L'Amministrazione dello Stato e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.), Societa' per azioni con sede legale in Roma, fino alla concorrenza di lire tre miliardi seicento milioni.
Al pagamento sara' provveduto imputando il relativo importo in parziale compensazione della maggiore somma risultante a credito del Ministero delle finanze (Demanio dello Stato) in virtu' della convenzione da stipularsi con l'A.N.I.C. ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948.
Le operazioni di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita iscrizione alla, entrata ed alla spesa del bilancio dello Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per la residua somma dovuta dall'A.N.I.C. in virtu' della convenzione indicata nel secondo comma dell'articolo precedente, il Ministro per le finanze potra' accettare in pagamento, fino alla concorrenza di lire due miliardi, anche obbligazioni di pari importo emesse dalla Societa' stessa ai termini di legge.
Art. 3
#Comma 1
Per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi che saranno assunti dall'A.N.I.C., con la convenzione predetta, il Ministro per le finanze e' autorizzato ad accettare quelle garanzie che, a suo giudizio, anche in deroga alle vigenti disposizioni, saranno ritenute idonee tenuto conto dei fini che, nell'interesse nazionale, si intendono raggiungere.
Art. 4
#Comma 1
La convenzione da stipularsi con l'A.N.I.C., di cui al decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948, e' soggetta alla imposta fissa di registro ed ipotecaria nella misura di lire mille ciascuna.
Art. 5
#Comma 1
I mutui di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, possono essere accordati anche a societa' concessionarie delle Aziende patrimoniali dello Stato.
Art. 6
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, per le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.