DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 240/1991 - Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Numero 240 Anno 1991 GU 05.08.1991 Codice 091G0272

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-23;240

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Al Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) previsto dal regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed avente sede nel territorio dello Stato, si applicano, per quanto non disposto dal suddetto regolamento, le disposizioni del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Forma del contratto

Comma 2

Il contratto di GEIE e le relative modifiche devono essere fatti per iscritto, a pena di nullita'.


Art. 3

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Comma 1

Iscrizione e deposito

Comma 2

L'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni relativi al GEIE, prescritti dagli articoli 6, 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85, devono essere effettuati a cura degli amministratori, nel termine di trenta giorni, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione il GEIE ha sede. Se gli amministratori non provvedono, ciascun membro puo' provvedervi a spese del GEIE.


Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale e' prescritta l'iscrizione o il deposito a norma degli articoli 6, 7 e 10 del regolamento CEE n. 2137/85 deve essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.


Fino all'attuazione del registro delle imprese, l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni di cui al comma 1 si effettuano secondo le disposizioni degli articoli 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del codice civile.


Art. 4

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Comma 1

Pubblicita'

Comma 2

Gli effetti della pubblicazione sono regolati dall'articolo 2457- ter del codice civile.


Le indicazioni di cui all'art. 11 del regolamento CEE n. 2137/85 devono essere trasmesse, a cura degli amministratori del GEIE, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di esse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Se gli amministratori non provvedono secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, ciascun membro puo' provvedervi a spese del GEIE.


Art. 5

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Comma 1

Persona giuridica amministratore

Comma 2

Puo' essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato.


Nel caso di cui al comma 1, devono essere depositati presso il registro delle imprese la denominazione e la sede della persona giuridica amministratore, nonche' il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante designato.


Il rappresentante assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilita' civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilita' solidale della persona giuridica amministratore.


Art. 6

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Comma 1

Esclusione di diritto

Comma 2

E' escluso di diritto il membro del GEIE che sia dichiarato fallito, ovvero ammesso alla procedura di concordato preventivo o assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.


Art. 7

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Comma 1

Scritture contabili

Comma 2

Il GEIE deve tenere i libri e le altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, indipendentemente dalla natura dell'attivita' svolta.


Gli amministratori del GEIE redigono lo stato patrimoniale e il conto economico, li sottopongono alla approvazione dei membri e provvedono al loro deposito entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.


Art. 8

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Comma 1

Liquidazione

Comma 2

La liquidazione del GEIE e' regolata dagli articoli 2275 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.


La sentenza che dichiara la nullita' a norma dell'art. 15 del regolamento CEE n. 2137/85 nomina uno o piu' liquidatori, determinandone i poteri.


Art. 9

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Comma 1

Fallimento del GEIE

Art. 10

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Comma 1

Opere, forniture e lavori pubblici Legislazione antimafia

Comma 2

Si applicano al GEIE le disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o di pubblica utilita' o per forniture pubbliche stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi, nonche' le disposizioni dell'art. 23- bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e dell'art. 6, comma 3, della legge 17 febbraio 1987, n. 80.


Si applicano altresi' al GEIE le disposizioni delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 11

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Comma 1

Imposte dirette

Comma 2

Il GEIE non e' soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.


Il GEIE residente nel territorio dello Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e tenere le scritture contabili prescritte nel titolo II del decreto stesso.


Il GEIE e' obbligato altresi' ad effettuare le ritenute previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed a presentare la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto stesso.


I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono imputati a ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indi- cate, indipendentemente dall'effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ai fini dell'applicazione delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri non residenti.


Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall'imposta personale dovuta da ciascun membro.


La quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche. Si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 14 maggio 1993, n. 140, convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1993, n. 192, (in G.U. 18/6/1993 n. 141), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle societa' e associazioni di cui dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, relativa al periodo di imposta 1992 e' prorogato al 15 luglio 1993. Il termine per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni e' prorogato al 18 giugno 1993.


Art. 12

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Comma 1

Imposte indirette

Comma 2

All'art. 4 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
" g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico... 1%".


Allo stesso articolo, dopo la nota VI), e' aggiunta la seguente:
"VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste.".


Gli atti di trasferimento di proprieta' di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, scontano l'imposta ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in misura fissa.


Art. 13

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2621, n. 1, 2622, 2624 e 2625 del codice civile.


Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE che omettono di eseguire, nel termine prescritto, una comunicazione, un deposito o una richiesta di pubblicazione previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 ovvero dal presente decreto, o li eseguono in maniera incompleta, si applica la sanzione prevista dall'art. 2626 del codice civile.


Agli amministratori e ai liquidatori del GEIE che violano le disposizioni dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2137/85 si applica la sanzione prevista dall'art. 2627 del codice civile.