Le disposizioni del presente decreto si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito applicativo
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo
Comma 2
Tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non puo' garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti, nel rispetto delle previsioni del presente decreto, soltanto a seguito del collocamento fuori ruolo o, nei casi specificamente previsti dalla legge, del collocamento in aspettativa.
Devono in ogni caso essere svolti con il collocamento fuori ruolo gli incarichi ai quali si applica la disciplina di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71, oltre a quelli di direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro.
Gli organi di governo autonomo possono autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non e' garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, esclusivamente nei casi in cui una specifica disposizione di legge preveda che quegli incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attivita' giudiziarie.
Art. 3
#Comma 1
Aspettativa senza assegni
Comma 2
Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In tutti i casi di collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il posto di provenienza e' considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalita' previste per il magistrato collocato fuori ruolo.
Art. 4
#Comma 1
Requisiti per il collocamento fuori ruolo
Comma 2
((Il collocamento del magistrato fuori ruolo puo' essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.))
Ai fini di quanto indicato alla lettera a) del comma 1, il magistrato deve avere esercitato le funzioni per ((sei anni)) dalla data del loro conferimento, anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato o presso gli organi costituzionali, con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternita' o per congedo parentale e di svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3. L'effettivo esercizio delle funzioni per il periodo di tempo indicato nella lettera a) del comma 1 non e' richiesto nei casi di conferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 19, comma 1, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998, n. 303, dell'articolo 7, comma 3, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.
Il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione dell'aspettativa per maternita' o per congedo parentale e degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero.
Art. 5
#Comma 1
Interesse dell'amministrazione
Comma 2
Il collocamento fuori ruolo e' autorizzato quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza.
L'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione.
In ogni caso l'organo di governo autonomo deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialita' e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature.
L'interesse dell'amministrazione e' sempre sussistente per gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati, per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
L'interesse dell'amministrazione di appartenenza non si ritiene sussistente quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo.
Art. 6
#Comma 1
Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio
Comma 2
Non puo' essere collocato fuori ruolo il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell'organico stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo. Ai fini della individuazione della sede di servizio sono irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extra distrettuale. Nella determinazione dell'indice di scopertura si tiene conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, purche' di durata superiore a sessanta giorni. Si tiene altresi' conto degli esoneri, totali o parziali, dallo svolgimento dell'ordinario lavoro giudiziario, fermo restando che eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.
Non puo' essere collocato fuori ruolo il magistrato che, alla data della deliberazione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.
Nonostante la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'organo di governo autonomo puo' sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilita' di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonche' presso gli organi di cui all'articolo 11, comma 3.
Art. 7
#Comma 1
Criteri di priorita' per il collocamento fuori ruolo
Art. 8
#Comma 1
Procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo
Comma 2
Il procedimento per il collocamento fuori ruolo del magistrato e' avviato su richiesta inoltrata all'organo di governo autonomo dall'amministrazione o dall'istituzione richiedente.
L'amministrazione o l'istituzione richiedente specifica la durata, la natura e la tipologia dell'incarico fuori ruolo affidato al magistrato.
Qualora la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministero della giustizia, relativamente ai magistrati ordinari, il Consiglio superiore della magistratura provvede a inoltrare a quest'ultimo copia dell'istanza, nonche' copia della documentazione rilevante, per le eventuali osservazioni.
Art. 9
#Comma 1
Assenso del magistrato e documentazione
Comma 2
Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, che deve essere trasmesso all'organo di governo autonomo dallo stesso magistrato.
L'assenso e' revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia iniziato l'effettivo svolgimento delle funzioni presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente.
Art. 10
#Comma 1
Valutazione dell'organo di governo autonomo
Comma 2
A seguito della richiesta di autorizzazione al collocamento fuori ruolo, l'organo di governo autonomo accerta la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione.
Art. 11
#Comma 1
Limiti di permanenza fuori ruolo
Comma 2
I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni.
Per tutti gli incarichi di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e), il tempo trascorso fuori ruolo non puo' superare complessivamente dieci anni.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonche' agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attivita' giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.
Art. 12
#Comma 1
Relazione informativa
Comma 2
Al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa l'istituzione conferente l'incarico redige una dettagliata relazione illustrativa dell'attivita' svolta dal magistrato.
La relazione e' in ogni caso redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalita' e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi.
Art. 13
#Comma 1
Numero massimo dei magistrati fuori ruolo
Comma 2
In ogni caso, i magistrati ordinari non possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali in numero superiore a 40 unita'.
Gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati e quelli di cui all'articolo 11, comma 3, possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di cui ai commi 1 e 2, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati.
All'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, il comma 4 e' abrogato.
Art. 14
#Comma 1
Incarichi elettivi e di Governo
Comma 2
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di governo autonomo, e il periodo trascorso fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di quelle attivita' non si considera ai fini dell'articolo 11.
Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano, inoltre, quando il collocamento fuori ruolo avviene per effetto degli articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71.
Nel numero massimo di magistrati collocati fuori ruolo di cui alla lettera M della tabella b allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 non si computano i magistrati indicati ai commi 1 e 2.
Art. 15
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Salvo quanto previsto al comma 4, la disciplina prevista dal presente decreto si applica agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai magistrati fuori ruolo al momento della data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina vigente al momento del conferimento o dell'autorizzazione dell'incarico. I limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti non operano per tutti gli incarichi indicati nell'articolo 11, comma 3.
Ai magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal presente decreto ((, salvo il caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato effettuato senza soluzione di continuita' rispetto al precedente incarico)). La durata del precedente incarico e' computata nel termine complessivo ((...)).
((In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la durata del precedente incarico non e' mai computata nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo, nonche' presso il Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento.))
((Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento gia' conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.))
((Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, non si applicano sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2 e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 e' rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella e' rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029.))
Art. 16
#Comma 1
Limiti di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190
Comma 2
Salvo quanto previsto ((dall'articolo 15, commi 2 e 3)), dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 68, primo periodo, e commi da 69 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190, non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
((All'articolo 1, comma 68 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'applicazione del primo periodo, non e' mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento gia' conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.))
Art. 17
#Comma 1
Abrogazioni e disposizioni di coordinamento
Comma 2
All'articolo 50 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 2 e' abrogato.
((All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, quinto comma, il secondo periodo e' soppresso.))
La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.