DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.

Numero 122 Anno 2005 GU 06.07.2005 Codice 005G0148

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;122

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (11)


La Corte Costituzionale con sentenza 12 gennaio - 24 febbraio 2022, n. 43, (in G.U. 1a s.s. 02/03/2022, n. 9), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire); 1, comma 1, lettera d) e 9, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), nella parte in cui non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire".


Art. 2

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Comma 1

Garanzia fideiussoria

Comma 2

All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalita', ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalita' stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici gia' assistiti da autonoma garanzia.


Per le societa' cooperative, l'atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.


Art. 3

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Comma 1

Rilascio, contenuto e modalita' di escussione della fideiussione

Comma 2

La fideiussione e' rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si e' verificata. (6) (7) (10) (12)


La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e deve essere escutibile, verificatesi le condizioni di cui al comma 3, a richiesta scritta dell'acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


Il mancato pagamento del premio o della commissione non e' opponibile all'acquirente.


Il fideiussore e' tenuto a pagare l'importo dovuto entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4. Qualora la restituzione degli importi oggetto di fideiussione non sia eseguita entro il suddetto termine, il fideiussore e' tenuto a rimborsare all'acquirente le spese da quest'ultimo effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi.


L'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell'atto di trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-quater. (6) (7) (10) (12)


Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni ((dal 1° settembre 2021)), e' determinato il modello standard della fideiussione. (6) (7) (10) (12)


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 389, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni".


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 3, 7 e 7-bis del presente articolo, disposta dall'art. 389, comma 3 del medesimo D.Lgs., dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 3, 7 e 7-bis del presente articolo, disposta dall'art. 389, comma 3 del medesimo D.Lgs., dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 3, 7 e 7-bis del presente articolo, disposta dall'art. 389, comma 3 del medesimo D.Lgs., dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.


Art. 4

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Comma 1

Assicurazione dell'immobile

Comma 2

Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. (6) (7) (10) (12)


Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni ((dal 1° settembre 2021)), sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard. (6) (7) (10) (12)


In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b). (6) (7) (10) (12)


L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformita' al decreto previsto dal comma 1-bis. (6) (7) (10) (12)


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 389, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni".


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo, disposta dall'art. 389, comma 3 del medesimo D.Lgs., dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo, disposta dall'art. 389, comma 3 del medesimo D.Lgs., dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo, disposta dall'art. 389, comma 3 del medesimo D.Lgs., dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.


Art. 5

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Comma 1

Applicabilita' della disciplina

Comma 2

La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria e' nulla e deve intendersi come non apposta.


((


Le modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.


))


Art. 6

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Comma 1

Contenuto del contratto preliminare

Art. 7

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Art. 8

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Comma 1

Obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla compravendita

Comma 2

Il notaio non puo' procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile.


Art. 9

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Comma 1

Diritto di prelazione

Comma 2

Qualora l'immobile sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per se' o per il proprio coniuge o per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, e' riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di procedura civile. ((11))


Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorita' che procede alla vendita dell'immobile provvede a dare immediata comunicazione all'acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita dovra' essere conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione.


Il diritto di prelazione e' esercitato dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2 offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorita' che procede alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli.


Qualora l'acquirente abbia acquistato l'immobile, per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle somme riscosse in sede di escussione della fideiussione, la differenza deve essere restituita al fideiussore, qualora l'immobile acquistato abbia consistenza e caratteristiche tipologiche e di finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con il costruttore. Ove non ricorra tale condizione, l'eventuale eccedenza da restituire al fideiussore deve risultare da apposita stima.


E' escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell'aggiudicatario.


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AGGIORNAMENTO (11)


La Corte Costituzionale con sentenza 12 gennaio - 24 febbraio 2022, n. 43, (in G.U. 1a s.s. 02/03/2022, n. 9), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire); 1, comma 1, lettera d) e 9, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), nella parte in cui non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire".


Art. 10

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Comma 1

Esenzioni e limiti alla esperibilita' dell'azione revocatoria fallimentare

Comma 2

Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria ((o del proprio coniuge)) o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.


Non sono, altresi', soggetti alla medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso.


Art. 11

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Comma 1

Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Comma 2

Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' inserito il seguente:
«72-bis. (Contratti relativi ad immobili da costruire). In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».


Art. 12

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Comma 1

Istituzione e finalita' del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire

Comma 2

E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, di seguito denominato: "Fondo", al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse del medesimo Fondo, agli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprieta' o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.


(( 2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ne' aperte in data successiva all'applicabilita' della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5 del presente decreto ))


L'accesso alle prestazioni del Fondo e' consentito nei casi in cui per il bene immobile risulti richiesto il permesso di costruire.


Art. 13

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Comma 1

Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo

Comma 2

Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della proprieta' o del conseguimento dell'assegnazione in virtu' di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito della medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari.


Nei casi di cui al comma 2 l'indennizzo spetta solo qualora l'importo complessivo delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore e delle somme versate per l'effettivo acquisto del bene sia superiore al prezzo originariamente convenuto con il costruttore ed e' determinato in misura pari alla differenza tra il predetto importo complessivo ed il prezzo originario, fino comunque a concorrenza delle somme versate e dei beni corrisposti al costruttore.


((3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo e' inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l'indennizzo e' determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore ))


Danno luogo alle prestazioni del Fondo le situazioni di perdita della proprieta' del bene per effetto del successivo positivo esperimento dell'azione revocatoria, soltanto nel caso in cui essa sia stata promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.


Art. 14

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Comma 1

Struttura e funzionamento del Fondo

Comma 2

Il Fondo si articola in sezioni autonome corrispondenti ad aree territoriali interregionali individuate con il decreto di cui all'articolo 16, sulla base della quantita' e della provenienza territoriale delle richieste di indennizzo presentate entro il termine di decadenza stabilito nell'articolo 18, comma 1, in modo da assicurare una gestione equilibrata delle sezioni. L'articolazione in sezioni non comporta un decentramento territoriale del Fondo.


Per ciascuna sezione autonoma e' tenuta dal Fondo una distinta contabilita', anche ai fini della rendicontazione periodica.


Gli oneri di gestione del Fondo sono contabilmente ripartiti fra le sezioni autonome, in proporzione dell'ammontare delle risorse di cui ciascuna di esse dispone in virtu' dei contributi che le sono imputati ai sensi dell'articolo 17, comma 5.


Le risorse di ciascuna sezione, al netto degli oneri di gestione, sono destinate alla soddisfazione delle richieste di indennizzo dei soggetti aventi diritto in relazione agli immobili ubicati nel territorio di competenza della sezione medesima. A tale fine il gestore del Fondo, entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte degli aventi diritto, salve le risultanze della successiva attivita' istruttoria, determina per ciascuna sezione l'ammontare massimo complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, quindi, sulla base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto del versamento della prima annualita' del contributo obbligatorio di cui all'articolo 17, la prima quota annuale di indennizzo da erogare.


Le ulteriori quote annuali di indennizzo sono determinate in funzione delle variazioni della misura annua del contributo, stabilita con il decreto di cui all'articolo 17, comma 4, e del suo gettito effettivo, oltre che del decrescente ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.


In caso di integrale soddisfazione delle richieste degli aventi diritto, anche prima della scadenza del termine massimo di operativita' del Fondo, le eventuali somme residue di una sezione sono attribuite alle altre sezioni, che non abbiano risorse sufficienti, proporzionalmente all'ammontare residuo degli indennizzi da corrispondersi da parte di ciascuna di queste.


Il Fondo ha azione di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto all'acquirente. A tale fine il Fondo si surroga nei diritti dell'acquirente nell'ambito della procedura implicante la situazione di crisi aperta nei confronti del costruttore, progressivamente in ragione e nei limiti delle somme corrisposte a titolo di indennizzo, nonche' dei relativi interessi e spese. L'indennizzato ha facolta' di agire nell'ambito della procedura per l'eventuale residua parte del credito non soddisfatta dall'indennizzo ricevuto dal Fondo.


