DECRETO LEGISLATIVO

Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie.

Numero 514 Anno 1948 GU 25.05.1948 Codice 048U0514

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;514

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 28 e 29 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
Art. 9 - La rendita catastale e' le rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale. Nessuna detrazione avra' luogo per decimi, cannoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, nonche' per imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie.
La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.
Per la formazione del catasto si fara' riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumera' per la determinazione delle tariffe, a quelli ordinari del triennio 1937-1939.
Art. 10. - La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'.
Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarita' delle loro caratteristiche.
Art. 11. - La determinazione delle singole categorie e classi e delle relative tariffe e' eseguita, per ciascun comune o porzione di comune, a cura degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio. I quadri delle categorie e classi ed i prospetti delle relative tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie comunali per rispettivi comuni.
I prospetti delle tariffe sono comunicati, per tutti i comuni delle rispettive province, alle Commissioni censuarie provinciali, alle quali, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni da parte degli Uffici tecnici erariali, le Commissioni censuarie comunali hanno facolta' di presentare le proprie osservazioni sul prospetto relativo al proprio comune. Nei successivi sessanta giorni, viste le osservazioni delle Commissioni censuarie comunali, e sentiti gli Uffici tecnici erariali competenti, le Commissioni censuarie provinciali esaminano i prospetti delle tariffe e decidono in caso di dissenso tra le Commissioni censuarie comunali e gli Uffici tecnici erariali.
Avverso la determinazione delle categorie e classi le Commissioni censuarie comunali, possono, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ricorrere alla Commissione censuaria provinciale che, sentito l'ufficio tecnico erariale competente, decide nei successivi sessanta giorni.
Le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali previste nel secondo e nel terzo comma saranno comunicate entro trenta giorni dalla loro definizione alle Commissioni censuarie comunali e agli Uffici tecnici erariali interessati. Entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione e' ammesso ricorso contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.
La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non emettono nel termine prescritto le decisioni di propria competenza.
Divenuta definitiva la determinazione delle tariffe, queste sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 12. - L'assegnazione di ciascuna unita' immobiliare, alla categoria ed alla classe relativa, nonche' l'accertamento della consistenza delle singole unita' immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguite dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun comune o porzione di comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unita' immobiliare, sono indicate le rispettive categorie e classi, nonche' la consistenza.
Per le unita' immobiliari contemplate nell'art. 10, la tabella deve inoltre contenere l'indicazione della rispettiva rendita catastale.
La tabella e' pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di trenta giorni. Il sindaco, con suo manifesto da' notizia di tale pubblicazione, indicando il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione.
Art. 16. - Il nuovo catasto edilizio urbano e' formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.
Esso e' costituito dallo schedario delle partite, dallo schedario dei possessori e dalla mappa urbana.
Art. 18. - Le variazioni occorrenti al fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono apportate, per tutti i comuni della provincia, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua sezione staccata, posti nel capoluogo della provincia.
Una copia dello schedario delle partite, tenute al corrente con le successive variazioni, e' depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai comuni della circoscrizione.
Presso i detti Uffici e' depositata una copia della mappa, da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali.
I comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.
Art. 19. - I diritti di scritturato, di visura e di disegno per copie, certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano fissati dalla tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, verranno ripartiti fra il personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie, certificati od estratti, con le modalita' da stabilire con decreto Ministeriale. Il diritto di scritturato per le volture viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte in misura eguale.
Art. 20. - Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art.
17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unita' variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato in conformita' delle norme di cui all'art. 7.
Art. 23. - La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unita' immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte.
Art. 25. - Qualora il reddito effettivo risulti inferiore di almeno un quinto al reddito imponibile determinato in base alla rendita catastale, l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione, dopo un triennio, al competente Ufficio tecnico erariale, che procede a verifica ai fini del classamento della unita' immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale.
La nuova rendita catastale costituisce la base per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza del triennio predetto.
Art. 26. - Il nuovo catasto edilizio urbano sara' attivato per distretto d'imposta.
Nei distretti d'imposta comprendenti i comuni nei quali, per effetto di distruzioni o di altri impedimenti dipendenti dalla guerra, le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano abbiano dovuto essere sospese, l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano potra', avere luogo anche per comune o per gruppo di comuni.
La data di attivazione sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Fino a quando non e' attivato il nuovo catasto, l'accertamento e le revisioni dei redditi soggetti alla imposta sono eseguiti con le norme attualmente in vigore.
Art. 27. - Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi previste dalle norme precedentemente in vigore.
Art. 28. - I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.
Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.
La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unita' immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art. 7.
I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenza di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Art. 29. - Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovraimposte, che sono stabilite da leggi generali e speciali.
Tali esenzioni competono pure a quelle parti della unita' immobiliari risultanti da sopraelevazioni ed ampliamenti.
Rimangono pure in vigore tutte le norme concernenti l'imposta sui fabbricati che non siano in contrasto con quelle del presente decreto.
Per l'applicazione delle esenzioni rimangono ferme le attuali competenze degli Uffici distrettuali delle imposte, e, in caso di controversia, delle Commissioni amministrative previste dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni. L'istruttoria delle domande di sgravio per ruralita' per quanto concerne il rapporto oggettivo fra la consistenza del fabbricato e l'estensione dei terreni e' deferita agli Uffici tecnici erariali.


Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono aggiunti, dopo l'art. 31, i seguenti articoli:
Art. 32. - L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che, per il loro carattere, si prestino ad una facile sorveglianza o verificazione.
Art. 33. - Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Commissione censuaria provinciale puo' chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano comuni della propria circoscrizione, quando non le ritenga perequate nei confronti di quelle di comuni delle province limitrofe. La stessa facolta' e' attribuita all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
In seguito alla richiesta prevista nel precedente comma, la Commissione censuaria centrale puo' apportare modifiche alle tariffe gia' determinate.
Art. 34. - L'Amministrazione del catasto e del servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere, in qualunque tempo, il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato e nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari.
Ai nuovi prospetti delle tariffe si applicano le disposizioni del precedente art. 11.


Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

L'art. 3 del regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, che sostituisce l'art. 25 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e' cosi' modificato:
"Le Commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vice-presidente, e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le finanze esclusivamente tra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia, I membri effettivi e supplenti sono scelti per meta' fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attivita', di servizio o a riposo, fra i quali deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli Uffici tecnici erariali. Per l'altra meta' la scelta avverra' su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dal Prefetto della, provincia. Questi designera' sei membri effettivi e tre supplenti in relazione alla entita' degli interessi dell'attivita' produttiva operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti tra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili".


Art. 7

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Comma 1

Il ricorso contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali pronunciato in merito ai quadri delle categorie e classi ed ai prospetti delle tariffe anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto deve essere presentato alla Commissione censuaria, centrale entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso.