Nell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativo a disposizioni in materia di conciliazione giudiziale, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
" 6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.".
Nell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativo alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.".