DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 249/1996 - Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

Numero 249 Anno 1996 GU 09.05.1996 Codice 096G0264

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-15;249

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante attuazione della direttiva 91/492/CEE, del Consiglio del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, emanato in esercizio della delega conferita al Governo con la legge 19 dicembre 1992, n. 489;
Ritenuto necessario apportare modificazioni e integrazioni al citato decreto legislativo n. 530 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

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Comma 1

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, lettera c), le parole: "allegato A" sono sostituite dalle seguenti: "allegato I";
b) all'art. 3 il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. I molluschi bivalvi vivi destinati a subire una ulteriore trasformazione devono provenire dalle zone di cui ai commi 2, 3 e 4 ed essere trattati conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.";
c) all'art. 6, comma 3, le parole: da "entro" ad "accertamenti", sono sostituite dalle seguenti: "può effettuare, ove necessario, sopralluoghi presso i centri di spedizione e i centri di depurazione.";
d) all'art. 10, comma 1, la lettera b) è soppressa;
e) all'art. 11, comma 7, tra le parole: "bivalvi" e "possiedano", sono inserite le seguenti: "non rispondano a quanto previsto dall'allegato A, punto 1, lettera c), e";
f) nell'allegato A la lettera g) è soppressa;
g) nell'allegato A la lettera h) è sostituita dalla seguente:
" h) non dare risposta positiva per le tossine D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poison) ai metodi di analisi di cui all'art. 15, comma 1, lettera e).".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il
coordinamento delle politiche dell'Unione europea
GUZZANTI, Ministro della sanità
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La direttiva 91/492/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 268 del
24 settembre 1991.
- La legge 19 dicembre 1992, n. 489, così recita: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, contiene: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993". L'art. 6, comma 1, così recita:
"1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: " c) acqua di mare pulita: l'acqua marina o l'acqua salmastra, da utilizzare alle condizioni di cui all'allegato B, che non presenta contaminazioni microbiche e composti tossici o nocivi di origine naturale o immessi nell'ambiente, come quelli previsti dall'allegato I al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131 e dal regolamento di esecuzione al presente decreto, in quantità tali da compromettere i requisiti sanitari o alterare il gusto dei molluschi bivalvi".
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "3. Il Ministero della sanità, con la collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanità, può effettuare, ove necessario, sopralluoghi presso i centri di spedizione e i centri di depurazione".
- Il testo dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "7. Qualora i molluschi bivalvi non rispondano a quanto previsto dall'allegato A, punto 1, lettera c) e possiedano un livello di coliformi fecali superiore a 60.000 per 100 grammi di polpa, o un livello di biotossine algali superiore a quello previsto dall'allegato A, la partita deve essere distrutta, a spese dell'importatore, sotto il controllo dell'unità sanitaria locale competente".
- Il testo dell'allegato A al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"ALLEGATO A REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI MOLLUSCHI BIVALVI
VIVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO DIRETTO
1. I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto devono soddisfare ai seguenti requisiti:
a) possedere caratteristiche di freschezza, essere vivi e vitali, presentare i gusci privi di sudiciume, presentare reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare;
b) contenere meno di 300 coliformi fecali o meno di 230 Escherichia coli per 100 grammi di polpa e di liquido intervalvare;
c) essere privi di salmonelle in 25 grammi di polpa;
d) non contenere sostanze tossiche o nocive di origine naturale o immesse nell'ambiente, quali quelle elencate nell'allegato A del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131, in quantità tali che l'assunzione di alimenti calcolata superi la dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'uomo o tali da alterare il gusto dei molluschi;
e) possedere tenore massimo di nuclidi radioattivi nei limiti previsti dalle vigenti norme sugli alimenti;
f) contenere biotossine algali del tipo PSP (Paralytic Shellfish Poison) in quantità non superiore a 80 microgrammi per 100 grammi di polpa;
g) (soppressa);
h) non dare risposta positiva per le tossine D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poison) ai metodi di analisi di cui all'art. 15, comma 1, lettera e)".