DECRETO LEGISLATIVO

Ulteriore prolungamento dei termini per le indagini preliminari nel regime transitorio.

Numero 369 Anno 1990 GU 07.12.1990 Codice 090G0424

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-07;369

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

L'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1990, n. 24, e modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 1990, n. 161, e' sostituito dal seguente:
"Art. 258 (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). - 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi e il termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991.
2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice e' di dodici mesi.
3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.
4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la proroga prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice opera di diritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e per la durata di dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i suddetti procedimenti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 412 comma 1 del codice, il procuratore generale presso la corte di appello ha facolta' di avocare le indagini preliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, puo' essere trasmessa entro il termine prorogato.".


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.