All'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il primo periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente:
"Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della societa' Sviluppo Italia, nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa'.".
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 4-bis. - 1. Alle operazioni societarie di fusione e di scissione realizzate nell'ambito del processo di riordino di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, convertito dalla legge 8 novembre 1993, n. 442, in tema di riduzione dei termini stabiliti dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile.".
"Art. 4-ter. - 1. L'intera partecipazione azionaria detenuta dall'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI S.p.a. nella SPI S.p.a. e' trasferita, senza corrispettivo, a Sviluppo Italia S.p.a., mediante girata azionaria, entro il 30 gennaio 2000.".
"Art. 4-quater. - 1. La titolarita' delle partecipazioni azionarie in Sviluppo Italia S.p.a., che in seguito al processo di riordino di cui al presente decreto risultino intestate ad amministrazioni statali diverse dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella predetta societa', e' comunque attribuita al Tesoro dello Stato, mediante girata azionaria.".
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.