DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Numero 203 Anno 1998 GU 01.07.1998 Codice 098G0250

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-05;203

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Testo vigente

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Art. 3

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Comma 1

Sanzioni applicabili in caso di conciliazione giudiziale e di rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento

Comma 2

Nell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativo a disposizioni in materia di conciliazione giudiziale, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
" 6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.".


Nell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativo alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.".


Art. 4

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Comma 1

Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti.

Art. 5

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Comma 1

Decorrenza

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente.