DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 273/1999 - Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 273 Anno 1999 GU 10.08.1999 Codice 099G0352

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-20;273

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Trasformazione e stima del patrimonio

Comma 2

L'ente autonomo "La Triennale di Milano", gia' ente pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1 giugno 1990, n. 137, e' trasformato in fondazione ed acquisisce la personalita' giuridia di diritto privato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((2))


La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa ha sede in Milano nel Palazzo dell'Arte, che e' a sua permanente disposizione.


Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010".


Art. 2

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Comma 1

S t a t u t o

Comma 2

Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.


Art. 3

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Comma 1

F i n a l i t a'

Comma 2

La fondazione agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attivita' culturale, garantisce piena liberta' di idee e di forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.


La fondazione puo', previa autorizzazione dell'autorita' vigilante, partecipare a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione, e puo' altresi' svolgere attivita' commerciali ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attivita' commerciale, la fondazione e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.


Art. 4

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Comma 1

Organi

Comma 2

Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti.


I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico operano nell'esclusivo interesse della fondazione senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati.
Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attivita' imprenditoriali nel medesimo campo di attivita' della fondazione.


La durata degli organi e' di quattro anni. Ciascun componente puo' essere riconfermato per una sola volta e, se e' nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza. ((1))


Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalita' di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente, con funzioni di presidente, e' nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che " I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008".


Art. 5

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Comma 1

Consiglio di amministrazione

Comma 2

Nel caso in cui non vi sia partecipazione di soggetti privati o essa sia inferiore al 15 per cento del patrimonio, ed in prima applicazione del presente decreto fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, il componente di cui al comma 1, lettera c), e' designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.


I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalita' di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di attivita' della fondazione, e con comprovate capacita' organizzative.


Il presidente del consiglio di amministrazione e' eletto dal consiglio medesimo tra i propri componenti. Qualora il presidente non sia eletto tra i compenenti di cui al comma 1, lettera b), l'elezione ha efficacia acquisito il parere favorevole del comune di Milano, da esprimersi nelle forme di cui al comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla ricezione della comumicazione dell'avvenuta elezione. Il parere non espresso entro il termine indicato si intende favorevole.


Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della fondazione e ne promuove le attivita'; adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, non oltre trenta giorni dall'adozione e comunque nella prima seduta utile.


Art. 6

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Comma 1

Comitato scientifico

Comma 2

Il comitato scientifico delibera in ordine alle attivita' culturali ed artistiche della fondazione, definendone i programmi, all'organizzazione delle mostre o manifestazioni, alle attivita' stabili di studio, ricerca e sperimentazione. Esprime pareri sulle questioni sottopostegli dal consiglio di amministrazione.


Le deliberazioni del comitato scientifico sono sottoposte, per i profili finanziari, all'approvazione del Consiglio di amministrazione.


Art. 7

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Comma 1

P e r s o n a l e

Comma 2

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.
3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto resta regolato dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, fino alla data di istituzione della fondazione e gli importi maturati da ciascun dipendente per trattamento di fine rapporto alla data di istituzione della fondazione, costituiscono accantonamenti rivalutabili con le modalita' di cui all'articolo 2120 del codice civile; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale puo' optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione in atto.
5. Entro tre mesi dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, il personale puo' optare per la permanenza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ed e' pertanto collocato in mobilita'. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e segnatamente dell'articolo 35, comma 8, e successive modificazioni.


Art. 8

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Comma 1

Disponibilita' finanziarie e gestione

Comma 2

La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.


La fondazione, a partire dal primo esercizio successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.


Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'autorita' vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia dei bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.


Art. 9

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Comma 1

P a t r i m o n i o

Comma 2

Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.


Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la fondazione puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.


La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalita'.


Art. 10

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Comma 1

Vigilanza e amministrazione straordinaria

Comma 2

Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.


Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del l'Autorita' vigilante.


Art. 11

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Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'operativita' degli organi rinnovati restano in carica gli organi dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", nella composizione vigente alla medesima data.
Qualora alla scadenza predetta il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina un commissario straordinario per la gestione della fondazione, che resta in carica fino alla conseguita operativita' del consiglio di amministrazione.


Fino alla nomina del nuovo collegio dei revisori, resta in carica il collegio nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


I contratti d'opera professionale la cui esecuzione e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla sua costituzione sono risolti di diritto a decorrere da quest'ultima data.


Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, la fondazione e' disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione dei medesimo.


Art. 12

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Comma 1

Abrogazioni