DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolame

Numero 224 Anno 2023 GU 16.01.2024 Codice 24G00008

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:31:18

Art. 1

#

Comma 1

Definizioni

Art. 2

#

Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica alle controparti centrali con sede legale in Italia limitatamente agli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23.


La Banca d'Italia e la Consob emanano con propri atti le disposizioni di attuazione del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.


Art. 3

#

Comma 1

Autorita' di risoluzione


La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23 e dal presente decreto, in qualita' di unica autorita' di risoluzione nei confronti delle controparti centrali con sede legale in Italia.


La Banca d'Italia emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione europea, anche su proposta dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM); puo' emanare disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in attuazione di orientamenti dell'AESFEM.


La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce, per i procedimenti di propria competenza, i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili, e salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 4

#

Comma 1

Ministro dell'economia e delle finanze

Comma 2

Il Ministro dell'economia e delle finanze e' il ministro designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, esercita le funzioni di sua competenza previste dal medesimo regolamento e approva il provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione.


La Banca d'Italia, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalita' per la tempestiva condivisione delle informazioni, al fine di garantire efficacia ed efficienza della gestione delle crisi.


Art. 5

#

Comma 1

Responsabilita'


Nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, e dal presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, i componenti dei loro organi, i loro dipendenti, nonche' gli organi delle procedure di risoluzione, inclusi i commissari speciali, la CCP-ponte, e i componenti dei suoi organi, rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.


Nell'esercizio del loro incarico, l'esperto indipendente di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, i componenti dei suoi organi, nonche' i suoi dipendenti rispondono per i danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.


Per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente decreto la responsabilita' dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.


Art. 6

#

Comma 1

Segreto

Comma 2

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di risoluzione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto e dal regolamento (UE) 2021/23. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.


I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, i dipendenti della Banca d'Italia sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarita' constatate, anche quando assumono la veste di reati.


La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell'esercizio di attivita' connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto.


Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.


Art. 7

#

Comma 1

Collaborazione fra autorita'


Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformita' delle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti.


La Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro, anche mediante lo scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.


Art. 8

#

Comma 1

Piani di risoluzione

Comma 2

Il piano di risoluzione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23 e' riesaminato, oltre che nei casi previsti dal paragrafo 6 del medesimo articolo 12, anche dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione.


I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce, al fine di collaborare alla predisposizione e al tempestivo aggiornamento del piano, conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca d'Italia nei termini e nelle modalita' da questa stabiliti.


Art. 9

#

Comma 1

Valutazioni del soggetto indipendente

Comma 2

I commissari straordinari possono essere nominati dalla Banca d'Italia quali esperti indipendenti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23 per lo svolgimento delle valutazioni di cui all'articolo 24 del medesimo regolamento nonche' ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del medesimo regolamento per lo svolgimento della valutazione di cui allo stesso articolo.


Le indennita' spettanti ai soggetti incaricati delle valutazioni sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della controparte centrale sottoposta a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/23. I crediti per le indennita' spettanti ai soggetti incaricati delle valutazioni sono muniti di privilegio ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile e sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.


Il comma 2 si applica anche all'indennita' spettante all'esperto indipendente incaricato della valutazione di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23.


Art. 10

#

Comma 1

Accertamento dei presupposti

Art. 11

#

Comma 1

Avvio della risoluzione

Comma 2

L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze prevista dall'articolo 4, comma 1, del presente decreto e' condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio atto la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Qualora, secondo la natura e le circostanze del caso, il programma di risoluzione non sia piu' idoneo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione, lo stesso puo' essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano il comma 2, del presente articolo e l'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Le valutazioni definitive non richiedono modifiche al programma di risoluzione.


Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.


Art. 12

#

Comma 1

Dichiarazione dello stato di insolvenza

Comma 2

Se la controparte centrale sottoposta a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione, con riferimento all'accertamento giudiziale si applica l'articolo 82, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La legittimazione dei commissari liquidatori ivi prevista spetta ai commissari speciali di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23. Laddove questi ultimi non siano stati nominati, il ricorso puo' essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato.


Il tribunale accerta lo stato di insolvenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni del titolo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, trovano applicazione anche quando lo stato di insolvenza e' superato per effetto della risoluzione.


Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.


Art. 13

#

Comma 1

Attuazione del programma di risoluzione

Comma 2

Ai fini di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di carattere particolare di cui al comma 1, lettera c), e' stabilita anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto.


Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie.


L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia.


I commissari speciali, salva diversa previsione del provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale della controparte centrale sottoposta a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione di quest'ultima, promuovono e adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di nomina o successivamente.


I commissari speciali devono essere in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei commissari e' pubblicato per estratto su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.


Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi 1-ter, 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere prorogato.


Unitamente ai commissari speciali, e' nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 1-ter, 2 e 3, e 84 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


I crediti per le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 12, lettere b) e c), sono muniti di privilegio ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile e sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.


Art. 14

#

Comma 1

Chiusura della risoluzione

Comma 2

La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere piu' utilmente perseguiti, informata la Consob, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo della controparte centrale sottoposta a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attivita' svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia.


Della chiusura della risoluzione e' data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del presente decreto.


In conformita' all'articolo 27, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere c) e d), del medesimo regolamento residuano attivita' o passivita' in capo alla controparte centrale sottoposta a risoluzione, quest'ultima e' sottoposta a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 79-novies.3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che la controparte centrale in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2021/23, per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente decreto.


Art. 15

#

Comma 1

Svalutazione e conversione delle partecipazioni
e dei titoli di debito o altre passivita' non garantite


Lo strumento di svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/23, e' adottato anche nei confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, emesse o attribuite in virtu' della conversione di titoli di debito in azioni o altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione.


In caso di conversione effettuata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia puo' applicare tassi di conversione diversi a categorie di passivita' aventi posizione diversa nell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale. Se si applicano tassi di conversione diversi, il tasso di conversione applicabile alle passivita' sovraordinate in tale ordine e' maggiore di quello applicabile alle passivita' subordinate.


Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto di svalutazione e conversione, lo strumento di svalutazione e conversione non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passivita' oggetto di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti della controparte centrale sottoposta a risoluzione e' ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a seguito della svalutazione e conversione.


Gli adempimenti amministrativi e procedurali, connessi all'esercizio dello strumento di conversione e svalutazione, sono eseguiti anche su iniziativa della Banca d'Italia.


Art. 16

#

Art. 17

#

Comma 1

Strumento della CCP-ponte

Comma 2

Ai fini di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia dispone la costituzione della CCP-ponte in forma di societa' di capitali e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente decreto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, nonche', fermo restando l'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/23, di ogni adempimento necessario per la costituzione della societa'. In deroga all'articolo 2331, secondo comma, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della societa' prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la societa' con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento, gli amministratori della societa' curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge.


In caso di applicazione dello strumento di svalutazione e conversione delle passivita' congiuntamente a quello della CCP-ponte, l'eventuale conversione in capitale delle passivita' cedute alla CCP-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio su quest'ultima dei poteri alla stessa attribuiti dagli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) 2021/23.


Art. 18

#

Comma 1

Disposizioni comuni alle cessioni

Comma 2

Delle cessioni di cui al comma 1 e' data notizia ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto.


Se necessario per conseguire gli obiettivi indicati agli articoli 40 e 42 del regolamento (UE) 2021/23, la cessione puo' essere disposta anche sulla base di trattative con potenziali acquirenti a livello individuale.


La cessione dei rapporti di cui al comma 1 ha efficacia a seguito della pubblicazione su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto, e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile. Il cessionario svolge gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa entro centottanta giorni dall'ultima cessione dei cespiti acquisiti. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Art. 19

#

Comma 1

Riconoscimento contrattuale degli strumenti
e dei poteri dell'autorita' di risoluzione


Ai fini di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23, le controparti centrali includono nei contratti o accordi conclusi con i partecipanti diretti o con i detentori di partecipazioni ovvero di titoli di debito ubicati in un paese terzo o disciplinati dalla legislazione di un paese terzo una clausola mediante la quale essi riconoscono l'efficacia degli strumenti e dei poteri di risoluzione esercitati dalla Banca d'Italia sui medesimi contratti o accordi nonche' sui relativi diritti, obblighi, attivita' e passivita', e accettano di subirne gli effetti.


Il comma 1 si applica ai contratti e agli accordi stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso, risulta che gli strumenti e i poteri di risoluzione esercitati dalla Banca d'Italia producono i loro effetti su diritti, obblighi, attivita' e passivita' di cui al comma 1.


Se la controparte centrale determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 e' impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, essa notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia e' sospeso l'obbligo di cui al comma 1.


A seguito della notifica di cui al comma 4, la Banca d'Italia puo' chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilita' della controparte centrale. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non e' impraticabile, essa puo' richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilita' della controparte centrale. La Banca d'Italia puo' inoltre chiedere a quest'ultima di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1.


Gli strumenti e i poteri di risoluzione sono comunque esercitati anche in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.


Art. 20

#

Comma 1

Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione

Art. 21

#

Comma 1

Pubblicita'


La Banca d'Italia pubblica su apposita sezione del proprio sito internet i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto, nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia di cui al primo periodo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione.


Salvo quanto previsto dall'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23, il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione previsto dall'articolo 11, comma 1, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dall'articolo 11, comma 2, del presente decreto sono pubblicati per estratto: nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia; su quello della controparte centrale sottoposta a risoluzione; nel registro delle imprese; nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.


Le notificazioni e le comunicazioni di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23 sono effettuate tempestivamente e comunque, senza pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.


Art. 22

#

Comma 1

Tutela giurisdizionale

Comma 2

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.


Nelle presenti controversie non e' ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del codice del processo amministrativo.


Il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte una controparte centrale sottoposta a risoluzione puo' disporre la sospensione, su istanza della Banca d'Italia, per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione.


Art. 23

#

Comma 1

Deroghe

Comma 2

Al fine dell'applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 e al presente decreto, alle controparti centrali sottoposte a risoluzione, ai soggetti nei confronti dei quali e' disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33, del regolamento (UE) 2021/23, e alla CCP-ponte non si applicano gli articoli 2343, commi primo, secondo e terzo, 2365, 2376, 2436, 2437-sexies, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonche' il libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile.


La comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in merito alla sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/23, nonche' in merito al provvedimento che dispone l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, e' effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 21, comma 2, del presente decreto anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorche' non divulgata al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo in data anteriore. La Consob puo' stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta comunicazione puo' essere rinviata.


Se, a seguito della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32, del regolamento (UE) 2021/23, un soggetto detiene una partecipazione indicata all'articolo 106, commi 1, 1-bis o 1-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sussiste.


In caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie o all'efficacia di contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia finanziaria reale oppure di disposizioni di netting per close-out o di set-off disposte dall'autorita' di risoluzione, non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.


Alle controparti centrali sottoposte a risoluzione ai sensi del regolamento (UE) 2021/23 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.


Art. 26

#

Comma 1

Disposizioni penali

Comma 2

All'articolo 2638 del codice civile, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorita' e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.».


Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 326 del codice penale, la violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 6 del presente decreto e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 e' punita a norma dell'articolo 622 del codice penale e si procede d'ufficio.


Art. 27

#

Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.