DECRETO LEGISLATIVO

Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di un'indennita' di discontinuita' in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. (23G00187)

Numero 175 Anno 2023 GU 02.12.2023 Codice 23G00187

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-30;175

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:31:55

Art. 1

#

Comma 1

Oggetto, finalita' e ambito di applicazione


Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificita' delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, e' riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennita' di discontinuita', quale indennita' strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.


L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.


Art. 2

#

Comma 1

Requisiti per il riconoscimento dell'indennita' di discontinuita'


Art. 3

#

Comma 1

Misura e durata dell'indennita' di discontinuita'


L'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennita', detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207)).


La misura giornaliera dell'indennita' e' calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennita'.


L'indennita' e' corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalita' telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il ((30 aprile)) di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 per cento del valore calcolato ai sensi del comma 2. L'importo giornaliero dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.


L'INPS effettua la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennita' accedendo ai dati dell'Anagrafe tributaria con le modalita' e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l'Agenzia delle entrate.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


L'indennita' di cui all'articolo 1 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


Art. 4

#

Comma 1

Contribuzione figurativa

Comma 2

La contribuzione figurativa e' rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 3, comma 2, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.


Le giornate riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono accreditate figurativamente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fino a concorrenza del numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualita' di contribuzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e comunque nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo.


Art. 5

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207))


Art. 6

#

Comma 1

Incumulabilita' con altre indennita'


L'indennita' di discontinuita' non e' cumulabile, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennita' di maternita', malattia, infortunio e con tutte le indennita' di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, ivi compresa la prestazione NASpI erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpI. Non e' altresi' cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarieta' di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'indennita' di discontinuita' non e' cumulabile con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.


Art. 7

#

Comma 1

Contribuzione

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori di cui all'articolo 1 e' dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo, nonche' un contributo di solidarieta' a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La contribuzione di cui al primo periodo confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.


Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati di cui all'articolo 1 del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' pari all'1,10 per cento dell'imponibile previdenziale.


Art. 8

#

Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori di cui all'articolo 1 sono ammessi a presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente.


Allo scopo di favorire lo sviluppo del settore dello spettacolo, in via eccezionale, per le domande presentate entro il 15 dicembre 2023, l'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed e' corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione degli altri requisiti e delle modalita' di cui agli articoli 2 e 3.


L'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non si applica agli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5,3 milioni di euro per l'anno 2028, 5,4 milioni di euro per l'anno 2029, 5,5 milioni di euro per l'anno 2030, 5,6 milioni per l'anno 2031, 5,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 5,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 9.


In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 6, l'indennita' di discontinuita' non e' cumulabile con l'indennita' ALAS di cui all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.


Art. 9

#

Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Le prestazioni per l'indennita' di discontinuita' di cui al presente decreto sono riconosciute nel limite massimo di 90,6 milioni di euro per l'anno 2023, 39,6 milioni di euro per l'anno 2024, 40,7 milioni di euro per l'anno 2025, 41,6 milioni di euro per l'anno 2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro per l'anno 2028, 44,1 milioni di euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per l'anno 2031, 46,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.


L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1 e invia la relativa rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consente di soddisfare il numero delle domande ammesse all'indennita' di discontinuita', l'INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 3, stabilisce la quota dell'indennita' da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all'ammontare complessivo delle indennita' liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 10

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.