Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
Testo vigente
Preambolo
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO INERENTI LE OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Le norme del presente decreto si applicano alle operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.
Il presente decreto non si applica ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.
Art. 4
#Comma 1
Documento di sicurezza
Comma 2
Il documento di sicurezza deve essere custodito presso la sede dell'impresa portuale e copia dello stesso deve essere trasmessa all'Autorita' e all'Azienda unita' sanitaria locale competente.
Qualora nel corso delle operazioni e dei servizi portuali insorgano fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni stesse, il datore di lavoro e' tenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza.
Il datore di lavoro comunica all'Autorita' gli eventi di cui al comma 3.
Art. 6
#Comma 1
Formazione dei lavoratori
Comma 2
Il Ministero dei trasporti e della navigazione promuove corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori addetti alle operazioni ed ai servizi portuali, nonche' alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con onere a carico dei datori di lavoro.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese datoriali e dei lavoratori, sono stabiliti contenuti e modalita' per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, nonche' criteri per il rilascio delle relative certificazioni.
Art. 7
#Comma 1
Comitato di igiene e sicurezza del lavoro
Comma 2
In sede locale l'Autorita' puo' istituire comitati di sicurezza e igiene del lavoro presieduti dall'Autorita' stessa, con la partecipazione di un rappresentante dell'Azienda unita' sanitaria lo- cale competente, e composti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la formulazione di proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro.
Comma 3
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO INERENTI LE OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI CAPO II DISPOSIZIONI INERENTI LE OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI
Art. 9
#Comma 1
Scale di accesso alle stive non in dotazione alla nave
Comma 2
Ove non sia possibile, in relazione alla costruzione della nave o al tipo di merce trasportata, utilizzare una scala, il datore di lavoro mette a disposizione altri mezzi di accesso alle stive, purche' soddisfino le condizioni di sicurezza; e', comunque, vietato l'utilizzo di scale di corda di forma marinaresca del tipo biscagline.
Art. 11
#Comma 1
Boccaporti
Comma 2
Le misure del presente articolo si applicano anche durante i periodi di riposo ed altre interruzioni di lavoro.
Art. 12
#Comma 1
Locali chiusi a bordo delle navi
Comma 2
Il datore di lavoro deve provvedere affinche' il lavoratore che per primo accede ai predetti ambienti sia munito di cintura di sicurezza con corde di adeguata lunghezza e sorvegliato dall'esterno dell'apertura di accesso in modo da poter essere tratto fuori tempestivamente in caso di emergenza.
Art. 13
#Comma 1
Lavoro in stiva
Comma 2
Il datore di lavoro non puo' far lavorare nella stessa stiva piu' di una squadra alla volta, a meno che il lavoro non si svolga in sezioni non adiacenti situate in modo tale che la distanza fra i ganci dei rispettivi mezzi di sollevamento risulti comunque non inferiore a 6 metri e sempreche' non sussista la possibilita' di contatto tra mezzi di sollevamento al massimo sbraccio. Non puo', altresi', impiegare nella medesima stiva piu' di due squadre dislo- cate a livelli diversi, ma sovrastanti.
Art. 14
#Comma 1
Registro degli apparecchi e degli accessori
Comma 2
E' istituito, secondo un modello da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un registro in cui siano indicati il numero e la tipologia degli apparecchi di sollevamento e degli accessori e, limitatamente alla nave, a quei mezzi non fissi in dotazione della nave, che deve essere custodito dal datore di lavoro.
Il registro, comprensivo di certificati ovvero verbali rilasciati ai sensi della vigente normativa in occasione di verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli accessori da parte dei competenti organi, deve essere tenuto a disposizione dell'Autorita', che puo' richiederne l'esibizione.
Art. 15
#Comma 1
Controllo degli accessori degli apparecchi di sollevamento a terra
Comma 2
Il datore di lavoro deve sottoporre a controllo integrale almeno una volta all'anno ogni tipo di accessorio e verificare, prima di ogni movimentazione, le braghe nei carichi pre-imbragati.
Art. 21
#Comma 1
Informazioni ai lavoratori relativamente alle merci pericolose
Comma 2
Il datore di lavoro, in base alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione d'imbarco o nel nulla-osta allo sbarco rilasciata dall'Autorita' marittima, deve informare i lavoratori incaricati della esecuzione delle operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalita' delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione.
Art. 22
#Comma 1
Sosta nelle aree portuali di merci pericolose
Comma 2
L'Autorita', sentita l'azienda unita' sanitaria locale competente, stabilisce i tempi, i limiti e le modalita' relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso.
Art. 23
#Comma 1
Sostanze radioattive
Comma 2
Il datore di lavoro deve assicurarsi che la movimentazione o la manipolazione ed il deposito di colli contenenti sostanze radioattive siano effettuati per il tempo strettamente necessario secondo le modalita' individuate dall'Autorita' sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente.
Art. 26
#Comma 1
Utilizzo di benne
Comma 2
Il datore di lavoro deve, quando lo scarico viene eseguito per mezzo della "benna" o altri mezzi simili, provvedere affinche' non sia effettuato il cosiddetto "lancio della benna", teso a raccogliere la merce in punti della stiva difficilmente accessibili all'attrezzo.
Art. 29
#Comma 1
Movimentazione dei contenitori
Comma 2
Il datore di lavoro puo' derogare alle prescrizioni di cui al comma 1, lettera a), per la movimentazione dei contenitori vuoti, purche' siano adottate cautele volte ad assicurare la corretta esecuzione delle operazioni ed a garantire l'incolumita' dei lavoratori.
Art. 31
#Comma 1
Protezioni e dotazioni dei mezzi addetti alla movimentazione dei contenitori
Comma 2
Il datore di lavoro provvede, altresi', che all'interno del terminale nessun mezzo, compresi gli autoveicoli, superi la velocita' di 30 Km/h.
Comma 3
TITOLO II - DISPOSIZIONI INERENTI LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE
Art. 38
#Comma 1
Documento di sicurezza
Comma 2
Qualora i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da piu' imprese, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa.
Il titolare dell'impresa capo-commessa consegna copia del documento di cui al comma 2 alle imprese che operano a bordo, che hanno l'obbligo di attenersi alle procedure in esso contenute ed a informare i lavoratori del suo contenuto prima dell'inizio dei lavori.
Gli obblighi relativi ai rischi specifici propri dell'attivita' delle singole imprese fanno capo alle imprese stesse.
Il titolare dell'impresa capo-commessa e' tenuto a conservare copia del documento e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a bordo, nonche' a consegnarne copia all'Autorita' ed all'Azienda unita' sanitaria locale competente.
Art. 43
#Comma 1
Impianti elettrici all'interno dei bacini galleggianti
Comma 2
Il datore di lavoro provvede che ogni impianto elettrico, posizionato sulla platea del bacino galleggiante, necessario all'esecuzione dei lavori, sia a tensione di sicurezza non superiore a 50 V o munito di idonea protezione differenziale.
Art. 46
#Comma 1
Misure di prevenzione in caso di uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e sicurezza nelle operazioni di ossitaglio
Comma 2
In caso di uso a bordo di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica , saldatura elettrica ad arco per lavori di qualsiasi genere, nonche' in caso di operazioni di ossitaglio, il datore di lavoro deve presentare domanda, corredata dal certificato di non pericolosita' rilasciato dal consulente chimico di porto, all'Autorita' marittima affinche' la stessa, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco e sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente, rilasci il nulla-osta all'uso della fiamma.
L'Autorita' marittima rilascia il nulla-osta di cui al comma 1 indicando le misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza e si riserva la facolta' di avvalersi, a spese del richiedente, dell'opera di un organo tecnico per accertamenti e controlli.
L'Autorita' marittima provvede a trasmettere copia dei nulla- osta di cui al comma 1 all'Azienda unita' sanitaria locale competente ai fini della vigilanza.
E' vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo che per lavori di lieve entita' o improrogabili.
Prima di iniziare i lavori di taglio, il datore di lavoro deve munirsi di un certificato di "gas-free" rilasciato da un consulente chimico di porto, attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille.
Art. 49
#Comma 1
Lavori entro cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili
Comma 2
Il datore di lavoro deve impedire che i lavoratori effettuino lavori all'interno di cisterne, casse nafta, depositi di combustibile o di lubrificanti, doppi fondi, intercapedini, o altri locali interni, comunque pericolosi, delle navi, delle macchine o delle apparecchiature, se prima non si sia provveduto alla degasificazione degli ambienti ed alla loro aerazione, se necessario anche forzata.
Art. 50
#Comma 1
Operazioni di sabbiatura su navi sottoposte a lavori
Comma 2
Il datore di lavoro vieta nei lavori di sabbiatura "a secco" l'uso della sabbia silicea e di materiali che diano luogo allo sviluppo di polveri contenenti silice libera, assicurando l'utilizzazione solo di graniglia di metalli o di altre sostanze prive di silice.
Tali lavori devono essere effettuati con modalita' che non interferiscano con altri lavori ed in orari differiti.
Art. 51
#Comma 1
Operazioni di pitturazione a spruzzo (airless)
Le operazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate in condizioni meteorologiche idonee secondo le prescrizioni dettate dall'Autorita' sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente.
Art. 52
#Comma 1
Operazioni di coibentazione
Comma 2
Il datore di lavoro non deve consentire, sia in fase di nuove applicazioni sia in fase di ripristino di coibentazioni, l'uso di materiali contenenti amianto, ne' aria compressa per pulizie di qualunque tipo nel corso o alla fine dei lavori di coibentazione.
Comma 3
TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROVE A MARE DI NUOVE COSTRUZIONI E DI OPERE DI GRANDE TRASFORMAZIONE NAVALE
Art. 55
#Comma 1
Dimostrazioni al personale imbarcato
Comma 2
Il datore di lavoro, prima dell'uscita in mare della costruzione o della nave in prove di navigazione, provvede affinche' sia effettuata una dimostrazione pratica delle azioni di sicurezza, con particolare riguardo all'illustrazione dei segnali di pericolo ed ai mezzi di salvataggio.
Comma 3
TITOLO IV - SANZIONI
Art. 56
#Comma 1
Norma generale
Comma 2
I datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, il medico competente ed i lavoratori sono soggetti alle sanzioni previste nel Titolo IX del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 13 dei decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, salvo quanto previsto nel presente titolo.
Art. 57
#Comma 1
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai preposti
Comma 2
Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione dell'articolo 5.
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per violazione dell'articolo 46, commi 1 e 6, ovvero per violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 46, comma 3, e di cui all'articolo 22.
Art. 58
#Comma 1
Contravvenzioni del titolare dell'impresa capo-commessa
Comma 2
Il titolare dell'impresa capo-commessa e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per violazione dell'articolo 38, comma 3.
Art. 59
#Comma 1
Sanzioni amministrative
Comma 2
Il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per violazione dell'articolo 14.
Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per violazione dell'articolo 4, comma 4.
Art. 60
#Comma 1
Misure accessorie
Comma 2
Nel caso di reiterate violazioni delle disposizioni previste e sanzionate dagli articoli 56, 57, 58 e 59, che comportino concreto pericolo per l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Autorita' puo' sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, l'atto autorizzatorio o concessorio all'esercizio dell'attivita'.
Art. 61
#Comma 1
Estinzione delle contravvenzioni
Comma 2
Alle contravvenzioni di cui agli articoli 57 e 58 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Le aziende unita' sanitarie locali sono l'organo di vigilanza competente per il procedimento diretto alla estinzione della contravvenzione di cui al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e agiscono a tal fine in coordinamento con le autorita' indicate all'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni.