DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 686/1945 - Provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate. (045U0686)

Provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate. (045U0686)

Numero 686 Anno 1945 GU 08.11.1945 Codice 045U0686

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-19;686

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Ai proprietari, che intendono procedere alla rimessa in efficienza di navi miste e da passeggeri di stazza lorda non superiore a 15.000 tonnellate e di navi o galleggianti di qualsiasi altro tipo o tonnellaggio (escluse le navi da diporto) e' concesso, qualora le spese di ripristino, calcolate al momento del recupero, risultino superiori all'85 per cento dell'indennita' di perdita, a qualsiasi titolo conseguibile, un compenso di riparazione nonche' un contributo nel pagamento degli interessi sui finanziamenti ottenuti, con la garanzia sussidiaria dello Stato prevista dall'art. 5 del presente decreto, da Enti od Istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio.

I lavori di rimessa in efficienza debbono essere ultimati entro il 31 dicembre 1947.((1))

I suddetti benefici sono estesi anche alle navi o galleggianti dei quali il ricupero oppure la riparazione erano in corso al 2 settembre 1943 ovvero siano stati iniziati dopo tale data ed ultimati o tuttora in corso di ultimazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla concessione dei benefici di cui al presente articolo sono esclusi i proprietari delle navi e galleggianti requisiti, danneggiati e rimessi in piena e completa efficienza ai termini dell'art. 47 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, dall'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione.

I proprietari che intendono avvalersi delle disposizioni stabilite dal presente decreto, devono farne dichiarazione scritta entro sei mesi dalla entrata in vigore di esso al Ministero della marina, impegnandosi ad iniziare i lavori di ricupero e riparazione entro i tre mesi successivi alla dichiarazione. Scaduto infruttuosamente detto termine il Ministero potra' provvedere altrimenti alla utilizzazione del relitto, sul quale il proprietario perdera' ogni eventuale diritto di rivendicazione.


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1151 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'ultimazione dei lavori di rimessa in efficienza delle navi o galleggianti ammessi ai benefici del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, stabilito dal secondo comma dell'art. 1 del decreto stesso, scade il 31 dicembre 1948, qualora alla data del 31 dicembre 1947 siano state ultimate le operazioni di ricupero ed abbiano gia' avuto inizio i lavori di rimessa in efficienza.".


Art. 2

#

Comma 1

Il compenso di riparazione di cui al precedente art. 1, la cui liquidazione sara' effettuata dopo l'entrata in esercizio delle navi e dei galleggianti sinistrati, e' costituito dalle quote sotto indicate ed e' corrisposto nella misura risultante dalle tabelle allegate al presente decreto firmate dal Ministro per la marina:
a) quota concorso speso di ricupero che non e' corrisposto ove le navi e i galleggianti, a giudizio insindacabile del Ministro per la marina, siano rimasti a galla dopo il sinistro (tabella A);
b) quota concorso spese di riparazione scafo, allestimento e relativi macchinari ausiliari - (tabella B);
c)quota concorso spese di ripristino corredi, dotazioni e pezzi di rispetto (tabella C);
d) quota concorso spese di riparazione apparato motore e macchinari ausiliari dell'apparato motore (tabella D).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 1948, N. 1151)).

Per le navi o galleggianti di cui al terzo comma del precedente art. 1, le quote del compenso di riparazione saranno ridotte, in relazione ai minori costi, dell'epoca, nella misura che sara' fissata con decreto del Ministro per la marina di concerto con quello per il tesoro.

L'ammontare del compenso complessivo previsto dal presente articolo non potra' in alcun caso superare il 40 per cento delle spese effettuate per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti sinistrati.

A tale fine il Ministero della marina avra' facolta' di esaminare tutti i documenti di spesa, in contraddittorio con le imprese, i cantieri e gli stabilimenti che hanno provveduto al ricupero ed alla rimessa in efficienza delle nevi e galleggianti stessi.

Le controversie, eventualmente insorte con gli interessati, saranno definite secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 4 del presente decreto.

Il compenso di riparazione puo' essere ricuperato, in tutto od in parte, dallo Stato entro anni dall'entrata in vigore del presente, decreto. L'esercizio di tale facolta', che sara' regolato da norme da emanarsi dal Ministero della marina di concerto con quello del tesoro, e' subordinato all'accertamento dei benefici che il corso dei noli ed il conseguente valore delle navi o dei galleggianti nel mercato internazionale assicureranno a coloro che li hanno ricuperati e rimessi in efficienza.


Art. 3

#

Comma 1

Quando la nave od il galleggiante sia stato ricuperato e reso sicuramente galleggiante, ai proprietari potra' essere concesso, a giudizio del Ministro per la marina, un acconto non superiore all'80 per cento della quota concorso, spese di ricupero.

Quando lo stato d'avanzamento dei lavori di riparazione, accertato dagli uffici di vigilanza del Registro Italiano Navale, abbia raggiunto, rispettivamente, il 50 per cento, il 75 per cento ed il 95 per cento, ai proprietari delle navi e galleggianti potranno esser concessi, a giudizio del Ministro per la marina, acconti pari, rispettivamente, al 35 per cento, al 60 per cento ed al 75 per cento delle quote b), c) e d) del compenso di riparazione.


Art. 4

#

Comma 1

I proprietari i quali, ((...)), intendano riacquistare la proprieta' dei relitti delle navi o galleggianti che, gia' requisiti per uso temporaneo, sono stati successivamente requisiti per acquisto, a termini dell'art. 2 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601; e dell'art. 1 del Regio, decreto 2 febbraio 1943, n. 127, dovranno corrispondere una somma pari al 15 per cento dell'ammontare dell'indennita' ad essi spettante a termini della legge 13 luglio 1939, n. 1154, e rimborsare le spese per ricupero e per riparazioni, eventualmente sostenute dall'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione.

Nel caso di requisizione per uso temporaneo, l'indennita' di perdita o di averla a carico dell'Amministrazione, spettante ai proprietari delle navi o galleggianti, non potra' superare per qualsiasi titolo di spesa o perdite subite, l'85 per cento del valore della nave o del galleggiante alla data del sinistro, valore da determinarsi dal Ministero della marina, secondo le norme di cui alla legge 13 luglio 1939, n. 1154.

Le spese per i lavori di ricupero e di riparazione sostenute dal Ministero della marina non potranno percio' superare tale valore.
Qualora le spese abbiano superato il valore predetto, l'Amministrazione ha diritto al rimborso della maggior somma erogata. ((Resta in ogni modo fermo l'obbligo dell'Amministrazione alla corresponsione delle quote b) e c) del compenso di requisizione parte A), per il periodo nel quale la nave sinistrata e' rimasta inutilizzata per l'esecuzione dei lavori di riparazione, e in ogni caso per un periodo non superiore a 720 giorni a decorrere dalla data dell'evento di guerra, che ha provocato il sinistro della nave. Nel caso in cui i proprietari si avvalgano dei benefici previsti dal presente decreto, la somma dell'indennita' di perdita o di avaria, pari all'85% del valore della nave alla data del sinistro, e del compenso di riparazione non potra' in alcun caso superare il costo di ricostruzione. Tale norma si applica anche nei casi considerati dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, di ritrasferimento della proprieta' di navi abbandonate allo Stato))

Le controversie eventualmente insorte sulla necessita' ed entita' dei lavori e sui costi relativi sono deferite ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Amministrazione, da un rappresentante dell'armatore e da un terzo arbitro nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale competente.

L'arbitrato del Collegio e' disciplinato dalle norme del titolo VIII, libro IV, del Codice di procedura civile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi noleggiate dalle Amministrazioni dello Stato, nel caso che le Amministrazioni stesse si siano avvalse delle facolta' previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ed a quelle assicurate contro i rischi di guerra di cui alla legge 3 aprile 1941, n. 499, perla parte ad esse applicabile: in tal caso va preso per base il valore assicurato in polizza.


Art. 5

#

Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere agli enti od istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio, a termini delle vigenti disposizioni legislative, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino all'importo complessivo di 3500 milioni, per i finanziamenti da concedersi per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti, di cui al presente decreto. Tale garanzia sara' concessa sulla base dei documenti giustificativi delle spese gia' sostenute e dei preventivi delle spese da sostenere, predisposti dagli enti ricuperatori, dai cantieri o stabilimenti ed approvati dal Ministero della marina previa deduzione del compenso di riparazione previsto dall'art. 2 del presente decreto.

I finanziamenti di cui al precedente comma sono autorizzati dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina, previo parere del Comitato previsto nell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

I detti finanziamenti avranno durata non eccedente i cinque anni e il contributo nel pagamento degli interessi sara' corrisposto in misura non eccedente il 3 per cento annuo, per un periodo non maggiore di quattro anni per ogni operazione.

