DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

Numero 443 Anno 1999 GU 30.11.1999 Codice 099G0511

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;443

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifica all'articolo 18

Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 29

Art. 4

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Comma 1

Modifica all'articolo 32

Art. 5

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Comma 1

Modifica all'articolo 38

Art. 6

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Comma 1

Modifica all'articolo 40

Art. 7

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Comma 1

Modifiche all'articolo 47

Comma 2

All'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunti i seguenti commi:
" 3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunquegenere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia gia' avviato il relativo procedimento amministrativo.
4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificita' delle singole realta' regionali,in conformita' con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali.
6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delleattivita' di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente.
7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delleattivita' relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale.".


Art. 8

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Comma 1

Modifica all'articolo 48

Comma 2

All'articolo 48, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "alla costituzione dei consorzi" sono aggiunte le parole: "esclusi quelli a carattere multiregionale;".


Art. 9

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Comma 1

Modifica all'articolo 66

Art. 10

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Comma 1

Modifica all'articolo 91

Art. 12

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Comma 1

Modifica all'articolo 106

Comma 2

All'articolo 106 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale e' trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.".


Art. 13

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Comma 1

Modifica all'articolo 107

Art. 14

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Comma 1

Modifica all'articolo 108

Art. 15

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Comma 1

Modifica all'articolo 112

Comma 2

All'articolo 112, al comma 3, dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente:
" l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;".


Art. 18

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Comma 1

Modifica all'articolo 142

Art. 19

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Comma 1

Modifica all'articolo 144