DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili a

Numero 136 Anno 2022 GU 12.09.2022 Codice 22G00144

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita' ed ambito di applicazione


Il presente decreto legislativo e' emanato in attuazione dell'articolo 14, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per raccordare e adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, di seguito denominato: «regolamento».


Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua le malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo di cui al regolamento, nel rispetto delle condizioni previste negli articoli 171 e 226, del regolamento.


Nei casi previsti all'articolo 269, del regolamento, e nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 dello stesso articolo, il Ministro della salute puo' definire, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria, misure nazionali supplementari per la prevenzione e il controllo delle malattie animali elencate, come definite all'articolo 2, comma 1.


In attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento, le disposizioni del presente decreto si applicano alle malattie animali trasmissibili, comprese le zoonosi e le TSE, fatte salve le disposizioni di cui alla decisione n. 1082/2013/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 al regolamento (CE) n. 999/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 emanato in attuazione della direttiva 2003/99/CE e al regolamento (CE) n. 2160/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003.


Art. 3

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Comma 1

Autorita' competenti
e autorita' veterinaria centrale


Il Ministero della difesa e' l'autorita' competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse con le attivita' dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di ogni sospetto o conferma delle malattie elencate nonche' delle misure adottate al Ministero della salute al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di notifica di cui all'articolo 7.


Nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al presente decreto e' fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dall'articolo 2, commi 8, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.


Art. 4

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Comma 1

Organizzazione delle autorita' competenti


Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attribuiscono la funzione di responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a un veterinario operante all'interno del medesimo servizio veterinario.


I compiti e le attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e le modalita' di funzionamento della rete veterinaria nazionale sono definite mediante accordo tra il Ministero della salute e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano nell'ambito dell'organizzazione regionale e provinciale una struttura organizzativa a supporto del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.


Dall'attuazione dei commi 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 5

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Comma 1

Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali

Comma 2

Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (di seguito Centro nazionale) e' un organo collegiale di supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle malattie e lo svolgimento delle funzioni connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.


Il Centro nazionale assicura l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43, del regolamento, per quanto attiene l'elaborazione dei piani di emergenza e i relativi aggiornamenti, nonche' l'individuazione delle misure in caso di pericolo per la salute degli animali e la salute pubblica.


L'Unita' centrale di crisi (UCC) assicura il coordinamento della gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale in caso di insorgenza di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento.


La composizione dell'UCC puo' essere integrata di volta in volta, su indicazione del Presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico. Nel caso di adozione di misure di controllo supplementari di cui all'articolo 71 del regolamento, l'UCC e' integrata con uno o piu' rappresentanti delle associazioni di categoria interessate.


L'UCC assicura il raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture a livello regionale (UCR) e locale (UCL).


((I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da:
a) un esperto con comprovata conoscenza del patogeno nella specie o nel gruppo di specie selvatiche di volta in volta interessato designato dai direttori dei centri di referenza nazionale o dei laboratori nazionali di riferimento o dei laboratori ufficiali competenti per le malattie infettive e diffusive degli animali oggetto dell'emergenza;
b) un epidemiologo esperto nella relazione ospite-patogeno di interesse designato dal direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»;
c) un esperto di statistica, data entry e reportistica e analisi dei dati dell'area biologica sanitaria designato dall'Istituto Superiore di sanita';
d) un esperto di ecologia della specie o del gruppo di specie coinvolte nell'infezione di interesse designato dal Direttore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali;
e) due dirigenti sanitari veterinari dell'ufficio competente per la sanita' animale di cui uno con funzione di coordinatore e un altro di segretario indicati dal CVO.))


((La composizione di ciascun gruppo di cui al comma 3, lettera c), puo' essere integrata, su indicazione dello stesso, dal CVO, con ulteriori componenti individuati tra gli esperti appartenenti agli Istituti zooprofilattici sperimentali, all'Istituto superiore di sanita', agli Istituti di Ricerca e delle Universita' in possesso di competenze in modellistica ecologica e sistemi informativi geografici (GIS) integrati con l'uso dell'habitat e dello spazio delle specie ospite di interesse.))


L'Ufficio di sanita' animale della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute svolge le funzioni di Direzione operativa del Centro nazionale e, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alla Direzione strategica, da' esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati su proposta della stessa coordinando le attivita' e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali.
L'Ufficio di sanita' animale assicura supporto tecnico-amministrativo all'UCC e ai Gruppi ed effettua verifiche ispettive.


Ai componenti del Centro nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.


Art. 6

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Comma 1

Notifica e comunicazione delle malattie alla autorita' competente


La notifica di cui al comma 1 deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto ed e' effettuata tramite posta elettronica o posta certificata e, esclusivamente laddove tali modalita' non siano attivabili, attraverso notifica scritta consegnata a mano, e puo' essere anticipata a mezzo telefono. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio che riceve la notifica ne garantisce la tracciabilita'.


Nel caso in cui la malattia venga confermata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio inserisce, direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale, le informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3.


Fatto salvo il comma 1, l'operatore o altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adempiono all'obbligo di notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, comunicando ad un veterinario almeno le informazioni di cui all'allegato 2 al presente decreto.


Il Ministero della salute, con decreto direttoriale, puo' definire modelli standardizzati per le notifiche delle informazioni di cui al presente articolo.


Le disposizioni di cui ai commi 1, (( lettere a) e b) )) , 2 e 6 del presente articolo si applicano anche nei casi di malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001, dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 di attuazione della direttiva 2003/99/CE e dal regolamento (CE) n. 2160/2003, ove non elencate.


((


Le aziende sanitarie locali assicurano che sia garantito un tempestivo e costante scambio di informazioni inerenti ai sospetti e ai casi confermati di malattie trasmissibili dall'uomo agli animali e dagli animali all'uomo tra i servizi e le strutture competenti della propria organizzazione.


))


Art. 7

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Comma 1

Notifiche e comunicazioni delle malattie all'Unione europea

Comma 2

Il Ministero della salute e' responsabile della notifica immediata nonche' delle comunicazioni delle malattie alla Commissione europea e agli Stati membri secondo le modalita' previste agli articoli 19 e 20, del regolamento, come integrati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, nonche' all'Organizzazione internazionale delle epizoozie (OIE).


L'unita' territoriale minima di riferimento per le notifiche e comunicazioni alla Commissione europea di cui al comma 1 e' rappresentata dall'ambito territoriale provinciale.


Art. 8

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Comma 1

Delega di attivita' a medici veterinari non ufficiali da parte dell'autorita' competente


Con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, fermo restando l'equilibrio di bilancio, le procedure per l'attribuzione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 che devono rispettare almeno le condizioni di cui agli articoli da 28 a 33, del Regolamento (UE) 2017/625.


Il Ministro della salute con proprio decreto, puo' prevedere che persone fisiche, diverse dai medici veterinari, o persone giuridiche siano autorizzate dall'autorita' competente ad eseguire le attivita' di cui al comma 1, (( lettere a) e b) )) con l'esclusione di tutte le attivita' mediche riservate e rientranti nella competenza propria della professione del medico veterinario. In tal caso, a detti soggetti, si applicano le responsabilita' previste dall'articolo 12 del regolamento.


Art. 9

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Comma 1

Laboratori di sanita' animale


I laboratori di sanita' animale di cui all'articolo 17 del regolamento, sono i laboratori ufficiali designati e i laboratori nazionali di riferimento per la sanita' e il benessere animale previsti, rispettivamente, agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.


I laboratori di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, comunicano tempestivamente i risultati e le relazioni relative alle prove, analisi e diagnosi effettuate su campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali, alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.


Nel caso in cui i laboratori di cui al comma 1, rilevino un sospetto o conferma di una delle malattie emergenti ed elencate di categoria A e B, devono immediatamente darne comunicazione alla azienda sanitaria locale e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, nonche' al Ministero della salute ((, limitatamente alle malattie emergenti elencate di categoria A e alla rabbia)).


Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1, ne danno comunicazione entro le ventiquattro ore, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.


Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolte anche attraverso l'alimentazione del sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute. Il Ministero della salute stabilisce le procedure operative per l'inserimento dei dati a sistema.


Art. 10

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Comma 1

Obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali

Comma 2

Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i centri di referenza nazionali nel settore veterinario e acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' operative specifiche per specie e tipologia produttiva per l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4, del regolamento.


In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, gli operatori e i professionisti degli animali sono tenuti ad acquisire le conoscenze di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento, attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi. Il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i contenuti e le modalita' di erogazione dei programmi formativi.


Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 11

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Comma 1

Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanita' animale


Gli operatori tengono traccia delle informazioni e dei dati, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti nell'ambito dell'attivita' di sorveglianza e delle visite di sanita' animale di cui agli articoli 24 e 25, del regolamento, inserendole, ove gia' disponibili le apposite funzionalita' informatiche, nel sistema informativo ClassyFarm.it di cui all'articolo 14, comma 2, per il tramite di veterinari incaricati debitamente formati per le specifiche funzionalita' e di veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018. Gli operatori e i loro delegati possono avere accesso alla visualizzazione di tali informazioni e dati esclusivamente agli allevamenti di cui sono responsabili, inseriti nel sistema informativo ClassyFarm.it.


L'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, puo' incaricare piu' di un veterinario incaricato o aziendale, definendo formalmente i compiti assegnati a ciascuno, informandone l'autorita' competente nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018.


In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli operatori nel caso in cui non siano ancora disponibili nel sistema «ClassyFarm.it», le apposite funzionalita' informatiche per la tipologia di stabilimento di cui sono responsabili, adempiono agli obblighi del presente articolo tenendo in modalita' elettronica o cartacea, per cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto e gli esiti delle visite di sanita' animale; i medesimi operatori mettono a disposizione dell'autorita' competente tali informazioni e dati, su richiesta e comunque nell'ambito delle attivita' di controllo ufficiale.


Gli stabilimenti posti sotto la responsabilita' degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorita' competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo «Vetinfo.it».


I dati relativi alla prescrizione e all'uso dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi per ogni animale o gruppo di animali sono automaticamente acquisiti nel sistema informativo previsto dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018.


Art. 12

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Comma 1

Sorveglianza dell'autorita' competente


In attuazione degli articoli 26 e 27, del regolamento, e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) 2020/689, il Ministero della salute, con decreto direttoriale, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare modalita' uniformi per l'organizzazione e l'attuazione della sorveglianza finalizzata alla tempestiva rilevazione delle malattie di cui all'articolo 5 del regolamento, e delle malattie emergenti.


Art. 13

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Comma 1

Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie

Comma 2

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite degli applicativi dedicati del sistema informativo veterinario «Vetinfo.it», forniscono al Ministero della salute le informazioni di cui all'articolo 33, del regolamento, come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, ai fini della presentazione delle domande e delle relazioni di cui al comma 1, lettera c).


L'attuazione dei programmi di eradicazione di cui al presente articolo e' demandata alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che applicano le misure di cui al regolamento (UE) 2020/689.


La concessione delle deroghe di cui agli articoli 23, 29, 53, 57 e 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/689, e' demandata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento in cui sono detenuti gli animali, previo nulla osta dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione in caso di movimentazioni. Le deroghe concesse sono inserite nel sistema «Vetinfo.it» dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente che le ha concesse.


Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/689, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per definire i regimi di prove e il periodo di tempo massimo durante il quale lo status di indenne da malattia puo' essere sospeso in caso di violazione delle condizioni di cui al paragrafo 2, del medesimo articolo 20, del regolamento (UE) 2020/689.


Il Ministro della salute, con proprio decreto previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i programmi di sorveglianza predisposti ai sensi dell'articolo 28, del regolamento, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/689, e presenta gli stessi alla Commissione europea provvedendo a fornire almeno le informazioni di cui all'articolo 11, del medesimo regolamento (UE) 2020/689, e adempie agli obblighi informativi verso la Commissione europea e gli altri stati membri secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.


Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, puo' adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate ((...)) definiti nell'ambito del Centro nazionale.


((Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le regioni e le Province autonome)) di Trento e Bolzano possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate ((...)), previa approvazione del Ministero della salute, nell'ambito delle priorita' stabilite dall'articolo 5, comma 5.


Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti attuano i programmi di sorveglianza di cui al comma 7.


Gli operatori responsabili degli stabilimenti la cui popolazione animale e' interessata da un programma di eradicazione di cui al comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nei suddetti programmi e a fornire la necessaria collaborazione all'autorita' competente nell'attuazione degli stessi.


Gli operatori responsabili degli stabilimenti, la cui popolazione animale e' interessata da un programma di sorveglianza di cui ai commi 6, 7 e 8, sono tenuti a rispettare le misure ivi contenute e a fornire la necessaria collaborazione all'autorita' competente nell'attuazione del programma medesimo.


Art. 14

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Comma 1

Sistemi informativi veterinari

Comma 2

E' istituito il Sistema informativo del Ministero della salute «ClassyFarm.it», gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel portale «www.vetinfo.it» di cui al comma 1, quale strumento a disposizione delle Autorita' competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta delle informazioni inerenti l'attivita' di autocontrollo e l'attivita' di sorveglianza svolta dagli operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento, e l'elaborazione delle stesse informazioni unitamente a quelle citate al comma 1. L'IZSLER garantisce, attraverso l'adeguamento del proprio sistema informatico, delle strutture e del personale, senza oneri a carico del Ministero della salute, il pieno funzionamento del sistema «ClassyFarm.it».


Con decreto direttoriale del Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per assicurare l'alimentazione dei sistemi informativi di cui ai commi 1 e 2, e la condivisione delle informazioni a livello regionale, locale e centrale anche al fine di ottimizzare le risorse, evitare la duplicazione e la difformita' dei dati e garantire il loro tempestivo aggiornamento.


Art. 15

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Comma 1

Deroga per quanto riguarda la concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti

Comma 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, il Ministero della salute, con decreto direttoriale, individua la tipologia e le modalita' di controllo degli stabilimenti i cui operatori non sono soggetti ai controlli previsti per il conseguimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia previsti all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento delegato (UE) 2020/689.


Art. 16

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Comma 1

Status di indenne da malattia

Comma 2

In attuazione dell'articolo 36 del regolamento, il Ministero della salute anche su istanza delle regioni e province autonome e con il supporto dei centri di referenza nazionali, puo' chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una o piu' malattie elencate di categoria B e C, per una o piu' delle pertinenti specie animali, per tutto il suo territorio o per una o piu' zone.


Il Ministero della salute, su istanza delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, puo' assicurare l'attuazione della deroga di cui all'articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2020/689.


In attuazione dell'articolo 37 del regolamento, il Ministero della salute, anche su istanza delle regioni e province autonome e con il supporto dei centri di referenza nazionali, puo' chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti per le malattie di categoria A, B e C.


Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, inviano al Ministero della salute i dati comprovanti che le condizioni previste, rispettivamente all'articolo 36 e all'articolo 37, del regolamento, sono soddisfatte.


In attuazione dell'articolo 199 del regolamento, i salmonidi e tutte le altre specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, possono essere immessi nelle acque libere a scopo di ripopolamento o pesca sportiva solo se provengono da una zona o compartimento dichiarati indenni da tali malattie in conformita' a quanto previsto all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/689.


Art. 17

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Comma 1

Piani di emergenza ed esercizi di simulazione

Comma 2

In attuazione dell'articolo 43 del regolamento, il Ministro della salute, con proprio decreto previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i piani di emergenza e gli eventuali manuali operativi definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera b).


I piani e i manuali operativi di cui al comma 1 sono redatti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della difesa per gli eventuali aspetti di rispettiva competenza.


In attuazione dell'articolo 45 del regolamento, il Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un programma di esercizi di simulazione, di durata quinquennale, per la verifica dell'efficacia delle misure adottate nei Piani di cui al comma 1 a livello nazionale, regionale o provinciale e locale.


Art. 18

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Comma 1

Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia di categoria A o malattia emergente

Comma 2

Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 53 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo, previste rispettivamente, all'articolo 5 per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 70 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, fino a quando l'azienda sanitaria locale, territorialmente competente, non esclude la presenza della malattia.


La azienda sanitaria locale territorialmente competente sulla base del relativo Piano di emergenza di cui all'articolo 17 svolge le attivita' e adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli da 54 a 56 del regolamento come integrato, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 71 a 76 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687 ((e di cui all'articolo 70 del regolamento, come integrato dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2020/687, per gli animali selvatici)), informandone immediatamente il responsabile dei servizi veterinari della regione o provincia autonoma territorialmente competente.


Il responsabile dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attesa degli esiti dell'indagine di cui all'articolo 54 del regolamento, come integrato dagli articoli 6 e 71 del regolamento delegato (UE) 2020/687, informa immediatamente il CVO presso il Ministero della salute con le modalita' previste dal Piano di emergenza.


Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui al comma 2.


La azienda sanitaria locale territorialmente competente continua ad applicare le misure di cui al comma 2 fino a quando la presenza della malattia di categoria A o della malattia emergente non sia esclusa o confermata ai sensi dell'articolo 58 del regolamento.


Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, in caso di malattia emergente gli operatori sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo solo ove la Commissione abbia emanato un apposito atto esecutivo o la malattia emergente sia contemplata in uno specifico Piano di emergenza di cui all'articolo 17.


Art. 19

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Comma 1

Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici

Comma 2

Il Ministero della salute avvalendosi dell'Unita' di Crisi di cui all'articolo 5, comma 6, valuta l'eventuale adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera d), e di quelle supplementari di controllo di cui all'articolo 71 del regolamento.


L'azienda sanitaria locale territorialmente competente applica le misure di cui al presente articolo fino a che non si verificano le condizioni di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento.


Qualora siano coinvolti territori appartenenti a piu' aziende sanitarie locali ((, le regioni o le Province autonome di Trento e di Bolzano)) competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo come individuate nell'ambito delle Unita' di crisi attivate a livello regionale e centrale.


((Se i focolai sono confermati in territori appartenenti a piu' regioni, i provvedimenti per l'applicazione delle misure individuate nell'ambito dell'Unita' centrale di crisi sono adottati dal Ministero della salute in funzione della gravita' e dell'estensione geografica dell'epidemia.))


Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui al presente articolo e a cooperare con l'azienda sanitaria locale per la efficace attuazione delle stesse.


In caso di applicazione di una o piu' delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al fine della corresponsione dell'indennita' previste dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, con provvedimento separato, stabilisce l'ammontare complessivo delle indennita' da corrispondere secondo i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, degli altri prodotti e dei mangimi. I provvedimenti dell'azienda sanitaria locale sono definitivi e sono trasmessi alla regione interessata che provvede a liquidare le indennita' ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 218 del 1988 e ne informa il Ministero della salute.


Il provvedimento con cui l'azienda sanitaria locale territorialmente competente dispone l'adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, e' trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto ((le indennita' ad essi riconosciute ai sensi dell'articolo 2)) della legge n. 218 del 1988. ((Le indennita' di cui all'articolo 2)) della legge n. 218 del 1988, saranno corrisposte sulla base del provvedimento dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali, nel quale e' comprovata la piena esecuzione del decreto di abbattimento e l'eventuale distruzione degli animali e che gli operatori responsabili degli animali abbattuti hanno rispettato le disposizioni relative all'obbligo di denuncia della malattia.


Art. 20

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Comma 1

Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C in animali terrestri e acquatici

Comma 2

Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 72 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria B, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, fino a quando l'azienda sanitaria locale territorialmente competente non esclude la presenza della malattia.


Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 76 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria C in parti, zone o compartimenti soggetti ad un piano di eradicazione facoltativo, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, fino a quando l'azienda sanitaria locale territorialmente competente non esclude la presenza della malattia.


L'azienda sanitaria locale territorialmente competente, adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli 74 e 75, per le malattie di categoria B e all'articolo 76 per le malattie di categoria C, del regolamento come integrate, rispettivamente, dall'articolo 68 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 110 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687 ((e pone in essere quanto previsto dall'articolo 81 per le malattie di categoria B e dall'articolo 82 per le malattie di categoria C del regolamento, per gli animali selvatici)) e ne da' comunicazione al CVO della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano competente.


In caso di conferma di malattia ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, sentita la regione o provincia autonoma di appartenenza adotta le misure di controllo di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento, come integrate, rispettivamente, dall'articolo 69, per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 111 per gli animali detenuti acquatici, del regolamento (UE) 2020/687.


Qualora il sospetto o la conferma coinvolgano animali detenuti in piu' regioni e province autonome i relativi responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano si coordinano e se, sulla base della valutazione del rischio, ritengano necessario un coordinamento a livello centrale informano il CVO che, se ritiene, convoca l'UCC.


Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui ai commi 1 e 2 e a collaborare con l'autorita' competente per l'attuazione delle stesse.


Ad esclusione dei casi di brucellosi e tubercolosi e leucosi bovina enzootica, in caso di applicazione di una o piu' delle misure di cui all'articolo 61, comma 1, lettere b) e c), del regolamento, al fine della corresponsione dell'indennita' di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6.


Art. 21

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Comma 1

Deroghe alle norme per la prevenzione e controllo delle malattie di Categoria A negli animali terrestri e acquatici

Comma 2

((Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le aziende sanitarie locali possono concedere le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, previa delega da parte delle competenti regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che ne danno tempestiva comunicazione al Ministero della salute per il tramite del responsabile dei servizi veterinari (RSV). Le aziende sanitarie locali informano tempestivamente le regioni competenti che a loro volta informano il Ministero della salute con le modalita' da questo stabilite.))


Fatto salvo quanto previsto ((ai commi 1 e 1-bis)), nell'ambito dell'UCC, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, il Ministero della salute puo' disporre con decreto direttoriale di non concedere una o piu' deroghe previste dal presente articolo o di individuare condizioni ulteriori per la loro concessione.


La verifica di tutte le condizioni per l'applicabilita' delle deroghe di cui al presente articolo e' di competenza delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.


Art. 22

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Comma 1

Autorita' competenti per la concessione
di determinate deroghe


L'azienda sanitaria locale e' l'autorita' competente a concedere le deroghe previste dall'articolo 201 del regolamento concernente movimenti di animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione.


Art. 23

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Comma 1

Sanzioni in materia di attuazione delle misure di controllo delle malattie

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o qualsiasi altra pertinente persona fisica o giuridica che non adempie agli obblighi di notifica previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a), e b) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non adempie all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore ed il professionista degli animali che non partecipa agli appositi programmi di formazione come definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 300 euro a 3000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non tiene traccia delle informazioni e dei dati raccolti nell'ambito dell'attivita' di sorveglianza e delle visite di sanita' animale svolte, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, in conformita' a quanto prescritto dall'articolo 11, commi 1 e 4, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non sottopone i propri stabilimenti alle visite di sanita' animale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo le modalita' e le frequenze minime individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le misure di cui all'articolo 13, comma 10, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorita' competente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.500 euro a 15.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le misure di cui all'articolo 13, comma 11, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorita' competente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 18, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 18, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 19, comma 5, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorita' competente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene al provvedimento di abbattimento degli animali disposto dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di 150 euro per ogni animale non abbattuto.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 20, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 20, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro.


Art. 24

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Comma 1

Sanzioni per le violazioni relative alle prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di animali terrestri detenuti - Parte IV, Titolo I, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate relative ai movimenti di animali terrestri detenuti di cui all'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate relative al trasporto degli animali terrestri detenuti di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca, reato l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma a 6.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti senza adottare le misure di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 10.000 euro.


Salvo che il fatto non costituisca reato l'operatore di stabilimenti o di macelli che riceve da un altro Stato membro animali terrestri detenuti e non effettua le verifiche di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di stabilimenti o macelli che non adempie a quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro gli animali detenuti terrestri di cui all'articolo 128 del regolamento, senza l'autorizzazione dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro di passaggio prevista nel medesimo articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta da uno stabilimento in un altro Stato membro ungulati e pollame che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 130 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che effettua le operazioni di raccolta senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 134 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta da uno stabilimento in un altro Stato membro animali terrestri detenuti diversi da ungulati e pollame senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 136 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 4.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in uno stabilimento confinato animali terrestri detenuti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 137 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti ricompresi fra le specie e categorie di cui all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento non accompagnati dal certificato sanitario rilasciato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta all'interno del territorio nazionale o in un altro Stato membro animali terrestri detenuti autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni come previsto all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento non accompagnati dal certificato sanitario rilasciato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente le informazioni necessarie per completare il certificato sanitario ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, o che non provvede a sottoporre gli animali terrestri detenuti ai controlli fisici, documentari e di identita' di cui all'articolo 148, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non assicura che gli animali terrestri detenuti, non tenuti ad essere accompagnati da un certificato sanitario di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento, siano accompagnati da una autocertificazione redatta ai sensi dell'articolo 151 del regolamento durante i movimenti dal luogo di origine nel territorio nazionale verso il luogo di destinazione in un altro Stato membro, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore diverso dal trasportatore che in violazione dell'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento non notifica in anticipo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente i movimenti previsti di animali detenuti verso un altro Stato membro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale le informazioni di cui all'articolo 152, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro.


Art. 25

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Comma 1

Sanzioni relative alle violazioni delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri - Parte IV, Titolo I, Capo 4 del Regolamento (UE) 2016/429

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta animali selvatici da un habitat sito in uno Stato membro verso un habitat o uno stabilimento in un altro Stato membro, in violazione delle condizioni di cui all'articolo 155 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 10.000 euro a 100.000 euro.


Art. 26

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Comma 1

Sanzioni relative alle violazioni delle prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di materiale germinale - Parte IV, Titolo I, Capo 5 del Regolamento (UE) 2016/429

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate per i movimenti di materiale germinale di cui all'articolo 157, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta dal proprio stabilimento e vi riceve materiale germinale che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di uno stabilimento che riceve materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro senza effettuare le verifiche di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di uno stabilimento che riceve materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro risultante non in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento, che, in violazione dell'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento, non lo mantiene conservato separatamente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 159, paragrafo 1, del regolamento, o in violazione dei divieti di cui all'articolo 159, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000. euro


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 161, del regolamento, sposta materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame in un altro Stato membro, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nei casi previsti dall'articolo 163, del regolamento, non informa l'azienda sanitaria locale dei movimenti previsti verso un altro Stato membro di materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti diversi da quelli della specie bovina, caprina, suina ed equina e dal materiale germinale di pollame in violazione di quanto previsto dall'articolo 164, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Art. 27

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Comma 1

Sanzioni relative alla produzione e distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale - Parte IV, Titolo I, Capo 6 del Regolamento (UE) 2016/429

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure appropriate previste dall'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento, per evitare la diffusione delle malattie ivi previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta i prodotti di origine animale di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento, non accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale le informazioni di cui all'articolo 169, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Art. 28

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Comma 1

Sanzioni relative al movimento all'interno dell'Unione europea di animali acquatici - Parte IV, Titolo II, Capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione dell'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento, non adotta le misure appropriate per garantire che i movimenti di animali acquatici non compromettono lo stato sanitario del luogo di destinazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che animali acquatici in uno stabilimento di acquacoltura o per destinarli al consumo umano, ovvero li rilascia in natura senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 191, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a o 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure necessarie e appropriate relative al trasporto degli animali acquatici di cui all'articolo 192, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore, che in violazione dell'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento, utilizza gli animali acquatici movimentati per essere distrutti o abbattuti per altri scopi e l'operatore, incluso il trasportatore, che in violazione dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento, utilizza animali acquatici per scopi diversi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 193, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica che non verifica i documenti di cui all'articolo 194, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che rilevata un'irregolarita' ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1, del regolamento, non isola gli animali acquatici interessati fino alla decisione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 2, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non provvede affinche' gli animali acquatici destinati all'esportazione verso un Paese terzo o territorio che passano attraverso un altro Stato membro soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 195 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta animali acquatici da uno stabilimento di acquacoltura o dall'ambiente naturale in un altro stabilimento di acquacoltura o li rilascia in natura in violazione delle condizioni di cui all'articolo 196 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore, che movimenta gli animali acquatici senza rispettare le condizioni per la movimentazione degli stessi imposte dall'articolo 197, paragrafo 1 o dall'articolo 197, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici selvatici in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 200 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva la deroga di cui all'articolo 201, paragrafo 2, del regolamento, l'operatore che movimenta animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, o in zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione in violazione delle condizioni di cui all'articolo 201, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 203 del regolamento, in uno stabilimento confinato per acquacoltura e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive necessarie affinche' i movimenti degli animali acquatici destinati agli usi di cui all'articolo 205 del regolamento, non comportano rischi di diffusione delle malattie ivi indicate nel luogo di destinazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato l'operatore che sposta animali di acquacoltura senza il certificato sanitario prescritto ed in violazione delle condizioni di all'articolo 208, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario accompagni gli animali di acquacoltura dal luogo di origine al loro luogo di destinazione finale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 208, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000. euro


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimenta animali acquatici diversi dagli animali di acquacoltura non accompagnati dal certificato sanitario in violazione di quanto previsto dall'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 209, paragrafo 2 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non collabora con l'azienda sanitaria territorialmente competente non fornendo tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 215, lettera a), e che non assicura, ove necessario, che gli animali acquatici siano sottoposti ai controlli individuati all'articolo 215, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non redige l'autodichiarazione per i movimenti di animali di acquacoltura verso un luogo di destinazione in un altro Stato membro e non garantisce che la stessa accompagni gli animali come previsto dall'articolo 218, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore diverso dal trasportatore che non notifica in anticipo all'azienda sanitaria locale competente i movimenti previsti di animali acquatici verso un altro Stato membro in violazione di quanto previsto dall'articolo 219, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Art. 29

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Comma 1

Sanzioni relative alle violazioni nella produzione, trasformazione e distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi - Parte IV, Titolo II, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 222, paragrafo 1, del regolamento, non adotta appropriate misure preventive affinche' in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provochino la diffusione delle malattie previste dall'articolo 222, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 222, paragrafo 2, del regolamento, non provvede affinche' i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provengono da stabilimenti o aziende alimentari di cui al medesimo articolo 222, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, di cui all'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento, senza il certificato sanitario prescritto dalla medesima disposizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 225, del regolamento, non fornisce all'azienda sanitaria locale competente le informazioni di cui al medesimo articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


Art. 30

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Comma 1

Sanzioni relative alle violazioni per l'ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e territori - Parte V, Capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, il veterinario, il professionista della sanita' degli animali acquatici e il professionista degli animali che introducono agenti patogeni nell'Unione europea e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che introduce intenzionalmente tali agenti nell'Unione europea, in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 240, paragrafo 1 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa da pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 242, paragrafo 1, del regolamento non adotta le necessarie e appropriate misure di prevenzione delle malattie durante il trasporto conformemente all'articolo 125, paragrafo 1 e all'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.


Art. 31

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Comma 1

Competenze all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni

Comma 2

Le attivita' di controllo ufficiale sono svolte dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalle aziende unita' sanitarie locali e, nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, dal Ministero della difesa i quali provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto.


Le autorita' competenti svolgono le attivita' di cui al presente decreto anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformita' alla legislazione vigente.


E' fatta salva l'applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto.


Per quanto non previsto dal presente decreto, per le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981.


Ove applicabile e' fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.


I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.


Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza - ingiunzione, l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 18, della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre ai criteri di cui all'articolo 11, della medesima legge, puo' tener conto del criterio relativo al grado di rischio di diffusione della malattia.


Art. 32

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Comma 1

Abrogazioni e modificazioni

Comma 2

Alla legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, l'articolo 6, e' sostituito dal seguente: «6. Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.».


Art. 33

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 277, del regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73, di adeguamento al regolamento (UE) 576/2013 relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, continuano ad applicarsi in luogo della parte VI del regolamento, fino alla data del 21 aprile 2026.


In vista della piena operativita' delle previsioni relative al veterinario aziendale, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, inerenti i veterinari incaricati, si applicano per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


I veterinari incaricati di cui all'articolo 11, possono svolgere le attivita' previste dal medesimo articolo 11 per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanita' animale fino al ((31 dicembre 2026)).


Art. 34

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.