DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legg

Numero 29 Anno 2018 GU 06.04.2018 Codice 18G00055

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-16;29

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Spesa

Art. 1

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Comma 1

Impegno e pagamento

Comma 2

All'articolo 34-ter, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «capitolo di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «unita' elementare di bilancio.».


Art. 2

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Comma 1

Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile


Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile). - 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Per particolari e motivate esigenze di carattere organizzativo, anche connesse all'articolazione territoriale delle amministrazioni, le attivita' di controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c), e d) ed all'articolo 11, comma 3-ter, possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima Regione e per periodi di tempo determinati, ad altre Ragionerie territoriali individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato.";
b) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), come modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: "i capitoli interessati" sono sostituite dalle seguenti: "le unita' elementari di bilancio interessate";
2) alla lettera b) le parole: "del capitolo di bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'unita' elementare di bilancio" e le parole: "il capitolo sia suddiviso" sono sostituite dalle seguenti: "l'unita' elementare di bilancio sia suddivisa";
3) alla lettera c) le parole: "al capitolo di bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "all'unita' elementare di bilancio";
c) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: "3-ter. Entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, primo periodo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentano agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis).";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, nonche' per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis), fermo restando l'obbligo di rendicontazione, possono essere svolti controlli di tipo concomitante, secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."»;
d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale). - 1. La rendicontazione dettagliata di cui all'articolo 11, comma 3-ter, e' fornita in modalita' informatizzata ed elaborabile, per esercizio finanziario al quale si riferisce il pagamento, per unita' elementare di bilancio e partita stipendiale ed e' composta dai tabulati dei nominativi dei beneficiari dei pagamenti distinti per Centri di Responsabilita', Direzioni generali, qualifiche e tipologia di pagamento e con indicazione delle casistiche di variazione stipendiale intervenuta nell'anno.
2. Unitamente alla rendicontazione le amministrazioni forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono, entro trenta giorni, ad ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo. La rendicontazione relativa ai pagamenti delle competenze spettanti per incarichi di supplenza del personale del comparto scuola si riferisce anche ai relativi contratti di lavoro a tempo determinato, che conseguentemente sono soggetti esclusivamente a controllo successivo.
3. In caso di mancata presentazione della rendicontazione nel termine previsto, l'ufficio di controllo diffida il responsabile dell'inadempienza, assegnando un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di appartenenza, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14, nonche' la Corte dei conti.
4. A seguito della diffida alla presentazione della rendicontazione, il termine finale per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, e' differito in misura corrispondente al ritardo dell'amministrazione.»;
e) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Procedimento di controllo dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie al personale). - 1. Entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della rendicontazione dettagliata prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, gli uffici di controllo comunicano alle Amministrazioni l'esito dei controlli sull'intera gestione annuale.
2. Qualora l'ufficio di controllo richieda chiarimenti o documentazione giustificativa di qualsiasi tipo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, il termine di cui al periodo precedente e' differito in misura corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la richiesta dell'ufficio di controllo e la ricezione dei documenti o dei chiarimenti.
3. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita', l'Ufficio di controllo formula congiuntamente tutte le osservazioni relative all'intera gestione di riferimento.
4. Sulla base delle osservazioni pervenute, le amministrazioni titolari della spesa provvedono al recupero delle somme indebitamente corrisposte, dandone notizia agli uffici di controllo, ovvero comunicano le motivazioni per le quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di regolarita' amministrativa e contabile.
5. In caso di mancato recupero da parte delle Amministrazioni, o nel caso in cui le controdeduzioni rese non siano idonee a superare le osservazioni formulate, l'ufficio di controllo trasmette al competente ufficio della Corte dei conti la rendicontazione corredata dalle osservazioni e da ogni altra documentazione in suo possesso.».


In sede di prima applicazione della disposizione prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotto dal presente decreto, la rendicontazione dettagliata relativa all'anno 2017 e' presentata entro il ((31 dicembre 2019)) e il relativo termine di controllo e' fissato al ((30 giugno 2020)).


Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' sostituito dal seguente: "I rendiconti sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il controllo di regolarita' contabile esercitato, attraverso il sistema delle ragionerie ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nelle modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.".


Art. 3

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Comma 1

Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni Statali

Comma 2

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 34-ter e' inserito il seguente:
«Art. 34-quater (Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali). - 1. Le Amministrazioni centrali provvedono a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i propri Uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento, nonche' per l'espletamento delle attivita' ad essi decentrate dagli Uffici centrali. Le somme assegnate con le predette ripartizioni sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti.
2. Nel corso dell'esercizio potranno essere effettuate le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui al comma 1.
3. Gli Uffici periferici assegnatari delle risorse provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi dell'articolo 34 e all'ordinazione delle spese; gli stessi, qualora ne ravvisino la necessita', emettono ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati preposti alle eventuali ulteriori articolazioni periferiche dell'Amministrazione.".


Art. 4

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Comma 1

Gestione delle spese

Comma 2

All'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini del rispetto dei termini di pagamento,».


L'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituto dai seguenti: «In relazione alle effettive e documentate esigenze di fabbisogno, indicate sul piano finanziario dei pagamenti del pertinente capitolo di bilancio dalla amministrazione titolare del centro di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, ferma restando la cadenza trimestrale, puo' assentire l'assunzione di impegni di importo differente per ciascun trimestre. L'erogazione e' effettuata entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre di riferimento.».


Art. 5

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Comma 1

Abrogazioni e disposizioni finali

Comma 2

Le abrogazioni disposte dal presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.


Comma 3

Capo II - Entrata

Art. 6

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Comma 1

Accertamento qualificato

Comma 2

Dopo l'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Accertamento qualificato). - 1. Per accertamento qualificato si intende l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento.
2. Ai fini della determinazione delle previsioni delle entrate, di cui all'articolo 21, comma 3, lettere b) e c), gli importi da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata sono quelli risultanti dall'accertamento qualificato di cui al comma 1.
3. I risultati differenziali di cui all'articolo 25, comma 7, sono indicati nel quadro generale riassuntivo avendo a riferimento per l'entrata, quanto alla competenza, le dotazioni risultanti dall'accertamento qualificato.
4. Resta ferma la vigente disciplina generale relativa all'accertamento e agli obblighi di registrazione delle entrate nonche' alla cura della riscossione.".
2. All'articolo 36, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) le entrate di competenza dell'anno, accertate ai sensi dell'articolo 21-bis, versate e rimaste da versare;".
3. Nel Rendiconto generale dello Stato sono indicati per ogni unita' di voto e per ogni unita' elementare del bilancio dell'entrata, l'ammontare delle somme accertate in via amministrativa sulla base della legislazione vigente per le quali lo Stato ha diritto alla riscossione, nonche' le somme rimaste da riscuotere, distinte a seconda se il relativo accertamento sia avvenuto nell'esercizio di riferimento o negli esercizi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 maggio 2018, sono definite le modalita' per l'applicazione, in via sperimentale, delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Al termine del periodo di sperimentazione, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Corte dei conti una relazione sui risultati della sperimentazione compiuta. All'esito della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le disposizioni dei commi da 1 a 3 acquistano efficacia agli effetti della predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato.
5. Entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono modificate le norme inerenti alle entrate, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, al fine di armonizzarne la disciplina con le disposizioni introdotte dal presente articolo.
6. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita', i criteri e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la valutazione, di regola in forma aggregata, del grado di esigibilita' dei crediti erariali iscritti a ruolo. Tale valutazione e' effettuata attraverso un'analisi storico-statistica basata sull'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, tenendo conto delle variabili piu' significative in ordine alla natura e alle caratteristiche del credito nonche' alla natura e allo stato giuridico del contribuente."».