Il contributo d'interesse e' corrisposto nei limiti previsti dal presente articolo anche ai proprietari ammessi al beneficio del compenso di riparazione che provvedano con mezzi finanziari propri, in tutto od in parte, alla rimessa in efficienza delle navi e galleggianti sinistrati. Detto contributo sara' pagato, con decorrenza dalla data d'entrata in esercizio delle navi o galleggianti, a rate semestrali posticipate e sara' calcolato per il primo anno sulla base delle spese sostenute dai proprietari e controllate dal Ministero della marina, e per i tre anni successivi sulla base di tale ammontare ridotto ogni anno del 25 per cento.


Art. 6

#

Comma 1

Salvo altre eventuali garanzie, il credito derivante dal finanziamento di cui al precedente art. 5 deve essere garantito da ipoteca a favore dell'ente o istituto finanziatore sulle navi o galleggianti al cui ricupero e rimessa in efficienza e' destinato il finanziamento stesso.

Alla pubblicita' dell'ipoteca si procede senza alcuna spesa, ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione.

Qualora la nave o galleggiante sia stato cancellato dalla matricola o registro d'iscrizione dovra' essere ripristinata la preesistente iscrizione.

Il credito derivante dal finanziamento ha inoltre privilegio sui macchinari ed altre attrezzature; costruiti o in costruzione, da installare sulla nave o galleggiante di cui sopra.

Detto privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi; esso e' preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di derivanti dai privilegi o pegni preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorita' rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra deve essere annotato, a richiesta dell'istituto od ente finanziatore, senza spese, nel registro di cui, all'art. 1524 del Codice civile presso il Tribunale competente in relazione alla localita' nella quale si trovano i macchinari o attrezzature stessi e di esso sara' dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia.

L'ipoteca ed il privilegio s'intendono costituiti anche favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.


Art. 7

#

Comma 1

Fermo sempre il disposto del terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, perche' la garanzia sussidiaria prestata dallo Stato ai sensi del precedente art. 5 diventi operativa e lo Stato sia tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto, sara' sufficiente che abbia avuto corso la escussione della nave o galleggiante ipotecato e delle cose sottoposte a privilegio a termini del precedente art. 6.

Inoltre la detta garanzia sussidiaria diventa ugualmente operativa, e lo Stato e' tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto finanziatorio nei casi seguenti:

a) ogni qualvolta abbia avuto luogo la perdita totale della nave o galleggiante ipotecato per quella parte del credito dell'ente o istituto finanziatore che non fos;se coperta dalla indennita' di assicurazione;

b) ogni qualvolta la nave o galleggiante abbia formato oggetto di cattura o di procedimenti cautelativi od esecutivi fuori delle acque territoriali, dopo trascorsi sei mesi dalla cattura o dall'inizio di detti procedimenti.


Art. 8

#

Comma 1

Alle provvidenze ed ai finanziamenti di cui al presente decreto sono applicabili le norme di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944 n. 367.

Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto s'intendono applicabili anche agli atti e contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di riparazione di cui al presente decreto, nonche' alle formalita' ipotecarie marittime.


Art. 9

#

Comma 1

Con singoli provvedimenti, da emanarsi dal Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, i benefici previsti dal presente decreto potranno essere estesi anche alle navi miste e da passeggeri di stazza lorda superiore alle 15.000 tonnellate.


Art. 10

#

Comma 1

Agli effetti del conseguimento dei benefici previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche, le motonavi a scafo di legno sono parificate ai motovelieri a scafo di legno.


Art. 11

#

Comma 1

Per provvedere al pagamento dei compensi previsti dal presente decreto e' autorizzata la spesa di L. 2500 milioni, ivi compresi gli stanziamenti ancora da effettuare sulla autorizzazione di cui all'art. 21 del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330. La indicata somma di L. 2500 milioni sara' stanziata nel bilancio di previsione del Ministero della marina in ragione di :





750 milioni, per l'esercizio finanziario 1945-46






1000 » » » » 1946-47






750 » » » » 1947-48





Lo stanziamento per ciascun esercizio finanziario non dovra' essere in nessun caso superato; gli eventuali residui andranno in aumento degli stanziamenti degli anni successivi.


Art. 12

#

Comma 1

Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come, legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI - DE COURTEN - TOGLIATTI -
SCOCCIMARRO - RICCI - JACINI -
CEVOLOTTO - GRONCHI - BARBARESCHI
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alta Corte dei conti, addi' 7 novembre 1945
Atti del Governo; registro n. 7, foglio n. 12. - FRASCA