DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 1032/1948 - Disposizioni complementari per la regolazione di rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.).

Disposizioni complementari per la regolazione di rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.).

Numero 1032 Anno 1948 GU 06.08.1948 Codice 048U1032

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1032

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'Amministrazione dello Stato e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.), Societa' per azioni con sede legale in Roma, fino alla concorrenza di lire tre miliardi seicento milioni.
Al pagamento sara' provveduto imputando il relativo importo in parziale compensazione della maggiore somma risultante a credito del Ministero delle finanze (Demanio dello Stato) in virtu' della convenzione da stipularsi con l'A.N.I.C. ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948.
Le operazioni di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita iscrizione alla, entrata ed alla spesa del bilancio dello Stato.


Art. 2

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Comma 1

Per la residua somma dovuta dall'A.N.I.C. in virtu' della convenzione indicata nel secondo comma dell'articolo precedente, il Ministro per le finanze potra' accettare in pagamento, fino alla concorrenza di lire due miliardi, anche obbligazioni di pari importo emesse dalla Societa' stessa ai termini di legge.


Art. 3

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Comma 1

Per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi che saranno assunti dall'A.N.I.C., con la convenzione predetta, il Ministro per le finanze e' autorizzato ad accettare quelle garanzie che, a suo giudizio, anche in deroga alle vigenti disposizioni, saranno ritenute idonee tenuto conto dei fini che, nell'interesse nazionale, si intendono raggiungere.


Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, per le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.