Le somme recuperate dal Fondo ai sensi del comma 7 sono imputate alla sezione autonoma del Fondo che ha erogato l'indennizzo.


Art. 15

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Comma 1

Gestione del Fondo

Comma 2

La gestione del Fondo e' attribuita alla CONSAP - Concessionaria di servizi assicurativi pubblici s.p.a., che vi provvede per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del medesimo Ministero.


La concessione si conforma al principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrita', la liquidazione delle relative spese, nonche' al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalita' indicate dal presente decreto. Ai relativi oneri e alle spese di gestione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


La concessione stabilisce, altresi', le modalita' di accreditamento alla CONSAP delle somme che affluiscono al Fondo.


Art. 16

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Comma 1

Ulteriore disciplina per la gestione del Fondo

Comma 2

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le aree territoriali e le corrispondenti sezioni autonome del Fondo, tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo medesimo.


Possono altresi' essere stabiliti ulteriori criteri e modalita' per la concreta gestione del Fondo, con particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 14.


Art. 17

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Comma 1

Contributo obbligatorio

Comma 2

Per reperire le risorse destinate al Fondo, e' istituito un contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione di cui all'articolo 2; il contributo e' versato direttamente dal soggetto che rilascia la fideiussione.


Il contributo obbligatorio e' dovuto per un periodo massimo di ((venticinque anni)) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se antecedente, sino alla data nella quale risultino acquisite al Fondo risorse sufficienti ad assicurare il soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate dagli aventi diritto. L'eventuale ricorrenza della predetta condizione per l'anticipata cessazione della debenza del contributo e' accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.


Per la prima annualita' la misura del contributo e' fissata nel quattro per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione ed il versamento e' effettuato, entro il mese successivo a quello di rilascio della fideiussione, con le modalita' stabilite e rese pubbliche dal soggetto gestore del Fondo.


Per le annualita' successive, la misura del contributo e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il limite massimo del cinque per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione; con il medesimo decreto possono essere stabilite, altresi', modalita' per il versamento diverse o ulteriori rispetto a quelle fissate nel comma 3.


Le somme versate a titolo di contributo obbligatorio sono imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale e' ubicato l'immobile oggetto di fideiussione.


Qualora il versamento del contributo obbligatorio non avvenga entro il termine di cui al comma 3, sono dovuti interessi di mora calcolati, a decorrere dal giorno della scadenza del termine fino a comprendere quello dell'effettivo versamento, al saggio di interesse legale.


I soggetti che rilasciano fideiussioni ai sensi dell'articolo 2 sono tenuti a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno al soggetto gestore del Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante attestazione delle fideiussioni rilasciate, con indicazione dei dati dei soggetti interessati, degli importi e degli estremi identificativi degli atti fideiussori.


Art. 18

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Comma 1

Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande

Comma 2

La domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6. (1)((2))


Ciascun soggetto puo' ottenere dal Fondo l'indennizzo una sola volta, anche nel caso in cui abbia subito piu' perdite in relazione a diverse e distinte situazioni di crisi. Gli importi delle perdite indennizzabili sono rivalutati, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il richiedente deve fornire la prova della sussistenza e dell'entita' della perdita. A tale fine costituisce prova anche il provvedimento che ha definitivamente accertato il credito in sede concorsuale.


Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria il gestore del Fondo, al fine di determinare criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti, puo' acquisire il parere di un apposito comitato, costituito con il decreto di cui al comma 6 e composto da rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attivita' produttive e delle categorie interessate.


Il gestore del Fondo, all'esito dell'istruttoria, nei termini stabiliti in sede di concessione, delibera il riconoscimento dell'indennita' e la relativa liquidazione ovvero la reiezione della richiesta.


Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalita', anche telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare a questa, nonche' in merito allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al presente articolo.




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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 6 comma 7-bis) che "Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, e' differito al 31 dicembre 2007".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 18-bis, comma 2) che "Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e' differito al 30 giugno 2008."