DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 155/1948 - Modificazioni dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Modificazioni dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Numero 155 Anno 1948 GU 24.03.1948 Codice 048U0155

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;155

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'esame per i posti di sostituto avvocato di 2ª classe ha luogo in Roma e consta di quattro prove scritte e due orali.
Le prove scritte consistono:
a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;
b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;
c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.
Le prove orali consistono:
a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, ((diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto delle Comunita' europee)) diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilita' di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano; ((3))
b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.
Le due prove orali devono svolgersi per ciascun candidato in giorni differenti.
La classificazione dei concorrenti e' determinata dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e orali.


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36) che le presenti modifiche hanno effetto dal 10 gennaio 1979.


Art. 2

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Comma 1

La Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di sostituto avvocato e' presieduta da un vice avvocato generale designato dall'Avvocato generale.


Art. 3

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Comma 1

I concorsi per l'assunzione nel ruoli dell'Avvocatura, dello Stato o per le promozioni da conferirsi mediante esame di concorso sono banditi dall'Avvocato generale dello Stato, il quale provvede, altresi', a nominare i componenti ed i segretari delle Commissioni esaminatrici, a norma degli articoli 15 e 16 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, ad approvare le graduatorie ed a decidere, con provvedimenti definitivi, sul reclami proposti avverso di esse.


Art. 4

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Comma 1

Gli aggiunti procuratori di 2ª classe sono nominati esclusivamente in seguito a concorso per esami, a norma del secondo comma dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.


Art. 5

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Comma 1

Le promozioni a sostituto procuratore capo e a procuratore capo sono fatte esclusivamente a scelta.
Prima di procedere agli scrutini per le promozioni da conferirsi a scelta, tanto nel ruolo degli avvocati che in quello dei procuratori, la Commissione del personale puo' deliberare che vengano invitati gli scrutinandi ad esibire, entro un congruo termine, dieci lavori di consulenza e difensivi redatti nell'ultimo anno.
Ciascun componente della Commissione del personale dispone di dieci punti.
La somma dei punti attribuiti a ciascun scrutinando ne determina la classificazione.
A parita' di punti hanno preferenze gli scrutinandi appartenenti alle seguenti categorie, nell'ordine in cui sono indicate:
1) decorati al valor militare;
2) mutilati od invalidi di guerra;
3) feriti in combattimento;
4) decorati della croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra;
5) combattenti;
6) i piu' anziani nel grado.
In esito alla classificazione di tutti gli scrutinati la Commissione forma la graduatoria e dichiara promovibili i primi classificati entro il numero dei posti da attribuirsi a scelta.


Art. 6

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Comma 1

Gli avvocati e i procuratori dello Stato che abbiano riportata una sanzione disciplinare, non possono conseguire promozioni se non sia trascorso un quinquennio dalla data, in cui fu commessa l'infrazione disciplinare.


Art. 7

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Comma 1

((La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato e' composta dell'avvocato generale dello Stato, che la presiede, e dei quattro vice avvocati generali dello Stato piu' anziani)).
Quando si debba procedere alle nomine in conformita' dell'art. 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, designato dal Ministro per la grazia e giustizia.
Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nella Commissione come segretario; ha voto deliberativo negli affari relativi al personale d'ordine e subalterno, ed ha voto consultivo negli altri affari.
In caso di assenza o di impedimento dell'Avvocato generale dello Stato, la Commissione e' presieduta dal Vice avvocato generale piu' anziano.


Art. 8

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Comma 1

I Vice avvocati generali dello Stato coadiuvano l'Avvocato generale dello Stato nelle attribuzioni da lui per ciascuno di essi stabilite.
Il Vice avvocato generale piu' anziano sostituisce l'Avvocato generale in caso di impedimento o di assenza.
Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'Avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni e sovraintende alla trattazione degli affari amministrativi.


Art. 9

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Comma 1

Per i vice avvocati, per i sostituti avvocati o per i procuratori dello Stato e' compilato entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo, dal quale deve risultare la condotta, desunta dall'osservanza, delle norme disciplinari, dalle doti morali, dal carattere, dall'adempimento dei doveri di ufficio e dalla stima goduta in ufficio e negli ambienti giudiziari e forensi; la capacita' e cultura generale e professionale; l'operosita' e il rendimento; lo spirito di iniziativa; l'attitudine agli uffici direttivi; il numero di affari consultivi e contenziosi trattati nell'anno, con l'indicazione delle materie a cui si riferiscono.
Il rapporto informativo e' redatto dall'Avvocato distrettuale dello Stato per il personale appartenente alle singole sedi distrettuali, e dal Vice avvocato generale piu' anziano per quello appartenente all'Avvocatura generale dello Stato.
Per gli avvocati e procuratori trasferiti nel corso dell'anno devono essere redatti distinti rapporti informativi da ciascun capo ufficio. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 3, ultimo comma) che "E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155."
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 36) che la presente modifica ha effetto dal 10 gennaio 1979.


Art. 10

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Comma 1

Al personale d'ordine e subalterno continuano ad applicarsi le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, relative alle note di qualifica.
Queste sono date per il personale appartenente all'Avvocatura generale dello Stato dal Segretario generale, e per il personale appartenente alle Avvocature distrettuali dall'Avvocato distrettuale.
I provvedimenti relativi alla nomina del personale subalterno e degli agenti tecnici, all'esercizio della facolta' prevista dall'ultimo comma dell'art. 31 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nonche' quelli relativi alle promozioni, trasferimenti, cessazione dal servizio e in genere alla carriera del suddetto personale sono adottati dall'Avvocato generale dello Stato.


Art. 11

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Comma 1

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi all'Avvocatura dello Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento sono emessi e firmati dall'Avvocato generale dello Stato. Resta ferma la competenza della Ragioneria, centrale del Ministero del tesoro.


Art. 12

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