DECRETO LEGISLATIVO

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di proge

Numero 51 Anno 2008 GU 07.04.2008 Codice 008G0084

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-03-07;51

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216

Comma 2

All'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L `autorizzazione e' rinnovata per ciascun periodo di riferimento di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3. Fino al rinnovo dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza.".


All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: "almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto" sono sostituite dalle seguenti parole: "non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica della natura o del funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche della metodologia di monitoraggio hanno effetto. Le domande di autorizzazione inerenti le modifiche relative all'identita' del gestore sono presentate all'Autorita' Nazionale competente non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno effetto".


All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.".


All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore termoelettrico.".


All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: "C (2004)/130" sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni".


Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. (Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra). - 1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato il "Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra", conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
2. L'APAT e' responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualita'.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' responsabile dell'approvazione dell'aggiornamento annuale dell'Inventario Nazionale dei gas serra nonche' della sua trasmissione agli organismi della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
4 L'APAT predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonche' i successivi aggiornamenti.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".


All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n 216, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"Il gestore di impianti in chiusura e' tenuto a restituire quote secondo le modalita' definite nell'ambito del PNA. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite.".


All'articolo 16, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: "al Comitato" sono inserite le seguenti: "e all'APAT".


All'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il comma 7 e' abrogato.


All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attivita' di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entita' private o pubbliche, nonche' le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorita' competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004.".


All'Allegato C, punto 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: "dell'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 13".


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


I crediti derivanti da attivita' di attuazione congiunta e da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti, a titolo oneroso, ad un prezzo almeno pari ai costi di acquisizione, alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15, limitatamente al periodo 2005-2007. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.


Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di versamento dei proventi di cui al comma 2. Nel caso in cui i crediti di cui al comma 2 non sono trasferiti alle imprese restano acquisiti allo Stato per essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo fissato per l'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto.