DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 615/1948 - Organizzazione dei servizi e istituzione dei ruoli organici del Ministero della marina mercantile.

Organizzazione dei servizi e istituzione dei ruoli organici del Ministero della marina mercantile.

Numero 615 Anno 1948 GU 08.06.1948 Codice 048U0615

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;615

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Il Ministero della marina mercantile e' costituito dai seguenti uffici:
1) Direzione generale del naviglio;
2) Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;
3) Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti;
4) Direzione generale della pesca e del demanio marittimo;
5) Ispettorato generale degli affari generali e del personale;
6) Ispettorato tecnico.
La ripartizione degli affari e dei servizi tra gli uffici di cui sopra sara' fatta con decreto del Ministro per la marina mercantile. ((4))


---------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14:
h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."


Art. 2

#

Comma 1

L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto ed il Corpo delle capitanerie di porto dipendono dal Ministero della marina mercantile, nel limiti di quanto dispone l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396. ((4))


---------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14:
h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."


Art. 3

#

Comma 1

E' organo consultivo dell'Amministrazione della marina mercantile il Consiglio superiore della marina mercantile, costituito ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177. ((4))


---------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14:
h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."


Art. 4

#

Comma 1

I ruoli organici del personale del Ministero della marina mercantile sono costituiti in conformita' delle annesse tabelle, firmate dal Ministro per la marina mercantile e dal Ministro per il tesoro contraddistinte con la lettera A per il personale dell'Amministrazione centrale della marina mercantile, B per il personale d'ordine delle Capitanerie di porto.
Il personale attualmente compreso nei ruoli dell'Amministrazione della marina mercantile sara' inquadrato nei corrispondenti ruoli organici del Ministero della marina mercantile previsti dal comma precedente, col grado e l'anzianita' posseduti.
Ai fini del conferimento dei posti che risulteranno disponibili in ciascuno dei ruoli di cui all'annessa tabella A, nella prima attuazione del presente decreto, i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B, 11° di gruppo C e superiori sono ridotti di un anno.
La disposizione del comma precedente non potra' servire per il conseguimento di piu' di una promozione, ne' potranno giovarsene coloro che fruirono della riduzione prevista dall'art. 4 del regio decreto 5 settembre 1940, n. 1338. ((4))


---------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14:
h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."


Art. 5

#

Comma 1

I posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A saranno conferiti mediante concorso per titoli ed esami, al quale potranno partecipare funzionari statali appartenenti da cinque anni a ruoli tecnici-civili e militari di gruppo A.
Al concorso potranno partecipare anche liberi professionisti che risultino iscritti da almeno cinque anni nell'albo degli ingegneri, in base al possesso della laurea di ingegneria navale e meccanica, i quali abbiano i requisiti richiesti per l'assunzione nelle carriere statali e che non abbiano superato l'eta' di 35 anni, salvo le elevazioni dei limiti di eta' previste dalle vigenti disposizioni. (2) (3) ((4))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


La L. 21 marzo 1953, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della marina mercantile e' autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso."


---------------


AGGIORNAMENTO (3)


La L. 23 ottobre 1956, n. 1259 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della marina mercantile e' autorizzato ad espletare un concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso."


---------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14:
h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."


Art. 6

#

Comma 1

Nella prima applicazione del presente decreto e per la durata di un anno, per il disimpegno delle funzioni proprie del ruolo tecnico di gruppo A, si puo' anche provvedere, in caso di necessita', con ufficiali o funzionari appartenenti rispettivamente al ruolo del genio navale e delle ferrovie dello Stato, da destinarsi quali comandati presso il Ministero predetto.
Il contingente massimo del personale comandato, che non potra' comunque eccedere il numero dei posti del predetto ruolo tecnico, sara' determinato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro.
L'onere della spesa per il relativo trattamento economico a titolo di stipendio ed altri assegni fissi, dovuto al personale comandato, sara' rimborsato alle Amministrazioni a cui appartiene il personale stesso a carico degli stanziamenti di bilancio per il Ministero della marina mercantile. ((4))


---------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14:
h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."


Art. 7

#

Comma 1

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, per la marina mercantile di concerto col Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme che fossero eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto.
Con separato provvedimento da adottare agli effetti previsti dall'art. 1, n. 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, sara', inoltre, disposta la ripartizione dei ruoli organici dell'ex Commissariato generale per la pesca previsti dal regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1644. ((4))


---------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14:
h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."


Art. 8

#

Comma 1

Con provvedimento da emanarsi su proposta del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello delle finanze, sara' determinato l'ammontare dell'aumento da apportare alla tassa di ancoraggio per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'applicazione del presente decreto. ((4))


---------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14:
h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."


Art. 9

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((4))