DECRETO LEGISLATIVO

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo B).

Numero 311 Anno 2002 GU 13.02.2003 Codice 003G0017

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - Oggetto e definizioni

Art. 1

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Comma 1

(Oggetto)



Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.


Art. 2

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Comma 1

(Definizioni)


Comma 2

Titolo II - Casellario giudiziale

Art. 3

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Comma 1

(Provvedimenti iscrivibili)


Art. 4

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Comma 1

(Estratto del provvedimento iscrivibile)


Art. 5

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Comma 1

(Eliminazione delle iscrizioni)


Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per morte della persona alla quale si riferiscono.


Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, e' eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.


Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di eta' sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.
(art. 687 c.p.p.; art. 36, primo c., lett. a), r.d. n. 778/1931;
art. 15 d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)


Comma 2

Titolo III - Casellario dei carichi pendenti

Art. 7

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Comma 1

(Estratto del provvedimento iscrivibile)


Art. 8

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Comma 1

(Eliminazioni delle iscrizioni)


Comma 2

Titolo IV - Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

Art. 9

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Comma 1

(Provvedimenti iscrivibili)


Art. 10

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Comma 1

(Estratto del provvedimento iscrivibile)


Art. 11

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Comma 1

(Eliminazione delle iscrizioni)


Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui e' stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui e' cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.
(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)


Comma 2

Titolo V - Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Art. 12

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Comma 1

(Provvedimenti iscrivibili)


Art. 13

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Comma 1

(Estratto del provvedimento iscrivibile)


Art. 14

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Comma 1

(Eliminazione delle iscrizioni)


Le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualita' di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 27111989, raccordo tra l'art. 35 d.lgs. n. 231/2001 e l'art. 60, c. 2, c.p.p.)


Comma 2

Titolo VI - Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale

Art. 15

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Comma 1

(Ufficio iscrizione)


Art. 16

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Comma 1

(Comunicazioni all'ufficio iscrizione)


Art. 17

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Comma 1

(Ufficio territoriale)


Art. 18

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Comma 1

(Ufficio locale)


Art. 19

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Comma 1

(Ufficio centrale)


Art. 20

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Comma 1

(Comunicazioni all'ufficio centrale)


Comma 2

TITOLO VII - Servizi certificativi Capo I Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti

Art. 21

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Comma 1

(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorita' giudiziaria)


Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.


Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale.
(art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)


Art. 22

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Comma 1

(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)


Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualita' di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale.
(art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)


Art. 23

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Comma 1

(Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)


L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta.
(art. 689 c.p.p.)


Art. 24

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Comma 1

(Certificato generale del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato)


Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)


Art. 25

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Comma 1

(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato)


Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)


Art. 26

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Comma 1

(Certificato civile del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato)


Art. 27

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Comma 1

(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto
dall'interessato)


L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.


Art. 28

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Comma 1

(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)


Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di eta', quando tale certificato e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni.
(art. 688, c. 1, c.p.p., art. 14, c. 3, del d.P.R. n. 448/1988)


Art. 29

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Comma 1

(Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)


Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.


L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, e dell'articolo 32, primo comma , n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
(art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)


Comma 2

Capo II - Servizi certificativi dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Art. 30

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Comma 1

(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorita' giudiziaria)

1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente.
(art. 81, c. 1, primo periodo, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)


Art. 31

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Comma 1

(Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)
1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad accezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.
(art. 81. c. 3 e 4, d.lgs. n. 231/2001)


Art. 32

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Comma 1

(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)


Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quando sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
(art. 81, c. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231/2001)


Comma 2

Capo III - Disposizioni comuni ai servizi certificativi

Art. 33

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Comma 1

(Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)


Art. 34

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Comma 1

(Esclusione del codice identificativo dal certificato)


Art. 35

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Comma 1

(Ufficio competente al rilascio del certificato)


Art. 36

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Comma 1

(Certificato di emergenza)


Art. 37

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Comma 1

(Certificati richiesti da autorita' straniere)


Le autorita' interessate di Stati dell'Unione europea possono richiedere i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, presso tutti gli uffici locali, i quali provvedono al rilascio.


La richiesta di certificati da parte di altre autorita' straniere e' disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocita'.
(art. 35, primo c. , r.d. n. 778/1931)


Art. 38

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Comma 1

(Termine per il rilascio di certificato)


Art. 39

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Comma 1

(Consultazione diretta del sistema e acquisizione di certificati dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)


Comma 2

TITOLO VIII - Garanzie giurisdizionali

Art. 40

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Comma 1

(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)


Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale e' nata la persona cui e' riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non e' stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.


Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
(art. 690 c.p.p; art. 82, d.lgs. n. 231/2001)


Comma 2

TITOLO IX - Sistema informativo

Art. 41

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Comma 1

(Principi e funzioni)


Art. 42

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Comma 1

(Regole tecniche del sistema)


Art. 43

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Comma 1

(Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)


Comma 2

Titolo X - Disposizioni transitorie

Art. 44

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Comma 1

(Eliminazione di iscrizioni incompatibili)


Art. 45

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Comma 1

(Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)


Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).
(art. 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2600 e raccordo con l'art. 64, c. 2, d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui rinvia all'art. 63, c. 2, stesso d.lgs.)


Art. 46

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Comma 1

(Regole tecniche sino alla completa operativita' del sistema)


Art. 47

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Comma 1

(Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale)


Art. 48

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Comma 1

(Termine per il rilascio di certificato)


Comma 2

Titolo XI - Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 49

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Art. 50

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Comma 1

(Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)


Art. 51

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Comma 1

(Raccordo con norme esterne al testo unico)


Art. 52

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Comma 1

(Abrogazioni di norme primarie)


Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
- all'articolo 24
del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni: al sesto comma le parole: "ed e' iscritto nel casellario giudiziario", nonche' il settimo comma;
- l'articolo 17, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- l'articolo 9
della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- l'articolo 32, primo comma, n. 3
), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, limitatamente alle parole:
"alla formazione delle schede e dei fogli complementari";
- l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- gli articoli 73 e 81 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- gli articoli da 685 a 690 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;
- gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;
- l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110, comma 2, da 194 a 197 e 237;
- gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
- del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, gli articoli: 45; 46; 51, comma 1,lettera b); 63, comma 2; 64, comma 2, limitatamente alle parole: " e 2" e, conseguentemente, la parola: "commi" e' sostituita dalla seguente: "comma";
- del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80, 81, 82 e 85, comma 1, lettera b).


Art. 53

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Comma 1

(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)


Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualita' di imputato" sono sostituite dalle seguenti: "del casellario dei carichi pendenti".


Negli articoli 730, comma 1, e 731, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma".


Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma".


Art. 54

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Comma 1

(Abrogazioni di norme secondarie)


Art. 55

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Comma 1

(Norma finale)


Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.