per i quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 8 nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.".
Art. 12
#Comma 1
"Art. 55 (Programmazione televisiva e opere filmiche). - 1. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia. Tale periodo è ridotto ad un anno per le opere coprodotte con emittenti televisive che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento e a otto mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.
2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, deve essere assolto mediante la trasmissione
3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui al comma 1 è fissato in 12 mesi. Le emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono altresì tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una società di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per cento, è stabilita con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo 1994; della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota massima del 25% della parte del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli interventi creditizi per la produzione, da erogare annualmente a favore delle produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, l'emittente è tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi a favore della produzione cinematografica.
4.
5. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, esercita la vigilanza sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle disposizioni di cui al presente articolo.".
Art. 13
#Comma 1
"Art. 55- bis (Norme sulle operazioni di concentrazione) . - 1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.
2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.".
Art. 14
#Comma 1
"Art. 44 (Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica). - 1. Per 'circolo di cultura cinematograficà si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
Per 'associazione nazionale di cultura cinematograficà si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, l'Autorità competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti;
b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:
1) l'assenza di fini di lucro;
2) la specificazione delle attività di cui al comma 1;
3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione;
4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci.
3. Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo- sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.
4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.
5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.".
Art. 15
#Comma 1
Art. 16
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento è destinata a favore degli autori italiani.
Art. 18
#Comma 1
"c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni"))
Comma 2
Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo 'La Biennale di Venezià, per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica.".
Art. 19
#Comma 1
Art. 20
#Comma 1
Art. 21
#Comma 1
Art. 22
#Comma 1
Art. 23
#Comma 1
Art. 24
#Comma 1
"Art. 30 (Agevolazioni fiscali) . - 1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonchè quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista è ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.
3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati d'essai, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 14 del presente decreto, è esente dal pagamento dei diritti doganali.
4. A decorrere dal
cinematografiche
l'abbuono del 60 per cento dell'imposta sugli spettacoli cinematografici, anche se non è stata raggiunta la quota del 25% delle giornate di attività. Nel caso di sale con più schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo.
6. La corresponsione contestuale degli abbuoni è condizionata alla formale assunzione dell'obbligo da parte dell'esercente di osservare gli adempimenti di programmazione di cui al comma 4. In caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente è tenuto alla restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale.
7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attività cinematografiche.".
Art. 25
#Comma 1
Art. 26
#Comma 1
1. Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto i film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.
Comma 2
819, e successive modificazioni, godono, anche dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, dei suddetti benefici secondo le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.
"A favore del produttore del film di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, è concesso dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo è prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonchè al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e film di produzione nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non è computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.".
Art. 27
#Comma 1
" 8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.";
" 9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonchè per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la musica, può procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni.".
Art. 27-bis
#Comma 1
"Art. 14 (Competenza a conoscere dei reati). - 1. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica".
"Art. 15 (Sanzioni e sequestro). - 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni.
2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.
3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1".
Art. 28
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
SAVONA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
PALADIN, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie e gli affari regionali GALLO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CONSO