Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianita' contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e' elevata a quaranta anni.
Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonche' dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Per le anzianita' maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applica l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992.
Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della medesima legge n. 335 del 1995.
L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 5 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.
I criteri di calcolo di cui ai commi 5 e 6 trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995.
Per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 10, commi 3 e 4, della legge 22 ottobre 1973, n. 672.
A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni gia' accettata dall'azienda, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e all'articolo 10, comma 5, della legge 22 ottobre 1973, n. 672.
Per i lavoratori iscritti al Fondo, antecedentemente alla data del 1 gennaio 1996, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, come modificata dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernenti l'anticipazione della pensione di vecchiaia, trovano applicazione fino a cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo di quattro anni rispetto al limite di eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia vigente al momento della richiesta del pensionamento anticipato.
Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facolta' di prosecuzione volontaria di cui all'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, come sostituito dall'articolo 13 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e' consentita la possibilita' di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianita' contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell'eta' di pensionamento in vigore nel Fondo. La stessa possibilita' e' consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, in vigore alla data della cessazione stessa.
Le facolta' di cui al comma 11 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
E' abrogato l'articolo 28, primo comma, lettera c), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.